Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
                            Legge  di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale  delle assicurazioni  (Lptca)  (del 23 giugno 2008)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo primo  Norme introduttive
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze in generale e termine di ricorso
Art. 1
                            1  Il  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  giudica  come  istanza  unica  i  ricorsi  in  materia  di  assicurazioni  sociali  federali  ai  sensi  dell’art.  57  della  legge  federale  sulla  parte  generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli  sono attribuite dalle singole leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Denegata o ritardata giustizia
Art. 2
                            Il  ricorso  può  essere  interposto  anche  se  l’assicuratore  o  l’autorità  competente,  nonostante  la  domanda  dell’assicurato,  non  emana  una  decisione  oppure  una  decisione  su  opposizione o su reclamo.  Capitolo secondo  Scambio degli allegati
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso. Contenuto
Art. 3
                            L’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Giudice delegato
Art. 4
                            1  Il  Giudice  delegato  esamina  immediatamente  il  ricorso  ed  è  competente  ad  evaderlo  se è tardivo o irricevibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli decide le misure provvisionali idonee a salvaguardare la situazione di fatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente  perché  lo  completi,  assegnandogli  un  termine  di  15  giorni  ed  avvertendolo  che  in  caso  di  inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risposta. Forma e termine
Art. 5
                            1  Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato  e  ritornato  al  Tribunale,  il  Giudice  delegato  ne  trasmette  copia  all’autorità  amministrativa  che  ha  emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto  di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nuova decisione
Art. 6
                            1  L’autorità   amministrativa   può,   fino   all’invio   della   sua   risposta,   riesaminare   il  provvedimento impugnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quest’ultimo  continua  la  trattazione  del  ricorso  in  quanto  non  sia  divenuto  senza  oggetto  per  effetto  della  nuova  decisione;  se  la  stessa  si  fonda  su  elementi  di  fatto  o  di  diritto  notevolmente  differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
Art. 7
                            1  L’autorità  amministrativa  deve  formulare  nell’atto  di  risposta  tutte  le  sue  eccezioni  di  ordine o di merito, riservate quelle diversamente regolate a livello federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Giudice  delegato  può  chiedere  al  ricorrente  di  formulare  le  sue  osservazioni  alle  eccezioni  d’ordine o di merito proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ulteriore scambio di allegati
Art. 8
                            Il Giudice delegato può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica di nuovi mezzi di prova
Art. 9
                            L’atto  di  risposta  e  gli  allegati  successivi  eccezionalmente  prodotti  vengono  trasmessi  alle  parti,  con  l’assegnazione  di  un  termine  di  10  giorni  per  la  notifica  di  mezzi  di  prova  in  precedenza non indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione degli atti
Art. 10
                            Le  parti  hanno  diritto  di  consultare  gli  atti  dell’incarto,  purché  siano  tutelati  interessi  privati preponderanti.  Capitolo terzo  Termini
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione dei termini
Art. 11
                            I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Osservanza dei termini
Art. 12
                            1  Se  la  parte  si  rivolge  in  tempo  utile  a  un  tribunale  o  a  un’autorità  amministrativa  incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  che  si  considera  incompetente  deve  trasmettere  senza  indugio  il  ricorso  al  Tribunale  cantonale delle assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proroga dei termini e
conseguenze dell’inosservanza
Art. 13
                            1  Il termine legale non può essere prorogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte  ne fa richiesta prima della scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  termine  per  la  risposta  di  causa  può  essere  prorogato  una  sola  volta  a  seguito  di  istanza  motivata dell’autorità amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un  ultimo   termine   perentorio;   egli   commina   contemporaneamente   le   conseguenze   in   caso  d’inosservanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione per inosservanza
Art. 14
                            Se  il  richiedente  o  il  suo  rappresentante  è  stato  impedito,  senza  sua  colpa,  di  agire  entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i  motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.  Capitolo quarto  Procedura probatoria e dibattimentale
                        
                        
                    
                    
                    
