Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni
                            Legge  sul  sostegno   alle  attività   delle  famiglie  e di protezione  dei  minorenni  (Legge  per  le famiglie)  (del  15  settembre  2003)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  25  giugno  2002  n.    5280  del  Consiglio  di    Stato;  -  il   rapporto  3   settembre  2003.  n.    5280  R    della  Commissione  della  legislazione,  -  -  l’art.  316  del  Codice  civile  svizzero  (CC);  -  l’ordinanza  federale  sull’accoglimento  di    minori   a scopo   di    affiliazione  (OAMin);  -  che  i  termini    utilizzati  in  tutta    la  legge  sono    da    intendere  sia  al  maschile  che    al  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  Art.  1  La  presente   legge   ha  lo scopo  di:  a)   l’autonomia   e la    responsabilità  delle  famiglie,  promuovendo  le prestazioni  finalizzate  al  sostegno  nello    svolgimento    delle  loro  funzioni,  allo    sviluppo  del  benessere    di  tutti    i  loro  e   della   solidarietà  tra  i  loro  membri   e tra  le    famiglie;  b)  le  prestazioni  di  protezione  rivolte  alle  gestanti,  ai  minorenni  e  alle  famiglie  con  situazioni  di    disagio  o   crisi;  c)   le risorse  disponibili  sul  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Campo  d’applicazione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questa   legge  disciplina  le attività  di    sostegno  e   di    protezione  rivolte  ai minorenni   e   alle  famiglie,  nonché  il   loro  finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  famiglie  ai sensi  di    questa  legge  le    coppie  o   le    persone  singole   con   figli  minorenni   residenti  in  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  disciplina  inoltre  i  provvedimenti    di  competenza  cantonale  previsti  dall’ordinanza  federale  sull’accoglimento  di  minori  a    scopo    di  affiliazione  e    di  adozione    (OAMin),  riservate  le  norme  concernenti  il collocamento  dei  minorenni  in    vista  di    adozione.  TITOLO  II  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Cantone  Art.  3  1  Al  fine  di garantire  un’adeguata  risposta  ai bisogni  delle   famiglie  e un’equa  distribuzione  sul  territorio,  dei  nidi  dell’infanzia,  dei  micro-nidi  e   dei  centri  che     organizzano  attività  extrascolastiche,  il  Consiglio   di    Stato,  in    collaborazione  con  i  Comuni,  rileva  i bisogni  esistenti  e   fissa  l’ordine  di    priorità  degli  interventi  da  sostenere:  il   documento  è   trasmesso  per  discussione  al    Gran  Consiglio.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   Consiglio  di    Stato  rileva   inoltre   nel  documento  di    cui  al cpv.  1   i  bisogni   esistenti  nell’ambito  dei  provvedimenti  di protezione  di    cui  al Capitolo  II,  definendone  gli  obiettivi,  coordinando  gli  interventi  necessari  e   verificando  l’esito  delle   misure  adottate.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio    di  Stato  assicura  l’esecuzione  delle  prestazioni  di  servizio  sociale  individuale    di  cui  all’art.  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  assicura  le    prestazioni  di    servizio  sociale  collettivo,  in particolare:  a)  l’accesso   ad   un’adeguata   informazione  ai sensi  dell’art.  33;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.  reintrodotto  dalla   L   20.10.2021;  in vigore  dal  7.1.2022  -  BU  2022,  3;    precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                13.
                            2    Cpv.   introdotto  dalla  L 20.10.2021;  in vigore   dal  7.1.2022  -  BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  i  progetti  generali  di    cui  al capitolo  III;  c)  la    necessaria  consulenza  ai    Comuni,   agli  enti  pubblici  o   privati  per   l’esecuzione  delle  di    sostegno  alle   famiglie   di cui  al    capitolo  I;  d)  3  e)    le  attività  di  sostegno  alle    famiglie    e   di  protezione  dei  minorenni,  comprese  quelle  da  enti  istituiti  sulla  base  di    altre  leggi;  f)  4  g)  gli altri   sussidi  previsti  dalla  legge;  h)  le    autorizzazioni  ai sensi  delle  norme  federali  in    materia  di    affiliazione  e   di adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  esercita  le  competenze  che  non  siano  espressamente    conferite  ad  altre  autorità,  in    particolare:  a)  la    legislazione   federale  in    materia;  b)  l’ammontare  della  spesa   di    collocamento  rimborsata  ai    sensi  degli  art.  47a  segg.   della  sugli  assegni  di famiglia  dell’11  giugno  1996  (LAF)   per  la    cura   del  figlio   durante  l’esercizio  un’attività  lucrativa;  c)  sulla  corretta  applicazione   della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Comuni  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  possono  sostenere,  con  prestazioni    finanziarie  o  in  natura,    le  attività  di  sostegno  alle    famiglie  riconosciute  ai  sensi  del  capitolo  I,   riservato  l’art.  10.  In  questo    caso  essi  beneficiano  delle  misure   di    incentivo  nei  limiti   previsti   dall’art.  30  cpv.  3 e 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  partecipano  ai  costi  di  gestione  dei  provvedimenti  di  protezione  dei  minorenni   ai  sensi  dell’art.  20  cpv.  1   lett.   b)  e   ai    costi  del  singolo  collocamento  ai    sensi  dell’art.   32   della   presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Osservatorio  cantonale  della  politica  familiare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Istituzione  e   compiti  Art.  5  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  l’Osservatorio   cantonale  della  politica  familiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Osservatorio  cantonale  della  politica   familiare  organo  propositivo  e   consultivo  del  Consiglio  di  Stato  nelle  questioni  concernenti  le    famiglie   e la politica  familiare,  in    particolare:  a)   l’evoluzione  delle  strutture   familiari  e   dei  suoi  bisogni  nel  territorio  cantonale;  b)   gli  esiti   delle  misure  di    politica   familiare   della   presente  e di    altre  leggi  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Composizione
