Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo
                            Decreto legislativo  per la promozione dell’ agriturismo  IL GRAN CONSIGLIO  -  visto il messaggio 14 aprile 1999 no. 4886 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 19 ottobre 1999 no. 4886 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie,  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  regolamentazione delle attività.  Esso mira in particolare a:  a)  sostenere l’ agricoltura con l’ integrazione dei redditi aziendali;  b)  favorire un’ offerta turistica alternativa nel rispetto del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
a) agriturismo
Art. 2
                            L’ agriturismo è una prestazione turistica offerta da aziende agricole e aziende d’ estivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerate prestazioni agrituristiche:  a)  dare alloggio in strutture aziendali confacenti con l’ attività contadina;  b)  servire cibi e bevande da consumare sul posto;  c)  d)  offrire attività ricreative e culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) aziende agricole
Art. 3
                            Sono considerate aziende agricole le aziende, a titolo principale e accessorio, ai sensi dell’ art. 6  cpv. 1 OTerm (Ordinanza federale sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda).  Ai fini del rilascio di autorizzazioni per lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori dalle zone  edificabili  (art.  24b  LPT)  sono  considerate  aziende  agricole  le  aziende  ai  sensi  dell’  art.  7  LDFR  (Legge  federale sul diritto fondiario rurale).
                        
                        
                    
                    
                    
                c) aziende d’ estivazione
Art. 4
                            Sono considerate aziende d’ estivazione le aziende ai sensi dell’ art. 9 cpv. 1 OTerm.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) unità di produzione
                            Art.  5  riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone (art. 6 cpv. 2 OTerm).
                        
                        
                    
                    
                    
                e) definizione di operatore agrituristico
Art. 6
                            Per  operatore  agrituristico  si  intende  il  gestore  dell’  Azienda  agricola  (art.  2  Ordinanza  sui  pagamenti diretti all’ agricoltura) e i suoi famigliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi generali
Art. 7
                            L’ agriturismo può essere svolto unicamente come attività accessoria a quella agricola.  L’ attività agrituristica deve essere gestita in proprio dall’ operatore agrituristico.  L’  attività  agrituristica  costituisce  parte  integrante  dell’  azienda  agricola  e  soggiace  al  divieto  di  divisione  materiale  e  di  frazionamento  in  analogia  agli  art.  58-60  della  Legge  federale  del  4  ottobre  1991  sul  diritto  fondiario rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 8
                            L’ operatore agrituristico è responsabile dell’ igiene, dell’ ordine, della quiete e della tutela del  buon costume nella struttura agrituristica e nelle immediate vicinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Capitolo II  Requisiti generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti professionali
Art. 9
                            presente  decreto,  deve  essere  in  possesso  del  certificato  di  capacità  professionale  per  esercenti  tipo  II.  Esso deve iniziare il corso per l’ ottenimento del certificato entro 1 anno dall’ inizio dell’ attività agrituristica.  Esso può richiedere all’ Unione contadini ticinesi l’ assegnazione del marchio di garanzia Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti d’ esercizio
a) accesso
Art. 10
                            L’ accesso e la permanenza alla struttura agrituristica sono liberi a tutti.  L’ operatore agrituristico può vietare l’ accesso alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini  o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) vendita di bevande alcoliche
Art. 11
                            L’ operatore agrituristico non deve fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai 18 anni  o in stato di ebrietà o colpite da speciali interdizioni.  La  messa  a  disposizione  delle  bevande  analcoliche  deve  rispettare  le  disposizioni  della  Legge  sugli  esercizi pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) assicurazione responsabilità civile
Art. 12
                            stipulare un’ assicurazione responsabilità civile per i danni causati nell’ esercizio dell’ attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti di sicurezza
Art. 13
                            L’ operatore agrituristico veglia affinché siano adempiuti i requisiti minimi di sicurezza.  Aziende agrituristiche fuori zona edificabile
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi ammessi
                            2)  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  L’ autorità competente può autorizzare lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori  dalla zona edificabile per l’ esercizio dell’ attività agrituristica secondo l’ art. 24b LPT.  Capitolo IV
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 15
                            Il Cantone può partecipare ai costi per la formazione, all’ investimento per la trasformazione di  edifici  aziendali  esistenti,  per  l’  arredo  e  per  l’  installazione  delle  attrezzature  necessarie  all’  esercizio  di  attività agrituristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari, forma e importo
Art. 16
                            Il contributo è destinato:  a)  al proprietario che gestisce in proprio l’ azienda agricola, rispettivamente l’ azienda d’ estivazione o  b)  consente al gestore di incrementare il reddito aziendale.  Il  contributo,  che  può  ammontare  al  massimo  al  40%  della  spesa  riconosciuta,  è  erogato  in  forma  di  sussidio.  La  spesa  massima  riconosciuta  per  azienda  è  di  Fr.  250'000.--  Spese  inferiori  a  Fr  10'000.--  non  beneficiano di nessun sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza e condizioni
Art. 17
                            Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato.  Il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati a garantire il mantenimento della struttura e  dell’ attività agrituristica per 15 anni.  La  richiesta  di  sussidio,  corredata  da  un  preventivo  di  spesa  e  dalla  necessaria  documentazione,  deve  essere presentata al Consiglio di Stato prima dell’ inizio dei lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            Il Consiglio di Stato può revocare il sussidio concesso, rispettivamente ordinare la restituzione  totale o parziale, in particolare qualora:  a)  esso sia stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;  b)  non siano adempiute le condizioni e gli obblighi stabiliti da questo decreto, dalla decisione che assegna  il sussidio o dalla licenza edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla concessione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia
Art. 19
                            L’ obbligo di restituzione del sussidio di cui all’ art. 16 è garantito da ipoteca legale ai sensi dell’  art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto sussidiario
Art. 20
                            Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della Legge sui sussidi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Credito
Art. 21
                            Per l’ applicazione di questo decreto è stanziato un credito di 5 milioni di franchi.  Capitolo V  Inosservanza della legge e rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Intervento
Art. 22
                            Gli agenti di polizia cantonale e comunale e i funzionari così autorizzati dal Consiglio di Stato,  possono ispezionare la struttura agrituristica, accertare l’ identità di chi vi si trova ed ordinare lo sgombero  dei clienti in caso di disordini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Multa
Art. 23
                            multa da un minimo di 20.-- ad un massimo di 10'000.-- Fr.  È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 24
                            amministrativo.  È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.  Restano riservati i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge edilizia cantonale.  Capitolo VI  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e durata
Art. 25
                            Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; il Consiglio di Stato ne fissa la data di  entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Esso ha una durata di 5 anni.  Pubblicato  nel BU  2000  , 47.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nota marginale modificata dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Entrata in vigore: 1° febbraio 2000 - BU 2000, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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