Regolamento delle Scuole d’arti e mestieri
                            5.2.2.3  Regolamento  delle Scuole d’arti e mestieri  (del 14 maggio 1997)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati:  –  la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) e la relativa ordinanza del 19  novembre  2003 (OFPr);  –  l’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr);  –  i programmi  -  quadro d’insegnamento per la preparazione alle maturità professionali;  –  la legge della scuola del 1° febbraio 1990;  –  la legge sulle scuole professio  nali del 2 ottobre 1996;  –  la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua  (Lorform) del 4 febbraio 1998 e il  relativo regolamento di applicazione del 1° aprile 2008;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ritenuto che le denominazioni persona  li e professionali usate nel presente regolamento si intendono al  maschile e al femminile;  d e c r e t a :  Titolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d'applicazione
Art. 1
                            1  Il presente regolamento si applica alle Scuole d'arti e mestieri con formazione triennale e  quad  riennale (in seguito SAM):  a)  del disegno tecnico;  b)  dell'elettronica;  c)  dell'elettrotecnica e della meccanica;  d)  dell’informatica  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e)  della sartoria  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  f)  della chimica industriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SAM assicurano la formazione di base a tempo pieno nelle  professioni dei settori sopraindicati e  preparano all’ottenimento dell’attestato federale di capacità e dell’attestato di maturità professionale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedi
Art. 2
                            6  Le SAM si suddividono nelle seguenti sezioni:  a)  disegnatori  con  indirizzi  architettura  e  ingeg  neria  civile  con  sede  a  Lugano  -  Trevano  (SAM  -  Trevano);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  b)  progettisti  meccanici,  elettronici,  operatori  in  automazione,  polimeccanici  con  sede  a  Bellinzona  (SAM  -  Bellinzona);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  c)  elettronici multimediali con sede a Lugano  -  Trevano (SAM  -  Trevano);  d)  informatici con sede a Lugano  -  Trevano (SAM  -  Trevano);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e)  creatori d’abbigliamento con sedi a Biasca (SAM  -  Biasca) e a Viganello (SAM  -  Viganello)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  f)  laboratoristi in chimica con sede a Lugano  -  Trevano (SAM  -  Trevano).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso modificato dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolastico 2014/2015  -  BU 2014,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett. introdotta dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett. introdotta dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolas  tico 2014/2015  -  BU 2014, 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 2003, 381.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett. modificata dal R 28.1.2014; in vigore dall’ann  o scolastico 2014/2015  -  BU 2014, 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Lett. introdotta dal R 26.8  .2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                Titoli di studio
Art. 3
                            Al termine del p  eriodo di formazione, a seconda dei piani di studio, lo studente che adempie  alle condizioni prescritte dal rispettivo regolamento di tirocinio, dal regolamento interno dell'istituto e dal  presente regolamento ottiene:  a)  l'attestato di capacità profession  ale,  b)  l’attestato di maturità professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Titolo II  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione generale
Art. 4
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sovraintendenza  amministrativa  e  la  vigilanza  didattica  sulle  SAM  è  esercitata  dalla  Divisione  della  formazione  professionale  (in  se  guito  DFP)  per  il  tramite dell’  Ufficio  della  forma  zione  industriale agraria  , artigianale e artistica (in seguito UFIAAA) in collaborazione con le direzioni di sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFIAAA coordina l’organizzazione scolastica, l’attività degli organi cantonali e promuove innova  zioni  peda  gogiche e didattiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento interno
Art. 5
                            1  Ogni  SAM  si  dota  di  un  regolamento  interno  che  stabilisce  le  modalità  di  ammissione,  le  modalità di promozione e le modalità d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo  studente all'inizio degli studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo cantonale dei direttori
Art. 6
                            1  I direttori delle SAM formano il Collegio dei direttori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Collegio  dei  direttori  sviluppa,  promuove  e  coordina  iniziative  di  interesse  comune  ed  esplica  funzioni d'informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F  ormazione delle classi  Art. 7  1  L'effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d'insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assicurazioni
Art. 8
                            1  Gli   studenti   sono   assicurati   secondo   le   norme  stabilite   dalla   Legge   concernente  l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei lavori
Art. 9
                            I lavori svolti dagli studenti  durante il periodo di formazione così come il materiale didattico  sviluppato  dai  docenti  sono  di  proprietà  dell'istituto;  per  il  resto  si  applicano  le  norme  sulla  proprietà  intellettuale.  Titolo III  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni di vigilanza
Art. 10
                            15  La DFP per  il tramite dell’UFIAAA, designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9  membri,  comprendente  rappresentanti  delle  associazioni  professionali  o  di  categoria  che  vigila  sull’  organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Lett. introdotta dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolastico 2014/2015  -  BU 2014, 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU  2009,  363;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2003, 381.
