Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario
                            Legge  sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario  (Legge autoambulanze)  (del 26 giugno 2001)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Generalità e autorità competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Questa legge definisce l’organizzazione ed il finanziamento del servizio pre-ospedaliero  di soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario).
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
Art. 2
                            Lo Stato ed i Comuni assicurano il raggiungimento degli scopi della legge mediante:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
a) Consiglio di Stato
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’applicazione della legge ed ha  in particolare le seguenti competenze:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Comuni
Art. 4
                            1  I  Comuni  appartenenti  ai  comprensori  previsti  dall’art.  8  garantiscono  un  servizio  di  soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  relativo  servizio  può  essere  svolto  direttamente  dagli  stessi  Comuni  o  attribuiti  ad  altri  enti  pubblici o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  attribuzione  del  servizio  a  terzi,  i  Comuni  del  comprensorio  stipulano  collettivamente  apposite convenzioni con gli enti che lo assumono.  Le convenzioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  di  uno  stesso  comprensorio  ed  i  consorzi  costituiti  secondo  l’art.  5  sono  tenuti  ad  assicurare  il  finanziamento  dei  servizi  secondo  i  criteri  stabiliti  da  questa  legge  ed  in  base  alle  convenzioni stipulate con gli enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Consorzi
Art. 5
                            Se i Comuni di uno stesso comprensorio, stabilito dal Regolamento, non si accordano  per  l’attribuzione  del  servizio  di  soccorso  sanitario,  il  Consiglio  di  Stato  può  decretarne  il  consorziamento obbligatorio in base alla legge sul consorziamento dei Comuni, per lo svolgimento  dei compiti previsti da questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
a) Stato
Art. 6
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Comuni e consorzi
Art. 7
                            I  rimedi  di  diritto  contro  le  decisioni  degli  organi  comunali  e  consortili  sono  disciplinati  dalla legge organica comunale e dalla legge sul consorziamento dei Comuni.  Capitolo II  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Comprensori
Art. 8
                            1  Il  servizio  di  soccorso  sanitario  è  organizzato  sulla  base  di  comprensori  regionali,  definiti  dal  Consiglio  di  Stato  nel  regolamento  secondo  criteri  di  razionalità,  efficienza  ed  economicità ed in base alle esigenze di coordinamento regionale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il servizio di soccorso sanitario deve essere svolto da un solo ente per comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di necessità gli enti dei comprensori viciniori sono tenuti a prestare la loro collaborazione  ed eventualmente a sostituire gli altri enti che non sono in grado di fornire le prestazioni prescritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Enti autoambulanza
a) Requisiti
Art. 9
                            1  Gli  enti  autoambulanza  secondo  questa  legge  devono  disporre  di  una  struttura  organizzativa,  di  personale  qualificato,  delle  autoambulanze  e  delle  attrezzature  conformi  ai  requisiti stabiliti dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  enti  autoambulanza  si  avvalgono  del  supporto  dei  volontari  per  favorire  la  solidarietà  fra  la  popolazione e un migliore equilibrio finanziario nel rispetto degli obiettivi della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Convenzioni
Art. 10
                            1  Se  il  servizio  di  soccorso  sanitario  non  viene  svolto  direttamente  dai  Comuni  o  dai  consorzi,  le  modalità  e  le  condizioni  operative  nei  singoli  comprensori  sono  definite  in  apposite  convenzioni stipulate collettivamente fra tutti i Comuni del comprensorio e gli enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le convenzioni devono in particolare contenere:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Esse entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  consorziati  o  associati  hanno  diritto  di  designare  propri  rappresentanti  nell’organo  direzionale dell’ente che assume la gestione del servizio di soccorso sanitario nel comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Interventi
Art. 11
                            Gli interventi di ogni singolo ente sono di regola limitati al comprensorio assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Tariffe
Art. 12
                            1  Gli enti fatturano all’utente le proprie prestazioni sulla base di tariffe unificate per tutto  il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  mancato  accordo  fra  la  Federazione  e  gli  enti  assicurativi,  la  tariffa  applicabile  è  stabilita dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasporti e servizi speciali
Art. 13
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  può  stipulare  apposite  convenzioni  per  assicurare  in  caso  di  necessità l’intervento coordinato di servizi speciali e la collaborazione di specialisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere stipulate convenzioni in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le disposizioni che regolano il coordinamento degli interventi in caso di incidente  maggiore e ove sia dichiarato lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Centrale cantonale di allarme
Art. 14
