Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
                            Regolamento  di  applicazione  della  legge  sulla  stima ufficiale  della   sostanza  immobiliare  (del  19  dicembre   1997)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  stima  ufficiale  della  sostanza  immobiliare,   del  13   novembre   1996,  decreta:  CAPITOLO  I  Disposizioni  generali  Art.  1  Il   presente  regolamento  determina  i  criteri    tecnici  di  accertamento  del  valore    di  stima  ufficiale  e   la    procedura  applicabile.  CAPITOLO   II  Oggetti  della  stima
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accessori  (art.  4 cpv.   2)  Art.  2  1  Gli  accessori  fino  ad  una  superficie  di    10  mq  e un’altezza  di    3 ml,  di    regola,  non  sono  stimati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezioni  a   questo  principio  sono  ammissibili  quando:  a)  supera  le dimensioni   di    cui  al cpv.   1,    ma  non  ha   alcun  valore   economico;  b)  non  supera   le    dimensioni  di    cui  al cpv.   1,    ma   il   suo  valore  economico   è rilevante.  CAPITOLO  III  Fondi  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  destinati  ad  opere  pubbliche  (art.  15)  Art.  3  1  Il  valore  di  stima  dei  fondi  destinati  alla    realizzazione  di  attrezzature  e   edifici    pubblici  (AP,  EP,  EAP,  P,  ecc.)  che  non    sono    ancora  proprietà  dell’ente  espropriante  è    determinato    al  giorno  dell’entrata  in    vigore  della  restrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il fondo  è   già  di proprietà  dell’ente  espropriante  è   valutato   alla  data  di    esecuzione   della  stima,  tenuto  conto  della  sua  destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  agricoli  (art.  11)  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  valore  di  stima  dei  fondi  agricoli    non  edificati  viene  stabilito  in  base  alla    carta    delle  idoneità  agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    valore  di  stima  dei  fondi  agricoli    edificati    viene  stabilito  tenendo  conto    del  genere  di  edificio  agricolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  boschivi  (art.  12)  Art.  5  Il   valore   di    stima  dei  fondi  boschivi   è   stabilito  in    base  alla   carta  forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  senza   destinazione  specifica  (art.   14)  Art.  6  Il   valore  di  stima    dei  fondi    senza  destinazione  specifica  è  stabilito  in  fr.  0.10    al  mq  (valore  simbolico).  CAPITOLO  IV  Fondi  edificabili  e   fondi  edificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valore  venale/fattore  di  ponderazione  (art.  16  cpv.  2)  Art.  7  1  Il  valore  venale  dei  fondi  edificati   viene   calcolato   mediante  la    seguente  formula:  (valore  metrico)+(valore  di    reddito  x   fattore  di    ponderazione)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   +   fattore  di    ponderazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    fattore  di  ponderazione  è    determinato  in  base  al  rapporto  valore    a    reddito    (100%)  /  valore  metrico,  e   più  precisamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deviazione  VR/VM  Fattore  di    ponderazione  da  0%  a  10%  1  da  11%  a  20%  2  da  21%  a  30%  3  da  31%  a  40%  4  oltre  40%  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  del  valore  venale  (art.  16  cpv.  3)  Art.  8  Per  la  verifica    del    valore  venale,  il  proprietario    è  tenuto  a    fornire    il   valore  assicurato  della  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vetustà  (art.  17  cpv.  2)  Art.  9  1  La  vetustà    è    calcolata  con  una  deduzione  dall’1%  al  3%  per  ogni    anno  di  età  della  costruzione,  sino  ad  un  massimo   del  60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    variazione  della    percentuale  di  deduzione    è    determinata  in  base  al  tipo  di  costruzione,    allo  stato  di    conservazione   e alla   destinazione   del  fabbricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  calcolo  della  vetustà   si    deve  tenere  conto  di eventuali  lavori  di  miglioria   o   ampliamento  della  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fattori  correttivi  del  valore   metrico  (art.  18  cpv.  2)  Art.  10  I  fattori  correttivi  applicabili  al valore  metrico  sono  stabiliti  per  comprensori   aventi  redditi  accertati  analoghi   e   tenendo   conto   del   tipo  di    costruzione  e   della  relativa  utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasso  aggiuntivo  (art.  18  cpv.  5)  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  tasso  di  capitalizzazione,  corrispondente  al  tasso  medio  praticato  dai  maggiori  istituti  di    credito  del  Cantone  Ticino  per   le ipoteche  di    primo  rango  su un   periodo  di    30   anni,  viene  sommato  il   seguente  tasso    aggiuntivo,  determinato  conformemente    ai  criteri  consolidati  a   livello  nazionale:  a)  edifici  abitativi  da  0.6  a   3.8  b)  edifici  commerciali  da  1.3  a   4.4  c)  edifici  industriali,  artigianali  e altri  da  1.7  a   4.