Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
                            Regolamento  della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni  complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e  l’invalidità  (Reg. LaLPC)  (del 19 dicembre 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista  la  legge  di  applicazione  della  legge  federale  del  6  ottobre  2006  concernente  le  prestazioni  complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) del 23  ottobre 2007,  atteso che i termini utilizzati sono da intendersi sia al maschile che al femminile,  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze cantonali  (art. 4 LaLPC)  Art. 1  Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo:  a)  b)  TITOLO II  Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  (art. 6 LaLPC)  Art. 2  Le   spese   sono   rimborsate   soltanto   se   comprovate   da   fatture   o   da   ricevute   di  pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fornitori di prestazioni  (art. 6 LaLPC)  Art. 3  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  mediante  decreto  esecutivo  l’elenco  dei  fornitori  di  prestazioni  ai  quali  possono  essere  direttamente  rimborsate  le  spese  fatturate  e  non  ancora  pagate e la modalità per la consegna dei letti elettrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trattamenti dentari  (art. 13 LaLPC)  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma federale  o da dentisti che sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  fatturate  da  dentisti  in  possesso  di  un  diploma  conseguito  all’estero  sono  rimborsate  solo se essi sono in possesso di un’autorizzazione cantonale ad esercitare la professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soggiorno temporaneo in un ospedale, soggiorno
di convalescenza e soggiorno temporaneo in
                            una stazione balneoterapica  (art. 15, 16 e 17 LaLPC)  Art. 5  La  quota  per  le  spese  di  mantenimento  corrisponde  all’importo  previsto  per  il  vitto  dell’articolo  11  cpv.  2  dell’Ordinanza  sull’assicurazione  per  la  vecchiaia  e  per  i  superstiti  del  31  ottobre 1947 (OAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese di trasporto  (art. 22 cpv. 4 LaLPC)  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In caso di utilizzo dell’automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 11.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate:  a)  della LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo.  b)  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impedimento   ad   utilizzare   un   mezzo   di   trasporto   pubblico   deve   essere   prescritto   da  certificazione medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi ausiliari riconosciuti  (art. 23 LaLPC)  Art. 7  I   beneficiari   di   prestazioni   complementari   hanno   diritto   al   rimborso   delle   spese  d’acquisto o alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi ausiliari per ciechi o
                            grandi invalidi della vista  (art. 23 LaLPC)  Art. 8  I  beneficiari  di  prestazioni  complementari  hanno  diritto  alla  consegna  in  prestito  dei  seguenti mezzi ausiliari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi ausiliari per stabilire
                            contatti con l’ambiente  (art. 23 LaLPC)  Art. 9  I  beneficiari  di  prestazioni  complementari  hanno  diritto  alla  consegna  in  prestito  dei  seguenti mezzi ausiliari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apparecchi di trattamento e di cura  (art. 23 LaLPC)  Art. 10  I  beneficiari  di  prestazioni  complementari  hanno  diritto  alla  consegna  in  prestito  dei  seguenti mezzi ausiliari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  TITOLO III  Agenzia AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  (art. 27 e 28 LaLPC)  Art. 11  1  L’agenzia  AVS  competente  assiste  nella  compilazione  del  formulario  le  persone  che,  per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agenzia  collabora  con  la  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  nell’accertamento  di  tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali ed economiche e le  comunica le sue osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avvalendosi  della  collaborazione  degli  altri  uffici  comunali,  l’agenzia  comunica  alla  Cassa  cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ogni cambiamento della situazione del beneficiario e dei  membri  della  sua  famiglia  del  quale  viene  a  conoscenza  e  che  potrebbe  ripercuotersi  sulla  prestazione complementare, in particolare:  a)  b)  c)  TITOLO IV  Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità competenti  (art. 39 cpv. 2 LaLPC)  Art. 12  1  Il   perseguimento   delle   infrazioni   previste   dall’art.   39   cpv.   2   LaLPC   spetta   al  Dipartimento della sanità e della socialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo scopo esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali.  TITOLO V  Disposizioni finali e abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione abrogativa
Art. 13
                            È  abrogato  il  regolamento  del  1°  luglio  1998  della  legge  di  applicazione  della  legge  federale  del  19  marzo  1965  concernente  le  prestazioni  complementari  all’assicurazione  federale  per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 16 dicembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione finale
Art. 14
                            1  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Previa approvazione federale  3  , il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.  Pubblicato nel BU  2008  , 106.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Approvazione federale: 4 febbraio 2008 - BU 2008, 108.