                            1  Le  richieste  di  soccorso  sanitario  provenienti  da  tutto  il  territorio  del  Cantone,  convergono  ad  una  centrale  cantonale  di  allarme,  organizzata  professionalmente,  con  numero  telefonico unico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa distribuisce le chiamate e coordina gli interventi di soccorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La gestione della centrale di allarme è attribuita alla Federazione prevista dall’art. 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  dichiarazione  dello  stato  di  necessità  la  centrale  di  chiamata  passa  sotto  il  controllo  dell’apposito stato maggiore di condotta.  Capitolo III  Federazione cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Federazione cantonale
Art. 15
                            1  Gli enti sono membri della Federazione ticinese dei servizi autoambulanza (di seguito:  Federazione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Federazione ha i seguenti compiti:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Federazione  inoltre  gestisce  direttamente,  per  conto  degli  enti  membri,  attività  di  interesse  generale e segnatamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  attività  di  interesse  generale  svolte  dalla  Federazione  per  conto  degli  enti  membri,  sono  sussidiabili in base agli art. 16 segg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I costi residui dopo la deduzione dei sussidi cantonali e dei mezzi propri, sono ripartiti fra gli enti,  secondo le disposizioni degli statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli statuti della Federazione devono essere approvati dal Consiglio di Stato.  Capitolo IV  Finanziamento degli enti regionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 16
                            Il finanziamento dei costi d’esercizio degli enti regionali avviene mediante:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
Art. 17
                            I  Comuni  ed  i  consorzi  assicurano  agli  enti,  nel  limite  delle  convenzioni  stipulate  con  loro,  la  copertura  del  fabbisogno  riconosciuto  dopo  deduzione  dei  sussidi  cantonali  previsti  dagli  articoli seguenti e delle risorse degli enti stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio cantonale alle spese d’esercizio
a) Principio
Art. 18
                            1  Il  sussidio  cantonale  è  costituito  dalla  somma  dei  contributi  globali  versati  agli  enti  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di  prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Importo totale
Art. 19
                            La  somma  dei  contributi  globali  versati  mediante  contratto  di  prestazione  agli  enti  regionali è pari al massimo al 20% del totale cantonale dei costi d’esercizio riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Ripartizione
Art. 20
                            1  I  contributi  globali  ai  singoli  enti  sono  differenziati  in  modo  che  l’onere  pro  capite  a  carico dei Comuni sia uguale per tutti i comprensori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  considerano  unicamente  i  costi  d’esercizio  riconosciuti  secondo  il  contratto  di  prestazione  con il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  di  un  comprensorio  ha  la  possibilità  di  diminuire  il  proprio  pro  capite  a  dipendenza  dei  mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività o offerte, donazioni o lasciti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio cantonale alla formazione
Art. 21
                            1  Lo  Stato  può  sussidiare  fino  ad  un  massimo  del  90%  i  costi  riconosciuti  per  la  formazione del personale svolta dalla Federazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per  investimenti, solo dopo avere concordato con i comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La competenza è del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Enti autoambulanza
Art. 22
                            1  Gli  enti  regionali  si  adoperano  per  una  gestione  efficente  ed  economica  con  impiego  equilibrato di personale professionista e volontario e con adeguato impiego delle risorse proprie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per  investimenti, solo dopo avere concordato con i Comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domande di sussidio
Art. 23
                            Il  regolamento  di  applicazione  della  legge  stabilisce  le  modalità  ed  i  termini  di  presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria.  Capitolo V  Incidenti maggiori
                        
                        
                    
                    
                    
                Incidenti maggiori
a) Definizione
Art. 24
                            1  Sono  considerati  incidenti  maggiori  quelli  che,  a  causa  del  numero  delle  persone  coinvolte,  richiedono  un  impegno  di  personale  e  di  mezzi  eccedente  la  dotazione  e  le  possibilità  dei singoli enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  riservata  la  dichiarazione  dello  stato  di  necessità  in  conformità  della  relativa  legislazione  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Organizzazione
Art. 25
                            1  In  caso  di  incidente  maggiore  l’organizzazione  della  condotta  sanitaria  avviene  secondo   un   concetto   preordinato   che   si   avvale   del   coordinamento   operativo   dei   mezzi  appositamente predisposti, del personale e delle attrezzature degli enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pianificazione del concetto organizzativo avviene nell’ambito del Servizio sanitario coordinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intervento  sanitario  è  coordinato  con  quello  degli  altri  specialisti  (polizia,  pompieri,  protezione  civile, esercito).