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    variazione  del  tasso    aggiuntivo  avviene    tenendo  conto  della    destinazione,  della    vetustà,    del  tipo  di costruzione,  dello  stato  di conservazione   e   degli  oneri  di    gestione  (costi  d’esercizio,   costi   di  manutenzione,  ammortamento,  rischio  di    sfitto,  spese  di    amministrazione).  CAPITOLO   V  Oggetti  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasso  di  capitalizzazione  per  fondi  gravati  con  diritti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  superficie   per  sè  stanti  e   permanenti  (art.  21)  Art.  12  Il   tasso  di  capitalizzazione  da  applicare  al  canone    relativo    ai  diritti    di  superficie  per  sè  stanti  e permanenti  corrisponde   al    tasso  medio   praticato   dai  maggiori  istituti  di credito  del  Cantone  Ticino  per  le    ipoteche   di    primo  rango  su  un  periodo  di    30  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  con   destinazione  particolare  (art.  23)  Art.  13  Oltre  agli   edifici  destinati  allo  sport  e   al    tempo  libero,  vengono  stimati  in base  al    valore  nonché  gli oggetti  di    cui   all’art.  3   della  legge,  nei  casi  dove  dovesse   rendersi   necessaria  l’adozione  di  una   stima  ufficiale.  CAPITOLO  VI  Impianti   idroelettrici  e   elettrodotti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  idroelettrici  (art.  24)  Art.  14  1  La  stima  degli  impianti    idroelettrici  di  produzione  comprende    tutte  le  opere  e  le  parti  d’impianto  dalle  captazioni  ai morsetti   d’uscita  dei  generatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  necessari  per  la  stima  sono  raccolti  mediante  il   formulario  "Dichiarazione  per  la  stima  ufficiale  degli   impianti   idroelettrici"   da  compilare  dai  concessionari  nei  termini  stabiliti  dall’art.   21.  Il   formulario  è   inviato  direttamente  dall’US   che  svolge  per  intero   i compiti  affidati   ai    Municipi  per  le  stime  degli  altri  oggetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   determinazione  del  valore  di stima  avviene  mediante  un  punteggio  che   tiene  conto:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -   tipo  d’impianto,  della  sua  età  e   degli  interventi  di miglioria   o   di ammodernamento  eseguiti;  -   grado   di    sfruttamento  dell’impianto  (totale  ore/anno);  -   potenza  installata;  -  prodotta  (media  degli  ultimi  quattro  anni);  -   valutazione  dell’energia  prodotta;  -   costi   di    produzione   (media  degli   ultimi  quattro  anni);  -   durata  residua   della  concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   punteggio  è   calcolato  in    base  alle  apposite  tabelle  dell’US.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   stima  è   determinata  mediante  la    formula:  Valore  di stima  = P   x   fr/kW  dove:  -  media  ponderata   fra  la  potenza  installata   (peso  1)  e   la potenza  effettiva   (media  ultimi  anni,   peso  2).  -  è   ottenuto  mediante  le    tabelle  di    conversione   del  punteggio  di    cui  ai    cpv.3  e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’US    procede    alla  ripartizione  del  valore  di  stima    fra  i   Comuni    interessati  tenendo  conto  dell’importanza  delle   parti   d’impianto  presenti  sul  territorio   di    ognuno  di essi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elettrodotti
                            Art.  15  1  Sono  soggetti  alla  stima  ufficiale   gli  elettrodotti  e   i cavi  per  una  tensione   di    esercizio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  kV  e   oltre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    valore  di  stima  viene  determinato  in  base    alla  tensione    nominale    d’esercizio  e  alla  struttura  dell’elettrodotto.  CAPITOLO  VII  Norme  di  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  dell’autorità  cantonale   preposta  (art.  26-27)  Art.  16  1  Quale  autorità  preposta  alle  operazioni  di  stima  è   designato  l’Ufficio   stima  (in  seguito  "US").