Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell’Alta scuola pedagogica
                            5.3.1.6.3:  R  della  formazione  pedagogica  dei  docenti  di  scuola  media  dell'Alta  scuola  pedagogica  -  3  maggio 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.1.6.3  Regolamento  della formazione pedagogica dei docenti di scuola media  dell’Alta scuola pedagogica  [1]  (del 3 maggio 2006)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la Legge sull’Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002 e in particolare il capitolo III; ritenuto  che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e  al femminile;  d  e  c  r  e  t  a  :  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            media (in seguito docenti SM).  TITOLO II  Capitolo I  Iscrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
Art. 2
                            L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale.  L’iscrizione ha luogo entro il 30 giugno; eventuali deroghe possono essere concesse, in casi eccezionali,  dalla direzione dell'ASP (in seguito direzione).  La  domanda  di  ammissione,  redatta  su  apposito  formulario,  deve  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  -      curriculum vitae;  -      titolo di studio come segue:  a)    fotocopia dei titoli accademici e del titolo di accesso all’Università (maturità liceale, patente magistrale,  ecc.);  b)    elenco degli esami sostenuti con le note;  c)        documento  contenente  il  titolo  e  l’indice  relativi  alla  tesi  di  laurea,  al  lavoro  di  diploma,  di  licenza,  di  Bachelor, di Master o di dottorato;  -      questionario relativo al casellario giudiziale o estratto del casellario giudiziale in originale.  Il titolo di studio richiesto per l’ammissione dev’essere conseguito prima dell’inizio della formazione.  La  direzione  può  richiedere  un  certificato  medico  che  attesti  l’idoneità  dello  studente  a  seguire  la  formazione e all’esercizio della professione.  L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale.  Capitolo II  Formazione dei docenti di scuola media
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 3
                            -      laurea o licenza universitaria;  -      Master di una scuola universitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Colloqui con gli studenti
Art. 4
                            discutere:  a)    la documentazione riguardante il curricolo di studi e le esperienze professionali precedenti;  b)    il curricolo di studio precedente per quantificare gli eventuali debiti formativi o i crediti precedentemente
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Riconoscimento degli studi precedenti
Art. 5
                            certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del ciclo scelto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Complementi della formazione
                            Art.  6                  La  direzione  può  organizzare,  in  collaborazione  con  altre  istituzioni  di  livello  terziario,  corsi  e  moduli di complemento nell’ambito delle conoscenze disciplinari e scientifiche, oppure organizzare prove di  valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti.  Organizzazione della formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  7  La  formazione  pedagogica  della  scuola  media  comporta  l’insegnamento  teorico  e  la  pratica  professionale.  L’ASP,  ai  fini  di  assicurare  l’equiparabilità  degli  studi  a  livello  nazionale  ed  europeo,  adotta  il  Sistema  europeo di quantificazione e di valutazione dell’attività di formazione (in seguito ECTS).  Il  piano  di  studio  allestito  dalla  direzione  illustra  obiettivi  e  modalità  didattiche  di  ciascun  curricolo  per  il  conseguimento di un determinato titolo e dei relativi moduli.  Il diploma di docente è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano e corrispondenti a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 ECTS; il piano e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.  La formazione, di regola, permette di ottenere il diploma d’insegnamento in due discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata della formazione
Art. 8
                            La durata della formazione è, di regola, di un anno.  La durata può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell’iscrizione al ciclo, o dilazionata  per giustificati motivi, con decisione della Direzione.  Il piano di studio prescrive l’esclusione dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro  determinate tappe semestrali.  Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione dei moduli
Art. 9
                            Al termine di ogni modulo o gruppo di moduli è prevista una prova individuale in cui vengono  valutate le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti.  Le modalità di valutazione e i crediti ECTS di ogni modulo sono definiti nel piano degli studi.  La valutazione, a seconda delle modalità di verifica, è espressa con la qualifica acquisito o non acquisito  oppure  in  modo  scalare;  in  quest’ultimo  caso  la  nota  va  da  1  a  6  (sono  ammessi  i  mezzi  punti)  e  sono  considerate insufficienti le note inferiori al 4.  La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note.  I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota 4  o la qualifica acquisito.  La  valutazione  dei  moduli  insufficienti  o  non  acquisiti  può  essere  ripetuta  soltanto  una  volta;  un  secondo  insuccesso comporta la ripetizione dei moduli.  È  ammesso  alla  sessione  di  ripetizione  delle  valutazioni  lo  studente  che  ha  accumulato  un  numero  di  insufficienze e di non acquisiti corrispondenti a un massimo di 10 ECTS nei moduli obbligatori; se il totale è  superiore, lo studente non è ammesso e deve ripetere l’anno di formazione.  Ogni  valutazione  è  comunicata  per  iscritto  allo  studente  interessato;  il  giudizio  di  insufficienza  o  di  non  acquisito è corredato da indicazioni di carattere formativo.  Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione  .  insufficiente (nota 3).  la prova avviene in una sessione successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano degli studi
Art. 10
                            La direzione pubblica all’inizio di ogni anno il programma e il calendario dei corsi.  In  caso  di  forza  maggiore  la  direzione  può  modificare  l’organizzazione  dei  corsi  o  l’offerta  dei  moduli;  i  cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            C   IV  Pratica professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  11  Nella  pratica  professionale  vengono  applicate  e  valutate  le  competenze  acquisite  durante  la  formazione organizzata in moduli.  La pratica professionale persegue i seguenti scopi:  a)    verificare le motivazioni, le attitudini e le competenze professionali degli studenti;  b)        fornire  allo  studente  la  possibilità  di  capire  il  funzionamento  dell’istituto  scolastico  e  di  partecipare  attivamente alle sue attività;  c)        osservare,  svolgere  e  sperimentare  i  programmi  e  le  metodologie  pedagogiche  -  didattiche  così  da  stabilire  una  connessione  tra  formazione  teorica  e  pratica  professionale  in  contesti  propri  alla  realtà  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Periodi di pratica