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di    Stato  nomina   i  membri  dell’Osservatorio  cantonale  della  politica   familiare.  Esso  è composto  da   rappresentanti   di tutti   i  Dipartimenti,  dei  Comuni  e degli   enti  privati   che  operano  nel  settore  del  sostegno  e della  protezione  delle   famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esecuzione  dei  compiti  l’Osservatorio    cantonale  della  politica  familiare  si  avvale  dell’unità  amministrativa  competente   all’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Osservatorio  cantonale   della  politica  familiare  può   valersi  di    consulenti   esterni   designati   ad  hoc  dallo  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Regolamento  definisce  la    composizione  e   il funzionamento  dell’Osservatorio.  TITOLO  III  Prestazioni  Capitolo   I  Attività  di  sostegno   alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Attività  di accoglienza  complementari   alle   famiglie  e   alla  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  7  1  Sono  attività  di accoglienza  complementari   alle   famiglie  e   alla  scuola:  a)  durante  il   giorno  presso  i   nidi  dell’infanzia  e    i   micro-nidi  (nidi-famiglia)  che  di regola   bambini  fino  ai    3   anni;  5  b)  presso  famiglie   diurne  coordinati   da  enti  privati  riconosciuti;  c)  presso  centri  che  organizzano    attività    extrascolastiche,  regolarmente    durante  l’anno  civile    che  coprono  cumulativamente  tutti  i  momenti  della    giornata  al  di  fuori  e   del  periodo    scolastico    e   che  si  indirizzano  prevalentemente  a  minorenni  di  età  ai    15  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   abrogata  dalla  L 20.10.2021;  in    vigore   dal  7.1.2022  - BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.   abrogata  dal  DL  4.11.2013;  in    vigore  dal  1.2.2014   -  BU  2014,   13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dalla  L 12.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2019  -  BU   2018,  217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste    attività  sono  di  regola  finalizzate  a   sostenere  i  genitori  nel  conciliare  famiglia  e  lavoro    o  sociale.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate   le    attività   promosse   dai  servizi   educativi  e   organizzativi  previsti   dalla   legislazione  scolastica  e   le colonie  di    vacanza  ai    sensi  della  Legge  sul  promovimento   e   il   coordinamento  delle  colonie  di    vacanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Obbligo  di  autorizzazione   e informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  12  e   13   OAMin)  Art.  8  1  Per   l’avvio  e la    gestione  delle  attività  di    accoglienza  complementari  alle  famiglie  e alla  scuola  ai    sensi  dell’art.  7   cpv.  1   lett.  a)  e   c)  situati  nel  Cantone   e destinati  ad  accogliere  e assistere  regolarmente  durante  la  giornata    minorenni  di  meno  di  12  anni  è   necessaria  l’autorizzazione  del  Consiglio  di    Stato  ai sensi   dell’art.   13  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie   diurne  ai sensi  dell’art.  7 cpv.   1   lett.  b)  o chiunque   si    offre   genericamente   di    accogliere  regolarmente  nella  propria  economia  domestica,   durante  la    giornata  e dietro   compenso,  minorenni  di  meno  di    12   anni,  deve  informare  il Consiglio  di    Stato   ai    sensi  dell’art.   12   OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Regolamento  stabilisce  i  requisiti  e   la    procedura   per   l’ottenimento  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Attività  di incontro,  socializzazione  e   partecipazione  Art.  9  Sono  attività  di  incontro,  di  socializzazione    e    di  partecipazione,  l’insieme  di  attività  particolari  extrascolastiche  e   extrasportive,  organizzate   a   livello  locale   da   gruppi   o   associazioni   di  famiglie,  indirizzate  prevalentemente  a minorenni  di    età  inferiore  ai    12  anni  e   finalizzate  a favorire  la  partecipazione   delle  famiglie   e a   rispondere  ai    bisogni  relazionali   delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Consulenza   sanitaria   e sociale  Art.  10  Le  gestanti  e   i  genitori  ricevono  per  sé  e per  i  bambini  in    età  prescolastica  la consulenza  sociale  e   sanitaria  gratuita  presso  i  Servizi   di    assistenza  e   cura  a domicilio  riconosciuti   dallo  Stato  in  base  alla   legge  sull’assistenza  e   cura  a   domicilio  del  16  dicembre  1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Requisiti
                            Art.  11  1  Al  fine   di  garantire  un  regolare   svolgimento  e   un’efficace  realizzazione  delle  attività  ai  sensi  degli  art.  7 e   9 il   Cantone  può  concedere  sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  beneficiare  dei  sussidi  per  l’organizzazione  delle   attività  ai    sensi  dell’art.  7   cpv.  1 lett.  a)  e  lett.   c)  gli enti  pubblici  o   privati  di    utilità  pubblica   senza  scopo   di    lucro   che   assicurano  un’apertura  regolare  durante   tutto  l’anno  civile  e   che:  a)   mezzi  propri  e/o;  b)  di    ricavi  dalle  attività  svolte  e/o;  c)  di    altri  contributi  di    enti  pubblici  o   privati;  d)  un  piano  di    finanziamento;  e)   in    possesso  dell’autorizzazione   ai    sensi  dell’OAMin,  ove   necessario;  f)  i  criteri  di    qualità  e   i  requisiti  necessari   definiti   dalle  direttive   del  Cantone;  g)    un  concetto  pedagogico    che  garantisca    il   rispetto  dell’interesse  superiore  del  h)  un’organizzazione  strutturata  e    consolidata  dalla  quale    sono  esclusi  i  conflitti  personali;  i)  un  utilizzo  razionale  delle   risorse;  l)   un  sistema   di    controllo  interno  ed  esterno  secondo  le    disposizioni  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  beneficiare  dei  sussidi  per  l’organizzazione  delle   attività  ai    sensi  dell’art.  7   cpv.  1 lett.  b)  gli  enti   di    utilità  pubblica  senza  scopo  di    lucro   che  soddisfano  i  requisiti  dell’art.  11  cpv.  2   lett.  a)-d)  e  lett.  f),  h)  i),    l).  