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Costi degli interventi
Art. 26
                            1  I  costi  degli  interventi  in  caso  di  incidente  maggiore  sono  a  carico  dei  responsabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  assume  i  costi  dell’organizzazione,  del  materiale  e  delle  attrezzature  necessarie.  È riservato il cpv. 1.  Capitolo VI  Garanzie, norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione dei sussidi  2  Art. 27  1  Il Consiglio di Stato, entro 10 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi  concessi in base a questa legge:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
a) Convenzioni
Art. 28
                            1  Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge i Comuni dei comprensori regionali  definiti  dal  Consiglio  di  Stato  devono  sottoporre  per  approvazione  al  Dipartimento  competente  le  convenzioni con gli enti, stipulate secondo l’art. 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Decorso  infruttuosamente  il  termine  previsto  dal  cpv.  1,  il  Consiglio  di  Stato  procede  al  consorziamento coattivo dei Comuni dello stesso comprensorio secondo l’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Contratti di prestazione
Art. 29
                            1  Fino  all’entrata  in  vigore  dei  contratti  di  prestazione,  stabilita  dal  Consiglio  di  Stato,  i  sussidi  ai  costi  di  esercizio  e  a  quelli  d’investimento  vengono  erogati  in  base  alle  seguenti  disposizioni:  a)  Nei conti preventivi dello Stato è stanziato annualmente un sussidio complessivo ai costi di  esercizio  degli  enti  regionali,  pari  al  massimo  al  25%  del  totale  cantonale  dei  costi  del  personale riconosciuto.  b)  differenziata  in  modo  che  l’onere  pro  capite  a  carico  dei  Comuni  sia  uguale  per  tutti  i  Comuni;  dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività, offerte, donazioni o lasciti.  c)  ambulanze e delle relative attrezzature, segnatamente dei sistemi di comunicazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel frattempo il Consiglio di Stato è tuttavia autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento  dei contratti di prestazione con enti pilota volontari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quali  criteri  per  limitare  i  crediti  fino  all’entrata  in  vigore  dei  contratti  di  prestazione  ai  sensi  dell’art.  3  cpv.  2  del  Decreto  legislativo  concernente  la  modifica  del  sistema  di  sussidiamento  a  enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume  delle  prestazioni,  la  qualità  delle  prestazioni,  gli  obblighi  contrattuali,  gli  accordi  tariffali  e  la  scadenza delle misure di risparmio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamento degli enti
Art. 30
                            Su richiesta motivata, il Consiglio di Stato può, per giustificati motivi, autorizzare gli enti  a  dilazionare  l’adeguamento  dell’organizzazione  del  servizio  e  della  qualità  delle  prestazioni  ai  requisiti prescritti in base a questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
                            2    Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            È abrogata la legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autoambulanza del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 maggio 1977.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 32
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  questa  legge  è  pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell’entrata in vigore.  3  Pubblicata nel BU  2002  , 429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 434.