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  Dipartimento  delle  finanze   e   dell’economia  è   affidata   la    vigilanza  sull’applicazione  della   Legge  sulla  stima  e   del  presente  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’US    preleva,  tramite    fatturazione,  una  tassa  di  cancelleria  di  fr.  20.–  per  il   rilascio  di  estratti  di  stime  vigenti  al    momento   della  richiesta   e   per  il   rilascio  di    estratti  di stime  precedenti.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  delle   autorità   comunali  (art.  28)  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  mette  gratuitamente  a    disposizione  dell’US  il   personale    necessario,  gli  uffici  e   le  attrezzature  indispensabili  per    l’esecuzione  delle    operazioni  di  stima,    come  pure    tutti  i  documenti  e   gli  atti  che  possono  interessare  le    operazioni   di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periti  dell’US  hanno  il   diritto,  nello  svolgimento  delle    loro  funzioni,  di  consultare  i  documenti  dell’amministrazione  comunale  e   di    farsi  rilasciare   copia   dei   dati   occorrenti  alle  operazioni   di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avviso  inizio  operazioni   di  stima  Art.  18  Il  Municipio  comunica  l’inizio  delle  operazioni  di  stima  mediante  avviso  all’albo  comunale  o   l’invio  di    una   circolare  a tutti  gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valori  di  riferimento-quadro  per  i  terreni  (art.  27  cpv.  3)  Art.  19  1  Gli  uffici   dei  registri  trasmettono   all’US  i  dati  inerenti  ad   ogni  nuova  contrattazione  nel  Cantone.  A tale  scopo   essi   mettono  a   disposizione  copia  dell’istanza   di iscrizione  nel  RF   e   copia  del  formulario  di    statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi  dati  servono  per  definire  i  valori  di    riferimento-quadro  per   i  terreni,  suddivisi  in comprensori  con  caratteristiche   analoghe,  sia  per   le    revisioni   generali  sia  per  gli  aggiornamenti  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  dati  senza  formulario  (art.  29  cpv.   4)  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i  fondi  di  cui  agli  artt.    11,  12  e  14  della  Legge  la  raccolta  dei  dati    è    eseguita  direttamente  dall’US.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   determinazione   dei  valori  di  stima  è   eseguita  conformemente  alle  disposizioni  del  Capitolo  III  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.  modificato  dal  R    27.11.2018;  in  vigore   dal  30.11.2018  - BU  2018,  437;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedimento  per   la    revisione  generale   delle  stime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  30)  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  formulario  per    la  dichiarazione  di  stima  viene  inviato  ai  proprietari  e    in  genere  ai  titolari  di  diritti    reali  tramite  i  Municipi.    Nel  caso  di  proprietà    per  piani,  comproprietà  e   comunioni  ereditarie  il   formulario   è   inviato  al    rappresentante.   Le  spese  di    invio  sono  a   carico   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    dichiarazione  di  stima  deve  essere  riconsegnata  al  Municipio  entro  il  termine  di  60  giorni.  Questo  termine  può   essere  prorogato  di    30  giorni   per   motivi  fondati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   di    proroga  dev’essere   inoltrata  al    Municipio  che  decide   in merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   proprietario   che  omette  di consegnare  la dichiarazione  è   diffidato  a   rimediarvi  entro  il   termine  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  giorni.  Per  ogni  diffida  inviata  il Municipio  percepisce  una  tassa  di    fr. 30.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Municipio   invia  all’US  tutti  i  formulari   rientrati  unitamente  alla  distinta  riassuntiva,  entro  60  giorni  dal  termine   ordinario  assegnato  ai    proprietari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diffida  (art.  31)  Art.  22  L’US  diffida   i  proprietari  che  hanno  consegnato   formulari  incompleti  a   rimediarvi  entro  il  termine  di 30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  (art.  32  cpv.  3)  Art.  23  1  L’avviso  di  deposito  degli  atti  concernenti   le  stime  è   pubblicato  sul   Foglio  ufficiale  del  Cantone  Ticino  da  parte  dell’US    e  intimato,  unitamente  alla  decisione  di  stima,  ai  proprietari    e  in  genere  ai    titolari  di    diritti  reali  da  parte  dei  Municipi.   Nel   caso   di    proprietà  per  piani,  comproprietà  e  comunioni  ereditarie  l’avviso    è    intimato  al  rappresentante.    