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  beneficiare  dei   sussidi  per   l’organizzazione  delle  attività  ai  sensi  dell’art.  9 i gruppi  o   le  associazioni  di  famiglie  che  soddisfano  i   requisiti  dell’art.  11    cpv.  2    lett.    a)-d)  e    f)    e  che  non  perseguono  scopo   di    lucro.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Sussidi  per  la costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   12.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2019  - BU  2018,  217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   20.10.2021;  in    vigore  dal   7.1.2022  - BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   modificato  dalla   L   20.10.2021;  in    vigore  dal   7.1.2022  - BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   introdotto  dalla  L 20.10.2021;  in vigore   dal  7.1.2022  -  BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  Il   sussidio  per  l’acquisto,  la    costruzione,  l’ampliamento,  la    ristrutturazione  e   l’acquisto  di  arredamento  e   attrezzature  per  la    realizzazione  di nidi   dell’infanzia   ai    sensi  dell’art.   7   cpv.  1 lett.   a),  può  ammontare  fino  ad  un   massimo  del  50%  delle  spese  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Sussidi  per  l’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Modalità
                            Art.  13  Il    sussidio  per  le  spese  di  esercizio    delle    attività    di  accoglienza    complementari  alle  famiglie  e   alla  scuola  ai sensi  dell’art.  7   e   delle   attività  di    incontro,  socializzazione  e   partecipazione  ai  sensi  dell’art.  9 consiste   in    un  contributo  fisso  stabilito   annualmente  a preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Ammontare   del   contributo   fisso  10  Art.  14  11  1  Il  contributo   fisso  per  le    attività  di    accoglienza   complementari   alla   famiglia   e   alla  scuola  ai  sensi  dell’art.  7 ammonta  al massimo  ai    2/3  dei  costi  complessivi  riconosciuti  relativi  alle  spese  di  formazione,  di  aggiornamento  e   di  supervisione,  del  materiale  didattico    e  ai  salari  del  personale  riconosciuto  e   delle   famiglie  diurne.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  fisso  per  le  attività  di  cui   all’art.  9   ammonta  al  massimo  al  75%  dei  costi  di  esercizio  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  sostenere  i  genitori  residenti  in    Ticino  nel  conciliare  famiglia  e   lavoro  o formazione  il   Cantone  e  i  Comuni  possono  concedere   contributi   volti  a   contenere  l’onere   finanziario  (retta)   a loro  carico.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  criteri  per  la    commisurazione  e   il versamento  del  contributo   sono  stabiliti  dal  regolamento.  Capitolo  II  Provvedimenti   di protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principi  generali  Art.  15  1  L’intervento  dello  Stato   nella  sfera  privata  e   familiare  avviene   su  richiesta  della  famiglia,  su  segnalazione  di  terzi  previo  consenso  del  titolare  dell’autorità  parentale,  o  su  decisione  dell’autorità  tutoria   o giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato  assicura   le necessarie  misure  di protezione   quando  la    salute,   lo    sviluppo  fisico,  psichico  o  sociale   del  minorenne   è   minacciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   intervento  avviene   nell’interesse   superiore  del  minorenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  minorenne  capace  di discernimento   è garantito  il   diritto  di essere   sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prestazioni  di  servizio  sociale   individuale
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  prestazioni  di servizio   sociale   individuale  quelle  indirizzate  alle  famiglie   o   ai    loro  singoli  membri,  segnatamente:  a)  dei  bisogni;  b)  socio-familiare   richiesta  dalle  autorità  tutorie  o   giudiziarie;  c)  di    consulenza,  mediazione   e sostegno  sociale;  d)   e   il   coordinamento  delle   risorse  necessarie  a   fronteggiare   i bisogni  specifici   delle  e)  l’esecuzione  e   la    verifica  degli   affidamenti  di minorenni   fuori  dal  loro   ambiente  ai sensi  dell’art.  20  della   presente  legge  nel  rispetto   delle  competenze  della  famiglia  o  collocante;  f)  delle   condizioni  di    accoglienza  delle   famiglie  per  i  loro  figli  minorenni  affidati  ad  famiglie  o a   centri  educativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  sopra  elencate  (cpv.  1 lett.  a-f)  sono  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Segnalazione
                            Art.  17  Ogni  persona  che  opera  nei  settori  dell’educazione,    del  sociale,  della  sanità,  della  giustizia  e  della  polizia  segnala  all’unità  amministrativa  competente  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  di    servizio   sociale   ai sensi   dell’art.   16  i  casi   che   potrebbero   rendere   necessario  un  suo  intervento  se  li   ha  accertati  nell’esercizio  della    sua  attività  ufficiale  o  professionale  e   la  salute,  lo  sviluppo  fisico,  psichico  o sociale  del  minorenne   è minacciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.10.2021;  in    vigore  dal  7.1.2022  -  BU  2022,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   20.9.2016;  in vigore   dal  1.1.2017  -  BU  2016,  446.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L 20.10.2021;  in    vigore  dal  7.1.2022  - BU  2022,  3;    precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                217.