                Caratteristiche e pubblicità
della procedura
Art. 15
                            1  La procedura davanti al Tribunale è semplice, rapida e, di regola, pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  udienze  sono  pubbliche,  riservati  i  casi  in  cui  il  Giudice,  d’ufficio  o  su  richiesta  di  una  parte,
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove. Assunzioni.
Apprezzamento
Art. 16
                            1  Il  Tribunale  accerta  d’ufficio,  con  la  collaborazione  delle  parti,  i  fatti  rilevanti  per  la  soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Giudice delegato dirige l’istruttoria; egli ha la facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati  dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Udienze
Art. 17
                            1  Se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  può  rinunciare  ad  indire  un’udienza  esplicitamente  richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’audizione di testimoni e di periti deve essere effettuata alla presenza delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perizie giudiziarie
Art. 18
                            1  Il Giudice delegato, d’ufficio o a richiesta di parte, decide se dovrà essere ordinata una  perizia e designa l’esperto o gli esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli  notifica  il  nome  alle  parti,  che  possono  ricusare  il  perito  per  motivi  fondati  e  presentare  controproposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Giudice delegato invita le parti a proporre i quesiti peritali entro il termine di 20 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Egli sottopone mediante ordinanza al perito i quesiti da lui direttamente formulati e quelli proposti  dalle  parti,  ad  esclusione  dei  quesiti  che  appaiono  manifestamente  inutili  per  la  soluzione  della  controversia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Osservazioni
Art. 19
                            1  Su  ogni  accertamento  rilevante  per  l’esito  della  vertenza  compiuto  dal  Tribunale,  le  parti hanno il diritto di formulare osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  ogni  documento  rilevante  prodotto  da  una  parte,  la  controparte  ha  il  diritto  di  formulare  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica della decisione
Art. 20
                            1  Le   conclusioni   delle   parti   non   vincolano   il   Tribunale,   che   può   riformare   il  provvedimento  impugnato  a  detrimento  del  ricorrente  o  concedergli  più  di  quanto  egli  abbia  chiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  Tribunale  intende  modificare  un  provvedimento  a  detrimento  del  ricorrente,  gli  assegna  un  termine di 10 giorni per esprimersi e per determinarsi sul mantenimento o sul ritiro del ricorso; se  intende  accordagli  più  di  quanto  ha  domandato,  deve  dare  alla  controparte  la  possibilità  di  esprimersi in merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
Art. 21
                            Le parti e il pubblico non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale.  Capitolo quinto  Sentenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazione
Art. 22
                            La sentenza, motivata e con l’indicazione dei rimedi di diritto e dei nomi dei membri del  Tribunale, è comunicata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici  federali e cantonali competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Transazione giudiziaria
Art. 23
                            1  Le vertenze concernenti le prestazioni sottoposte alla LPGA e le altre controversie non  sottoposte alla LPGA possono essere composte con una transazione giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Tribunale deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto;  se procede all’omologazione della transazione, emette una decisione di stralcio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione di stralcio, anche se non motivata, deve contenere l’indicazione dei rimedi di diritto e  rilevare che nulla osta all’approvazione dell’accordo.  Capitolo sesto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione
Art. 24
                            Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma. Termini
Art. 25
                            1  La  domanda  di  revisione,  con  l’indicazione  dei  motivi  e  dei  mezzi  di  prova,  deve  essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le  circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell’art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di  revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.  Capitolo settimo  Norme generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Chiamata in causa
Art. 26
                            1  L’autorità giudicante può ordinare, d’ufficio o su istanza di parte, la chiamata in causa  di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la sentenza gli è in ogni caso  opponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intervento in causa è escluso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza e patrocinio
Art. 27
                            1  Le  parti  possono  farsi  rappresentare,  se  non  devono  agire  personalmente,  o  farsi  patrocinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto al patrocinio
Art. 28
                            1  Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la  necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,  con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  disciplina  della  difesa  d’ufficio  e  del  gratuito  patrocinio  è  retta  dalla  legge  sul  patrocinio  d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gratuità della procedura.
Eccezione. Temerarietà
Art. 29
                            1  La procedura è gratuita per le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procedura  di  ricorso  concernente  le  controversie  relative  all’assegnazione  o  al  rifiuto  di  prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata  fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte  la tassa di giustizia e le spese di procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetibili
Art. 30
                            1  Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita  dal Tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del  procedimento, senza tener conto del valore litigioso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  assicuratori  sociali  e  le  autorità  vincenti  in  causa  non  hanno  diritto  alle  ripetibili,  salvo  se  il  comportamento  processuale  della  controparte  si  dimostri  temerario  o  se  quest’ultima  abbia  agito  con leggerezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto sussidiario
                            1    Cpv. introdotto dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            Per  quanto  non  stabilito  dalla  presente  legge,  valgono  le  norme  della  legge  federale  sulla  parte  generale  del  diritto  delle  assicurazioni  sociali,  delle  leggi  federali  che  regolano  le  singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.  Capitolo ottavo  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 32
                            Le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore restano disciplinate  da quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 33
                            La  presente  legge  abroga  la  legge  di  procedura  per  le  cause  davanti  al  Tribunale  cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 34
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo  allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.  2  Pubblicata nel BU  2008  , 513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 513.