                            Art.  12  Nel  corso  della  formazione  lo  studente  che  insegna  due  materie  svolge  una  pratica  professionale equivalente nelle due discipline.  La presenza durante la pratica professionale è obbligatoria; le assenze non possono superare il 10% del  tempo previsto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza e vigilanza
                            Art.  13  Durante  i  periodi  di  pratica  lo  studente  è  assistito  dai  docenti  di  pratica  professionale  e  dai  docenti dell’ASP coinvolti nella formazione; il direttore dell’istituto e l'esperto intervengono nell’ambito delle  loro funzioni.  La  direzione,  sentiti  i  pareri  dei  docenti  interessati  dell’ASP,  del  docente  di  pratica  professionale,  del  direttore dell’istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o  modificarne la durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione della pratica professionale
Art. 14
                            con una nota scalare.  Alla valutazione finale contribuisce il giudizio dei docenti di pratica professionale, dei formatori dell’ASP e  degli eventuali esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato.  Per  ottenere  i  crediti  assegnati  lo  studente  che  insegna  due  materie  deve  ottenere  la  sufficienza  in  entrambe le pratiche professionali.  Nel caso di una insufficienza nella pratica professionale di una materia la direzione stabilisce il periodo di  pratica professionale complementare.  In caso di insufficienza in entrambe le pratiche professionali delle due materie l’anno di formazione deve  essere ripetuto.  La  valutazione,  corredata  da  una  comunicazione  di  carattere  formativo,  è  comunicata  per  iscritto  allo  studente al termine dell’ultimo periodo di pratica professionale.  L’interruzione  della  pratica  professionale  va  giustificata  in  forma  scritta  appena  noto  il  motivo;  se  la  giustificazione è accettata la pratica professionale è completata in un periodo successivo.  C  apitolo  Disposizioni varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Moduli svolti in altri istituti
                            Art.  15  Lo  studente  può  seguire  alcuni  moduli  liberi  in  altri  istituti  di  livello  universitario  fino  a  un  massimo stabilito dalla direzione in proporzione al numero totale di ECTS previsti dal curricolo.  La direzione fissa l’elenco dei moduli liberi riconosciuti per i curricoli di formazione dell’ASP.  La  direzione  riconosce  la  valutazione  espressa  dagli  istituti  di  livello  universitario  e  la  considera  nella  certificazione del curricolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Semestri svolti in altri istituti di formazione
Art. 16
                            Lo studente può seguire una parte della sua formazione in un’altra ASP o in un altro istituto di  formazione dei docenti, di livello equivalente, in Svizzera o all’estero.  Il progetto dello studente dev’essere approvato dalla direzione.  La  direzione  riconosce  la  valutazione  espressa  dagli  istituti  di  cui  al  cpv.  1  e  la  considera  nella  certificazione del curricolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Incarto dello studente
                            Art.  17              Le  valutazioni  concernenti  l’ammissione,  i  moduli  e  la  pratica  professionale  sono  raccolte  nell’incarto dello studente; l’incarto può essere consultato dallo studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese a carico degli studenti
Art. 18
                            È prelevata una tassa semestrale massima di fr. 1000.--.  L’interruzione  della  formazione  durante  un  semestre  non  dispensa,  tranne  in  casi  particolari,  dal  pagamento della tassa.  Art. 19        Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di  pratica professionale, o durante le attività previste dai moduli sono a carico degli studenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni disciplinari
Art. 20
                            È passibile di sanzioni lo studente che:  a)    infrange i regolamenti e il piano degli studi dell’ASP;  b)        non  rispetta  le  consegne  pedagogiche  e  didattiche  della  pratica  professionale  e  contravviene  alle  regole dell’istituto scolastico che lo accoglie;  c)  Le sanzioni applicate dalla direzione sono:  a)    l’ammonimento;  b)    l’esclusione dalla formazione.  Le sanzioni sono comunicate in forma scritta dopo aver sentito lo studente.  In  materia  di  contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  previste  dalla  Legge  della  scuola  e  dal  suo  Regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro di diploma
                            Art.  21  Il  progetto  del  lavoro  di  diploma  è  personale  e  deve  essere  inoltrato  per  approvazione  alla  direzione.  La Commissione di valutazione del lavoro di diploma è designata dalla direzione e si compone di regola di  un docente dell’ASP e di un esperto esterno.  Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota.  La  Commissione  può  chiedere  allo  studente  un  complemento  del  lavoro  di  diploma  o/e  di  ripetere  la  discussione prima di attribuire la nota.  Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta il non  ottenimento definitivo del titolo di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per il conseguimento
Art. 22
                            Consegue il diploma per l’insegnamento di due materie nella scuola media lo studente che al  termine della formazione ottiene il numero di ECTS richiesti all’art. 7 cpv. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
                            Art.  23  Nel  diploma,  rilasciato  dal  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello  sport  vengono  iscritti:  -      i dati personali dello studente;  -      la denominazione del diploma con le materie d’insegnamento;  -      l’elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS;  -      il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS.  È iscritta la menzione relativa al riconoscimento intercantonale del diploma.  Art. 24        ...  [2]  Capitolo VII
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione della formazione
Art. 25
                            dei contenuti scientifici e metodologici dei corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le modalità di valutazione della formazione sono predisposte dalla direzione.  TITOLO III  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 26
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra in vigore il 1° maggio 2006.  Pubblicato   nel BU  2006  , 155.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che
sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.
[2]
Art. abrogato dal R 28.1.2009; in vigore dal 1.2.2009 - BU 2009, 55.
                            3