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   20.10.2021;  in    vigore  dal  7.1.2022  -  BU  2022,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Prestazioni  di  servizio  educativo  Art.  18  Sono  prestazioni    di  servizio    educativo  quelle  assicurate  da  enti  pubblici  o    privati    e  finalizzate:  a)   e   all’accompagnamento  educativo  dei  minorenni  nel  proprio  contesto   familiare  e  e   all’aiuto  ai genitori  nella   presa  a carico   dei   figli;  b)  delle   relazioni   personali  tra  figli  minorenni  e   genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Accoglienza  delle  famiglie  Art.  19  Sono  prestazioni  di    accoglienza  delle   famiglie  quelle  organizzate  da  enti   pubblici   o   privati  senza  scopo  di    lucro   che  ospitano  famiglie   o   membri   di    famiglie  i quali   necessitano   di protezione  in  strutture  adeguate  al    bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Affidamento  di  minorenni  presso  terzi
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  affidamenti  di    minorenni  presso  terzi  i  collocamenti:  a)  famiglie   affidatarie;  b)  centri   educativi   gestiti  da  enti  pubblici  o   privati  senza  scopo  di    lucro  che  accolgono  più
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  centri  educativi  gli  istituti  cantonali,  comunali  o   privati  di    utilità   pubblica  che   sottostanno  a  vigilanza   particolare  in    base  alla  legislazione  scolastica,  sanitaria  o   del   settore   invalidi,  e i  campi  e  le colonie   di    vacanza.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Sussidiarietà
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  minorenne    può  essere  affidato  a    terzi  se  privo  di  un  ambiente  familiare  idoneo  a  garantire  il   suo  sviluppo  e    benessere.  Le  condizioni  di  indigenza    dei  genitori  non    costituiscono  motivo  per  un   affidamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le condizioni  di affidamento  sono   adempiute,  lo stesso  avviene  prioritariamente  presso   famiglie  affidatarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’affidamento  in  centri    educativi  è    possibile  in  mancanza  di  valide    alternative  presso    famiglie  affidatarie  o   nel  caso  in  cui   siano  necessarie   cure  e   prestazioni  educative   specialistiche  altrimenti  non  assicurabili  tramite   affidamento  familiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    comprovata   necessità  l’affidamento  può  continuare  fino   ai 20   anni  compiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Accoglienza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Obbligo  di autorizzazione  Art.  22  1  Il  Consiglio   di    Stato  è   l’autorità  competente  per  l’obbligo  di    autorizzazione  ai    sensi  della  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  minorenni  possono  essere  accolti  soltanto  dopo  il   rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Regolamento  stabilisce  i  requisiti  e   la    procedura   per   l’ottenimento  della  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Progetto  educativo  Art.  23  1  Per   ogni  affidamento  l’unità  amministrativa  competente  o l’autorità  tutoria  o   giudiziaria  che  ha  ordinato  l’affidamento,  il  responsabile  del  centro  educativo    o  la  famiglia  affidataria    in  collaborazione  con  il   detentore  dell’autorità   parentale,  elaborano  e   applicano  il   progetto  educativo  di  affidamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Regolamento  stabilisce  il   contenuto,  le    modalità  di    elaborazione  e di    verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Compenso   alla  famiglia   affidataria  Art.  24  La  famiglia   affidataria  di cui   all’art.  21  ha  diritto  ad  un  contributo  ai    sensi  dell’art.  294  CC,  corrisposto  dallo  Stato,   che  può  esercitare   eventuali  regressi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  25  1  Il  Cantone  promuove  e coordina   i  provvedimenti  di protezione  con:  a)  proprie;  b)  di    iniziative  di terzi  riconosciute   in    base  all’art.   26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  fine    di  garantire  un’adeguata  risposta  ai  differenti    bisogni  e   un’equa  distribuzione  dei  servizi  pubblici  o   privati  sul  territorio,  il Consiglio  di Stato  rileva  i  bisogni  esistenti   e   fissa  l’ordine  di    priorità  degli  interventi  da  sostenere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  709.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25a  ...  15  Art.  25b  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riconoscimento