14
                            Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art.  modificato  dal  R  26.8.2009;  in  vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU  2009,  363;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2003, 381.
Esperti
Art. 11
                            1  L’UFIAAA designa, su proposta della direzione dell’istituto, gli esperti di materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti  devono  avere  di  regola  una  formazione  accademica  o  universitaria  professionale  e  possedere un'adeguata esperienza professionale nell'ambito specifico.  Titolo IV  Ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
Art. 12
                            1  Per essere ammessi alle SAM occorre possedere la licenza della scuola media o provare  di aver frequentato con successo una formazione equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento   interno   stabilisce   l'ammissione   in   casi   particolari  e   può   richiedere   condizioni  supplementari.  Titolo V  Frequenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo della frequenza
Art. 13
                            1  Gli  studenti  sono  tenuti  a  frequentare  tutte  le  lezioni  obbligatorie  previste  dal  piano  di  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolari  la  direzione  dell'istituto  può  accor  dare  l'esonero  dalla  frequenza  delle  lezioni  in  determinate materie, fermo restante l'obbligo di effettuare le prove di valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comportamento
Art. 14
                            Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza  e alle nor  me dell'istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
Art. 15
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  assenze  devono  essere  annunciate  il  più  presto  possibile  e  giustificate  per  iscritto  al  rientro alla direzione dell’  istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve  essere  consegnat  a.  Trascorso  questo  termine,  la  direzione  può  decidere  di  considerare  le  assenze  arbitrarie con un congruo abbassamento della nota di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive  del medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di frequenza inferiore all’85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso dell’anno  scolastico, la direzione della scuola può segnalare l’inadempien  za alla Divisione che, a sua volta, può  escludere  l’apprendista  dagli  esami  finali  di  tirocinio  o dagli esami finali per l’attestato federale di  maturità professionale, o nel caso di classi intermedie, può imporre la ripetizione dell’  anno scolastico.  Tito  lo Vi  Programmi
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani di studio
Art. 16
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I piani di studio delle SAM (materie, opzioni e programmi d’insegnamento) sono allestiti  dalla  direzione  dell’istituto  conformemente  ai  regolamenti  di  tirocinio  e  ai  programmi  -  quadro  d’insegnamento per la  preparazione alle maturità professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi sono approvati dall’UFIAAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione dell’istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore  settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei  crediti di cui dispone.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2  010  -  BU  2009,  363;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2003, 381.
18
                            Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo VII  Provvedimenti disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi e sanzioni
Art. 17
                            1  Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore  e a un richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono pre  viste le seguenti sanzioni:  a)  l’ammonimento inflitto dal direttore;  b)  la sospensione temporanea fino a dieci giorni effettivi decisa dal direttore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  c)  l’esclusione  dagli  esami  finali  per  l’attestato  di  maturità  professionale,  senza  pregiudizio  per  l’esa  me finale di tirocinio, decisa dalla DFP, su proposta della direzione dell’istituto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  d)  lo scioglimento del contratto di tirocinio deciso dalla DFP, su proposta della direzione dell’istituto,  con la conseguente esclusione dall’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le sanzioni disci  plinari sono comunicate per iscritto ai rappresentanti legali e vengono indicate nella  tabella dell’Istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art. 17a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Per   le   contestazioni   in   materia   di   valutazioni   finali   e   promozione   è   applicabile   il  Regolamento di applicazione della Le  gge della scuola.  Titolo VIII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata invigore
Art. 18
                            Il  presente  regolamento  unitamente  al  suo  allegato  di  abrogazione  di  regolamenti  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed  entra in vigore a  decorrere dall'anno scolastico 1997/98.  Pubblicato nel BU  1997  , 229.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Lett. modif  icata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010  -  BU 2009, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. introdotto dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009  -  BU 2009, 311.