Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza
                            Regolamento d’applicazione  della legge concernente il promovimento, il coordinamento  ed il sussidiamento delle colonie di vacanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del 22 maggio 1974)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  -  vista la legge sull’introduzione  dei  nuovi  sistemi  di  sussidiamento  a  enti, istituti, associazioni,  fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del Dipartimento delle opere sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  del 5 giugno 2001;  -  vista la relativa modificazione del 5 giugno 2001 degli art. 6 e 7 della l  egge sul promovimento  e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;  -  visto l’art. 22 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17  dicembre 1973 (qui abbreviata: legge cantonale),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d e c r e t a :  Capitolo I  Norme diverse  Dipartimento competente  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (di  seguito  Dipartimento)  è  incaricato  dell’applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della  Divisione dell’azione so  ciale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell’Ufficio del sostegno a enti  e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio).  Sussidi  a) per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e  l’ammodernamento  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sussidi  per  la  costru  zione,  la  ricostruzione,  l’ampliamento  l’ammodernamento  di  colonie  di  vacanza  (qui  denominate  colonie),  l’acquisto  di  terreni  idonei,  di  attrezzature  ed  arredamento,  sono  concessi  solo  se  le  attività  cui  sono  riferite  rientrano  nel  quadro  della  pianificazi  one cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  per  l’acquisto  di  terreni  e  per  la  costruzione  di  nuove  colonie  devono  essere  osservate le norme seguenti:  a)  l’ubicazione deve essere di regola discosta dai centri  abitati  e  tenere  conto  delle  condizioni  climatiche;  b)  il  terreno  deve  possibilmente  avere  una  superficie  di  mq  35  per  posto  letto,  una  buona  insolazione estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono  essere  concesse  d  eroghe,  purché  la  superficie  delle  aree  libere  circostanti  e  del  terreno  acquistato equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto;  c)  la  costruzione  deve  essere  architettonicamente  sobria,  aderente  al  contesto  ambientale  e  ai  criteri di  economicità e razionalità;  d)  la capienza delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sussidio  è  limitato  alle  opere  votate  dal  Gran  Consiglio  o  dal  Consiglio  di  Stato  e  non  può  estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della  costruzione, ricostruzione, ampliamento e  ammodernamento di colonie.  Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare  del Consiglio di Stato.  b) per spese di esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Il contributo fisso ver  sato dallo Stato è stabilito, dopo accertamento da parte dell’Ufficio  dei dati di preventivo e tenuto conto del risultato d’esercizio precedente, in base a un punteggio  commisurato  al  luogo  e  alle  strutture  logistiche,  alla  durata  e  al  numero  dei  turni  di  colonia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013  -  BU 2013, 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Denominazione  modificata  in  «Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità»  DE  del  12.3.2002  in  vigore  dal 15.3.2002  -  BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ingresso modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013  -  BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nota marginale modificata dal R 24  .8.1994; in vigore dal 1.1.1995  -  BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di riconoscimento della colonia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contributo  è  versato  solo  per  le  giornate  di  effettiva  occupazione  dei  posti  letto  da  parte  dei  minorenni  domiciliati nel Cantone.  aa) soggiorno per normodotati  (art. 6 Legge cantonale)
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Per  i  bambini  bisognosi  di  cure  accolti  in  colonie  per  bambini  normodotati,  il  contributo  fisso  per  giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrispondente al puntegg  io massimo possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Dipartimento emana tramite direttiva la ponderazione dei criteri di cui al cpv 1.  bb)  soggiorno  di  vacanza  per minorenni bisognosi di  cure  (art. 7 Legge cantonale)  Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il contributo fisso versato dallo Stato per i soggiorni  di vacanza per minorenni bisognosi  di  particolare  cura  è  stabilito  a  preventivo  tenuto  conto  del  costo  per  giornata  di  presenza/ospite  avuto dall’ente nell’anno precedente, calcolato sulla base dei dati di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  costo  per  giornata  di  presenza/os  pite  per  i  nuovi  enti  e  per  enti  esistenti  che  hanno  subito  modifiche  rilevanti,  viene  calcolato  sulla  base  del  preventivo  d’esercizio  consegnato  e  concordemente a quanto stabilito per le colonie analoghe esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  è  versato  solo  per  le  gio  rnate  di  effettiva  occupazione  dei  posti  letto  da  parte  dei  minorenni domiciliati nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  bambini  normodotati  accolti  in  colonie  per  bambini  bisognosi  di  cure,  il  contributo  fisso  per  giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrisponde  nte  al  punteggio  massimo  possibile  ai  sensi dell’art. 3 di questo Regolamento.  cc) versamento del contributo  Art. 3b