                            Art.  26  Il   Cantone  può  riconoscere  enti  pubblici  o    privati  senza  scopo  di  lucro    che    erogano  prestazioni  ai    sensi  degli  art.  18,  19  e   20  cpv.  1   lett.  b)  e che   soddisfano  in    particolare  le    seguenti  condizioni:  a)   in    possesso,  laddove  necessaria,  dell’autorizzazione  ai    sensi  dell’OAMin;  b)  ad  un  bisogno  ai    sensi  dell’art.   25  cpv.  2;  c)  prestazioni   di qualità  e   di    economicità;  d)  limitatamente  ai  provvedimenti    degli  art.  19    e  20    cpv.  1   lett.  b),    ad    accogliere  e/o   minorenni  per  i  quali   si    rende  necessario  un  provvedimento  di    protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Sussidi  per  la costruzione  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone   può  concedere,  a enti  pubblici   o   privati  riconosciuti   ai    sensi  degli  art.  19  e   20  cpv.  1   lett.  b),  sussidi  per  l’acquisto,  la  costruzione,  l’ampliamento  e   la  ristrutturazione  fino  ad   un  massimo  del   50%  delle   spese   riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  sussidi  sono  commisurati:  a)  dell’ente;  b)  sua  situazione  finanziaria;  c)  che  la sua  attività  riveste  per   l’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Sussidi   per   l’esercizio   e   l’acquisto  di  arredamento,  di attrezzature   e   simili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Prestazioni  di  servizio   educativo,  accoglienza  di famiglie  Art.  28  17  1  Il  finanziamento   degli  enti  pubblici   o   privati  riconosciuti  dal  Cantone   destinati  a svolgere  una  prestazione  prevista  dagli   art.  18  e   19  è   assicurato  da  tutte  le    entrate  d’esercizio,  dai  contributi  delle  famiglie  e dal  contributo  globale   dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  globale  dello  Stato  è  calcolato  annualmente  dal  Consiglio    di  Stato  sulla  base  dei  compiti  attribuiti  all’ente    sussidiato  mediante  contratto  di  prestazione,  della    relativa  attività  e    nel  rispetto  delle   disposizioni   legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  globale  è fisso   e   rimane  acquisito  all’ente  sussidiato.   Esso   viene  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora  l’ente  sussidiato  svolgesse  solo  parzialmente   le    attività  previste   agli   art.  18  e 19  l’intervento  finanziario  del   Cantone  sarà   accordato  parzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Affidamento  di  minorenni  presso  centri  educativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento   degli  enti  pubblici   o   privati  riconosciuti  dal  Cantone   destinati  a svolgere  una  prestazione  prevista  dall’art.  20  cpv.  1 lett.  b)  è assicurato  da   tutte  le  entrate   d’esercizio,  dai  contributi  delle  famiglie   e dal  contributo  globale   composto  dalla  partecipazione  dello   Stato   da   una  parte  e   da  quella  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolari,  i  contributi  delle  famiglie   possono  essere   anticipati  dallo   Stato,  che  può  esercitare  eventuali  regressi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  globale  è   calcolato  annualmente    sulla    base  dei  compiti    attribuiti  all’ente  sussidiato  mediante  contratto   di    prestazione,  della  relativa  attività  e   nel  rispetto  delle   disposizioni  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  globale  è fisso   e   rimane  acquisito  all’ente  sussidiato.   Esso   viene  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  l’ente  sussidiato   svolgesse   solo  parzialmente   le    prestazioni  previste   all’art.   20  cpv.  1 lett.  b),  il contributo  globale  sarà  accordato  parzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    determinazione  del  contributo  globale    e    la  stipulazione    del  contratto  di  prestazione  è    di  competenza  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   ulteriori   modalità  di    pagamento,  incluse   quelle  relative  al    versamento  di acconti,  sono  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Ripartizione  del  contributo  globale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  abrogato  dalla  L   20.10.2021;  in    vigore   dal  7.1.2022  -  BU  2022,  3;  precedente  modifica:   BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                199.
                            16  Art.  abrogato  dalla  L   20.10.2021;  in    vigore   dal  7.1.2022  -  BU  2022,  3;  precedente  modifica:   BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                106.