Le  spese  di  invio    sono  a  carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intimazione  deve   menzionare   il   luogo,  il periodo,  i  giorni  e   gli  orari  durante  i quali   gli  interessati  potranno  prendere  visione  degli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  il periodo  di deposito  devono  essere  messi  a   disposizione  per  la consultazione  tutti   i dati  d’estimo,  i  piani  catastali  e   il   Piano  regolatore   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedimento  per   gli  aggiornamenti  intermedi  (art.  33)  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’US   sottopone   al    Consiglio  di    Stato,  ogni   4 anni,  un  rapporto   sull’evoluzione   dei  fattori  influenti  sulla   stima.  Di  regola,  gli  aggiornamenti  intermedi  sono  decisi   quando   questa   evoluzione  determina  una  variazione  valori  di  stima  vigenti    almeno  del    +/-  25%    rispetto  all’ultimo  aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  aggiornamenti    intermedi    sono  applicabili  le  prescrizioni    della    procedura  vigenti  per  la  revisione  generale  delle  stime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedimento  per   gli  aggiornamenti  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33)  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio    dopo  la  verifica  dell’avvenuta    costruzione  o  il    rilascio    dell’eventuale  permesso  di    abitabilità   per  nuovi  edifici  o riattazioni,  ai    sensi  dell’art.   49   cpv.  2 della  Legge  edilizia,  ordina  al    geometra   detentore  della   mappa  di    procedere   al    relativo  rilievo   catastale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  riceve  la scheda  di    sommarione  aggiornata,  il   Municipio  invia  al proprietario  il   formulario  per  la  raccolta  dei  dati,  con  allegata  la  scheda  di  sommarione.  La    dichiarazione  di  stima  deve  essere  riconsegnata  al    Municipio  nei  termini   stabiliti   dall’art.  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Municipio  trasmette  all’US,  regolarmente  ma  al  più  tardi  entro  la  fine  del  mese  di  giugno  dell’anno  successivo,  i  formulari  relativi  ai    fabbricati  nuovi  o   riattati,  nonché   ogni  modifica   del  piano  regolatore  e  di  altri  cambiamenti  atti  a  determinare    un  aggiornamento    particolare  valore  ufficiale  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il resto   sono   applicabili  le  prescrizioni  della  procedura  vigenti  per  la  revisione  generale  delle  stime  (artt.   21,   22  e 23).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedimento  per   le    revisioni  eccezionali  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le    modifiche  straordinarie  (art.  9   e 42)  Art.  26  1  La  decisione  di  stima  in  seguito  a  revisione  eccezionale    o  a  modifica  straordinaria  è  intimata  al    proprietario  direttamente  dall’US.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  le  prescrizioni    della  procedura    vigenti    per  la  decisione    (artt.  32,  34-39  della  Legge).  CAPITOLO   VIII  Contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contravvenzioni  (art.  43)  Art.  27  Le  multe  previste  dall’art.  43  della  Legge  sono  inflitte:  a)   a fr. 5’000.-  dall’US;  b)   fr. 5’000.-   a   fr.  10’000.-  dalla  Divisione  dell’economia;  c)  fr.  10’000.-  dal  Dipartimento  delle   finanze  e   dell’economia.  CAPITOLO  IX  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  28  Il   presente  Regolamento,  con  le riserve  dell’art.  29,  abroga:  -  di  applicazione    della    legge  25  novembre    1936  sulla  stima  ufficiale  della  immobiliare  nel  Cantone,  del  19  febbraio  1937;  -  esecutivo  circa  le  norme  tecniche  di  esecuzione  stime  ufficiali,  del  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990;  -   determinante  le  attribuzioni  delle   commissioni  consultive   comunali   in materia  revisione  dei  valori  ufficiali  di    stima,  del  30  luglio   1948.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  Art.  29  Per  le operazioni  di    stima  in    corso,  come  per  quelle  relative   ai    fabbricati   nuovi   o riattati  sino  al  momento  dell’inizio    delle  revisioni    generali    attuate  con  la  legge  del  13    novembre  1996,  sono  applicabili  i  regolamenti   indicati   all’art.  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  30  Questo  regolamento  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e degli  atti   esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  immediatamente  in    vigore.  2  Pubblicato  nel   BU  1997  ,  600.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata   in vigore:  30  dicembre  1997  - BU   1997,   600.