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Il  contributo  fisso  per  giornata  di  presenza/ospite  cos  ì  come  il  numero  massimo  di  giornate/ospiti sussidiato, sono decisi dall’Ufficio  sui dati di preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  versato  a  consuntivo  corrisponde  alle  giornate  di  presenza  effettive  moltiplicate  per  il  contributo fisso, tenuto conto del numero massimo di giornate/ospite stabilite a preventivo. L’Ufficio  può versare entro il 30 giu  gno di ogni anno un adeguato acconto del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della  Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 giugno  1928 e del relativo regolamento.  c) per soggiorni di vacanza  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti  i sussidi ed altre spese pertinenti dell’edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto  al periodo  di occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della  Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 giugno 1928 e del relativo reg  olamento.  Formazione e perfezionamento del personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del  personale  dirigente  e  dei  monitori  in  collaborazione  con  l’Ufficio  o  con  associazioni  da  essa  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio è deciso dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della  Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 giugno 1928 e del relat  ivo regolamento.  Capitolo II  Riconoscimento ed organizzazione interna delle colonie  Riconoscimento  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’erogazione dei sussidi è subordinata al riconoscimento della conformità delle colonie  alle disposizioni della legge cantonale e di questo regola  mento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nota marginale introdotta dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459; BU 1995, 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995  -  BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore d  al 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459; BU 1995, 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            della legge cantonale e dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  colonie  che  intendono  ottenere  il  riconoscimento  devono  formulare  istanza  scritta  entro  il  31  marzo corredata dei seguenti documenti:  a)  statuto e l’elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta;  b)  bilanci patrimoniali e conti d’esercizio dell’anno precedente;  c)  relazione sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il num  ero e l’età degli ospiti, il  luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà  della colonia;  d)  elenco del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione;  e)  proposta per la determinazione della  retta.  Requisiti generali  Art. 6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a  quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti:  a)  una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di  partecipanti per turno di almeno 20  unità;  b)  una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10  unità per adolescenti a partire dai 12 anni;  c)  una durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pern  ottamenti in località diverse  e un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione,   in   considerazione   di   esigenze   e   situazioni   particolari,   può   eccezionalmente  riconoscere  anche  colonie  che  non  soddisfano  i  requisiti  pr  escritti  al  capoverso  precedente,  e  segnatamente colonie speciali.  Requisiti per il personale  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Le   colonie   devono   disporre,   secondo   le   disposizioni   dipartimentali,   di   personale  dirigente,  educativo  e  assistenziale  in  numero  sufficiente  e  con  requisi  ti  professionali  richiesti  dall’attività svolta dalla colonia.  Requisiti per le strutture logistiche e le attrezzature  Art. 8  Le  colonie  devono  adeguare  i  locali  e  le attrezzature in base alle direttive tecniche del  Dipartimento.  Capitolo III  Procedura  per la richiesta di sussidi  Istanza di sussidio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1) di acquisto del terreno  Art. 9  Prima  di  avviare  la  procedura  di  acquisto  di  terreno  dev’essere  trasmessa  al  Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia ch  e si  intende realizzare, corredata dai seguenti documenti:  a)  estratto del Registro fondiario;  b)  costo presumibile del sedime;  c)  piano presumibile di finanziamento dell’acquisto;  d)  copia  dello  statuto  oppure  indicazioni  sulla  forma  giuridica  che  si  inte  nde  dare  all’ente  promotore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2) costruzione, ricostruzione, ampliamento  e ammodernamento  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento  una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di colonia  che si intende realizzare, il  numero  dei  posti  letto  previsti,  il  genere  e  l’età  degli  ospiti,  i  turni  e  il  programma  annuo  di  occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ottenuta  dal  Dipartimento  l’autorizzazione  preliminare  