                            17  Entrata  in    vigore  tuttora   sospesa  a   norma  dell’art.  48  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30  1  I  Comuni  si    assumono  complessivamente  1/3  della  somma   dei  contributi  globali   erogati  dell’art.  32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  è   assunta  dai  Comuni  nella   misura  corrispondente  ad  una   percentuale   uniforme  del  loro  gettito  d’imposta  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   singolo  Comune  può  beneficiare  di    uno   sconto  fino  al massimo  del  50%  sulla   somma  complessiva  del  contributo  in    base  al    cpv.   2,    se  partecipa  ai    costi  di    esercizio  delle  attività  di    sostegno  alle  famiglie  o  partecipa  al  contenimento  dell’onere  finanziario  (retta)   a   carico  dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio  a   servizi  o   strutture  riconosciute  ai    sensi   dell’art.  7   e   se  garantisce  un   accesso  a   questi  servizi  equo,  differenziato  e alla  portata  di tutti,  e   fino  al  massimo  del  25%  per  le  attività  ai  sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo   sconto  complessivo  non  può  superare  il   50%  del  contributo  dovuto  in    base  al cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   rimanente  viene  assunto  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   ulteriori  modalità   sono   stabilite  dal   Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Determinazione   del  contributo  globale  Art.  31  Nel  calcolare  il   contributo  globale  il   Consiglio  di  Stato  tiene  in  particolare    conto  delle  seguenti  entrate:  a)  corrisposti  dalle  famiglie    o  sussidiariamente    dal  Cantone    in  applicazione  della  legge;  b)    assicurative  particolari    previste  dalla    legge    federale  del  19  giugno    1959  su  per   l’invalidità  (LAI);  c)  sussidi  federali  e   cantonali;  d)   altro   ricavo   stabilito  dal  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Affidamenti  di  minorenni  in centri   educativi  non  riconosciuti  Art.  32  1  Ove    si  verifichi  l’impossibilità  di  far  capo    a   centri  educativi  riconosciuti,  lo  Stato  può  assumere,  in  via  eccezionale,  le  spese  del  singolo  collocamento  in  altri  centri  educativi  situati   nel  Cantone  o   fuori  di esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Regolamento  stabilisce  i  requisiti,  le    modalità  e   la    procedura  della  richiesta.  Capitolo   III  Progetti  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Informazione  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  assicura  alle  famiglie   e   agli  enti  pubblici  e   privati   l’accesso  all’informazione  sull’insieme  delle  attività   e delle  prestazioni   di    sostegno  alle  famiglie   e protezione  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  provvede  in    particolare  a:  a)  a   disposizione   la    documentazione  completa  e   aggiornata;  b)  al  richiedente  la  capacità   di  potersi  orientare  tra   le  differenti  risorse  disponibili  sul  e   di potere  scegliere   autonomamente;  c)   il   richiedente  in    caso  di bisogno   e con  il   suo   consenso  verso  servizi  pubblici   o privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prevenzione   e   sensibilizzazione  Art.  34  Sono  progetti   di prevenzione  e   sensibilizzazione  quelli  realizzati  da  enti  pubblici   o privati  riconosciuti,  finalizzati   a   favorire   il   benessere  delle   famiglie  e intesi  a:  a)   e   rafforzare  la    responsabilità  e   le    capacità  delle   famiglie   e dei  suoi  singoli  membri  far  fronte   alle   situazioni  critiche;  b)   e a   ridurre  i  fattori  di    pericolo,  in particolare  dello   sviluppo   fisico,  psichico  o sociale  minorenni;  c)  le persone  che  si    occupano   di    minorenni  sulle   tematiche  di politica  familiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Formazione   e   ricerca  Art.  35  1  Sono  prestazioni  di  formazione  e   ricerca  quelle  organizzate  da  enti  pubblici  o   privati  riconosciuti  che  propongono:  a)  extracurricolari  di    formazione  finalizzati  ad  accrescere  le    competenze  genitoriali;  b)  extracurricolari  di  formazione  e  di  aggiornamento  per  la  conduzione  delle  attività  di  e di    protezione  di    cui   al    capitolo  I  e   II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dalla  L   12.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  di    ricerca  e   di approfondimento  riconosciuti   sulla  condizione   familiare  e   dei  minorenni  rientrano  nel  piano  delle  priorità  definito  dall’Osservatorio  cantonale  della  politica  familiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  escluse  le  prestazioni  di formazione  e   ricerca  organizzate  da  enti   pubblici  o   privati  in  base  alla  legislazione  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Aiuto  alle  famiglie  Art.  36  Sono  progetti   di aiuto  alle  famiglie  quelli  organizzati  da   enti   pubblici  o   privati  riconosciuti  e  finalizzati  all’assistenza  delle  famiglie   in    difficoltà  nello  svolgimento  della   loro   funzione   e   nella  cura  dei  figli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  37  Il   Cantone  promuove  e   sostiene  i  provvedimenti  di    cui  al capitolo   III    con:  a)  proprie;  b)  di    iniziative  di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Prevenzione,  sensibilizzazione,  formazione  e ricerca  Art.  38  1  Il  Cantone   può  sussidiare  i  progetti  di    cui  agli  art.   34   e 35   della  legge  presentati  e gestiti  da  enti  pubblici   o privati   senza  scopo  di    lucro   tramite  un  contributo  fisso   stabilito  annualmente  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  fisso  non  può  superare  il 75%  delle   spese  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  stabilisce  i  requisiti   e   la procedura  per  l’ottenimento  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Aiuto  alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Riconoscimento
                            Art.  39  Il   Cantone    può  concedere  sussidi  a   enti  pubblici  o   privati    che  svolgono  un    progetto  ai  sensi  dell’art.  36  della  presente  legge  e   che,  cumulativamente:  a)   perseguono  scopo  di    lucro;  b)  di    un  piano  c)  criteri  di    qualità;  d)  un’attività  che  si rivolge   all’intero  territorio  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Sussidi   per  l’esercizio  e   per  l’acquisto  di  arredamento  e   attrezzature  Art.  40  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento  delle  spese  di    esercizio  e di quelle  relative   all’acquisto  di    arredamento  e  di attrezzature  è   assicurato  da  tutte  le entrate   d’esercizio  e   dal  contributo   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ente  riconosciuto  fornisce  prestazioni    quantificabili  il   sussidio  corrisponde  a    un    contributo  globale  calcolato  annualmente    dal  Consiglio  di  Stato  sulla  base  dei  compiti  attribuiti    all’ente  sussidiato  mediante  contratto   di prestazione   e   della  relativa  attività.   Il   contributo  globale  è   fisso  e  rimane  acquisito  all’ente;  esso  viene  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri  casi    il   sussidio  consiste  in  un  contributo  fisso  stabilito  annualmente  a  preventivo  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  globale,  rispettivamente  il contributo  fisso   non  può  superare  il 75%   dei  costi   di    gestione.  TITOLO   IV  Disposizioni  comuni   relative   al sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Verifica  dei  bilanci  e dei  preventivi  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  enti  pubblici  o    privati,  i   gruppi  associazioni  di  famiglie  sussidiati  tramite    la  presente  legge  devono  sottoporre  ogni    anno  al  Consiglio  di  Stato  i   conti  d’esercizio,    i  bilanci  patrimoniali  e   il   preventivo  di    esercizio   dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  definisce  le    modalità  e la documentazione  richiesta  e   può  ordinare  le    opportune  verifiche  e   revisioni  e dare  istruzioni  contabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Preferenza  indigena  Art.  41a  20  1  Nell’assunzione  del  personale,  gli enti  che  erogano  prestazioni  ai    sensi  degli  art.  7,    8,    9  e  10,  riconosciuti  ai    sensi  dell’art.  11,  e quelli   che   erogano   prestazioni   ai    sensi  degli  art.   18,  19  e 20  cpv.  1   lett.   b),   riconosciuti  ai sensi  dell’art.  26,  a   parità  di requisiti  e qualifiche  e   salvaguardando   gli  obiettivi  aziendali,  danno   la precedenza  alle  persone  residenti,  purché  idonee   a   occupare  il   posto  di
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Entrata  in    vigore  tuttora   sospesa  a   norma  dell’art.  48  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   20.10.2021;   in vigore  dal  7.1.2022  - BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lavoro  offerto;  essi   tengono   in    debita  considerazione   le    candidature  di    chi   si trova   in    disoccupazione  o  al beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Rispetto  del  contratto  collettivo  di lavoro  Art.  41b  21  Gli  enti,  nella    misura  in  cui  i  rapporti    di  impiego  non  sono  disciplinati  da  normative    di  diritto  pubblico,  assicurano  il   rispetto  delle  condizioni  di  lavoro  usuali  del  settore    da    comprovare  tramite  l’attestazione  di  adesione  a un  contratto  collettivo   di  lavoro   (CCL)  o,  nel  caso   in  cui  l’ente  non  ne  avesse  sottoscritto   uno,  la certificazione   emanata  dalla  commissione  paritetica   del  settore  che,  come  da  mandato   conferito  dal  Consiglio   di Stato,  attesti  la    conformità  dei  contratti   individuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Esclusione   del   cumulo  con  altri   sussidi  22  Art.  42  È   escluso  il   cumulo  con   sussidi   fondati  su  altre  leggi  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Legge  sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  43  Per  quanto  non  disciplinato  dalla  presente  legge  sono  applicabili  le norme  della  legge  sui  sussidi  cantonali.  TITOLO  V  Rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Consiglio   di  Stato  Art.  44  1  Contro  le    decisioni   del   Dipartimento   è   dato  ricorso  al    Consiglio  di Stato.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo    diversa  disposizione    contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è   dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura  è quella   prevista   dalla   legge   sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre   2013.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Tribunale  di  appello  Art.  45  1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato    in  materia  di  autorizzazione  ad  accogliere  minorenni  in    affidamento  famigliare   e   all’apertura  e   alla   gestione  di    istituti  ai    sensi  dell’OAMin  così  come  contro    le  decisioni  di  revoca  di  queste  autorizzazioni  è  dato    ricorso  alla    Camera  civile    del  Tribunale  di    appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  è quella   prevista   dalla   legge   sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre   2013.  27  TITOLO   VI  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizioni  abrogative  Art.  46  La  legge  per  la  protezione  della  maternità,  dell’infanzia,  della     fanciullezza  e  dell’adolescenza  del  15   gennaio  1963  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidiamento
                            I.   Nidi  dell’infanzia  Art.  47  1  Il  sussidio  per  le    spese  di    esercizio   dei  nidi  dell’infanzia  attualmente   riconosciuti  in    base  alla  legge  per  la    protezione   della  maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza  e   dell’adolescenza  (LMI)  che  svolgono  un’attività   ai    sensi  dell’art.   7   cpv.  1   lett.   a)  consiste,  per  i  3   anni  successivi  all’entrata  presenza  al    momento  dell’entrata   in vigore  della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   stabilito   annualmente  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Provvedimenti  di  protezione  e   aiuto   alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dalla  L   20.10.2021;   in vigore  dal  7.1.2022  - BU  2022,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Marginale   modificata  dalla   L 20.10.2021;  in    vigore  dal  7.1.2022  -  BU  2022,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Marginale   modificata  dalla   L 20.10.2021;  in    vigore  dal  7.1.2022  -  BU  2022,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   475  e   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   475  e   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   2.12.2008;   in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   475  e   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48  1  Fino   all’entrata  in    vigore   dei  contratti  di prestazione  ai    sensi  degli  art.  28,  29  e   40  cpv.  ai  costi  di    esercizio  per   i  provvedimenti  di    cui   agli  art.  18,  19,  20   cpv.  1   lett.  b)  e   36   vengono  erogati  in  base  alle   seguenti   disposizioni:  A)  per  l’esercizio  a   progetti  di    aiuto  ai    genitori  per  le spese   di    esercizio   e   di quelle  relative  acquisto  di    arredamento  e   attrezzature  enti    che  realizzano  progetti  ai  sensi  dell’art.  36,    a  copertura    del  disavanzo    d’esercizio  fino  ad  un   massimo  del  75%  dei  costi  di    gestione,  sono  concessi  dal  Consiglio  di Stato.  B)  per  l’esercizio  dei  provvedimenti   ai    sensi  degli  art.  18,  19,  20  cpv.  1   lett.  b)  (1)   spese   di esercizio  degli  enti  pubblici   o   privati  riconosciuti   dallo  Stato  che  offrono  prestazioni  sensi  degli  art.  18,  19,  20  cpv.  1   lett.  b)  della  presente  legge,  sono  assunte   dal  Cantone   con  riserve   previste  al secondo,  al    terzo  e   al    quarto   capoverso.  (2)  si    assumono  complessivamente  1/3  della  somma   del  contributo   complessivo  erogato  Cantone   per  gli affidamenti  di    minorenni  presso  i  centri  educativi   riconosciuti   ai    sensi  dell’art.  cpv.  1   lett.  b)  e 27  e   per  i  singoli   collocamenti  in    centri   non  riconosciuti   ai    sensi  dell’art.  32  misura  corrispondente  ad  una  percentuale  uniforme  del  loro  gettito  di imposta  cantonale.  (3)   finanziario  del  Cantone  sono  dedotti:  la    partecipazione  dei  Comuni  di    cui   al    cpv.  2;  la    partecipazione   delle   famiglie  o   sussidiariamente  del  Cantone  in    applicazione  della   legge  sull’assistenza  sociale  dell’8   marzo   1971,   limitatamente  alla  retta  nell’ammontare   che  verrà  stabilito  annualmente  dal  Dipartimento;  i  sussidi    prescritti  dalla  legislazione  federale  e   cantonale,  con  particolare  riferimento    alla  legge  sull’assicurazione   invalidità  del  19  giugno   1959,  alla  legge   federale  sulle  prestazioni  della  Confederazione   nel  campo  delle  pene  e   delle  misure   del  5 ottobre  1967  e   alla  legge  cantonale  sulla   scuola   del  1°  febbraio  1990;  i redditi  del   patrimonio;  una   quota  parte  delle  elargizioni  e   donazioni   di    enti  pubblici  o   di    enti  privati  nell’importo  che  verrà  stabilito  annualmente  dal  Dipartimento    tenuto    conto  delle  necessità  dell’istituto  di  costituire  una  riserva    finanziaria  per  nuove  costruzioni  o    lavori  di  ammodernamento  o  ampliamento  dei  fabbricati  e acquisto   di    attrezzature  ed  arredamenti.  (4)  gli  enti  pubblici  o    privati  riconosciuti    dallo    Stato  svolgessero  solo    parzialmente  le  di    cui   agli   art.  18,  19  e   20  cpv.  1   lett.  b)  della   presente   legge,  l’intervento  finanziario  Cantone  sarà  accordato  parzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  frattempo   il  Consiglio   di    Stato  è   autorizzato  a   sperimentare  l’utilizzo   dello  strumento  dei  contratti  prestazione  con  enti  pilota  volontari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quali   criteri  per  limitare  i  crediti  fino  all’entrata   in    vigore   dei  contratti   di    prestazione  ai    sensi   dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  cpv.  2   del  Decreto  legislativo  concernente  la    modifica   del  sistema  di    sussidiamento  a   enti,  istituti,  associazioni,  fondazioni  e    aziende    autonome,  fanno  stato  il    tasso  di  rincaro,  il  volume  delle  prestazioni,  la qualità  delle   prestazioni,  i  criteri   federali  per  le  spese  di  vitto  e   alloggio,   gli  obblighi  contrattuali  e   la    scadenza  delle  misure   di    risparmio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Entrata  in  vigore  Art.  49  1  Trascorsi  i   termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  la  presente    legge  viene  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli   atti   esecutivi  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Pubblicata  nel   BU  2004  ,  355.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Gli  art.  3   cpv.  3   lett.  g);  7 cpv.  1   lett.  a)  e   cpv.   2   e 3;  11  cpv.   1 e 2;  13;  14  cpv.  1 e   3;  41-44  sono  entrati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            anticipatamente  in vigore  il   1°  dicembre   2004  -  BU   2004,  364,   limitatamente   al  sussidio  per  le spese  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            esercizio  dei  nidi  dell’infanzia  ai    sensi  dell’art.   7   cpv.   1   lett.  a)  erogato   a partire  dal  2005.