l’amministrazione  dell’ente  che  intende  ottenere  i  sussidi  previsti  agli  art.  4  e  5  della  legge  cantonale  deve  presentare  una  domanda  corredata dai seguenti atti, in triplice copia:  a)  piano di situazione in scala 1:1000;  b)  progetto di massima in scala 1:100;  c)  preventivi dettagliati di spesa;  d)  programma di re  alizzazione dell’opera;  e)  relazione sulla situazione finanziaria dell’ente promotore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013  -  BU 2013, 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R  28  .5.2013;  in  vigore  dal  31.5.2013  -  BU  2013,  243;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002, 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3) attrezzature ed arredamento  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza per ottenere i sussidi previsti agli art  . 4 e 5 della legge cantonale dev’essere  presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere:  a)  una relazione sulla necessità degli acquisti previsti;  b)  il preventivo di spesa;  c)  il piano di finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acquisto è  subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4) esercizio  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve  essere presentata ogni  anno entro la fine del mese di  marzo all’Ufficio e deve essere cor  redata dai  seguenti atti:  a)  statuto e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta;  b)  bilanci patrimoniali e conti di esercizio dell’anno precedente;  c)  relazione sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l’età degli  ospiti, il  luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà  della colonia;  d)  elenco del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione;  e)  preventivo d’esercizio e proposta per la determinazion  e della retta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro la metà del mese di ottobre all’Ufficio vanno presentati i seguenti documenti:  a)  bilancio patrimoniale dell’anno in corso;  b)  elenco del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti;  c)  l’elenco nominativo, il d  omicilio, l’anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei  minorenni ospitati;  d)  le generalità del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia;  e)  conto di esercizio economico di consuntivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio stabilisce le mo  dalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5) soggiorni di vacanza  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima dell’organizzazione del soggiorno di vacanza l’ente che promuove per la prima  volta una colonia sottopone all’Ufficio una relazione dalla quale si  possa desumere:  a)  il genere e l’età degli ospiti;  b)  l’indicazione del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza;  c)  il numero e la qualificazione del personale;  d)  il preventivo di spesa e il canone di locazione;  e)  le modalità d  i organizzazione del soggiorno di vacanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione del sussidio è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6) formazione del personale  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Prima dell’inizio del corso di formazione deve essere chiesta l’autorizzazione all’Ufficio,  indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di  spesa.  Capitolo IV  Commissione consultiva  Composizione  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  La    Commissione    consultiva    (qui    abbreviata    commissione)    è    composta    dai  rappresentanti  dei  Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di  enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza.  Competenze  Art. 16  La commissione esprime il proprio parere:  a)  sulle istanze di costruzione;  b)  sulle modal  ità di concessione del sussidio ricorrente annuale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche:  BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459; BU 1995, 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013  -  BU 2013, 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459; BU 1995, 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art. modificato dal R 3.  12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459; BU 1995, 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003  -  BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicazione.  Convocazione  Art. 17  La  commissione  è  convocata  dal  presidente  o  ad  istanza  di  almeno  tre  membri.  Il  presidente  in  via  eccezionale  ha  la  facoltà  di  consultare  la  commissione  mediante  la  circolazione  degli atti.  Votazione  Art. 18  1  Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente vota per ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di parità di voti, il p  residente decide.  Indennità  Art. 19  I  membri  della  commissione  ricevono  le  indennità  riconosciute  dalle  commissioni  nominate dal Consiglio di Stato.  Norma transitoria  Art. 20  1  Per  il  2003,  il  contributo  fisso  accordato  agli  enti  sulla  base  degli  art.  3  e  3a  del  presente  Regolamento,  verrà  calcolato  tenuto  conto  della  necessità  di  evitare  un  eventuale  consistente calo delle risorse rispetto all’anno 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai  d  ocumenti indicati dall’art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974.  Entrata in vigore  Art. 21  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1974  , 175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore da  l 1.1.2003  -  BU 2002, 424.