Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani --> 6.1.1.1.11 / 873.116
                            6.4.5.1.4  Direttiva  concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti  di cura per anziani (Direttiva sulla qualità)  (del 15 dicembre 2003)  IL MEDICO CANTONALE  -  In ossequio agli articoli 5, 6, 67 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento  sanitario (in seguito: Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;  -  richiamate  le  autorizzazioni  d’  esercizio  rilasciate  ad  ogni  istituto  di  cura  dal  Consiglio  di  Stato  in  applicazione dell’ art. 81 Legge sanitaria;  -  «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’ organizzazione interna,  l’ effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone  anziane del Cantone Ticino»   del 14 maggio 1993;  -  tenuto conto delle raccomandazioni formulate dall’ apposito gruppo di lavoro «Qualità  negli Istituti di  cura per persone anziane»  , istituito dal Dipartimento della sanità e della socialità il 10 luglio 2000, e  contenute nel rapporto «  La promozione della qualità negli istituti di cura per persone anziane  » (Salute  pubblica No. 11);  -  in collaborazione con l’ Ufficio di sanità e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,  emana la seguente Direttiva:
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            Il rilascio e il mantenimento dell’ autorizzazione d’ esercizio di ogni Istituto di cura per persone  anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’ allegato 1.  Essi  riguardano  segnatamente  l’  organizzazione  interna  dell’  istituto,  l’  effettivo,  le  qualifiche  e  la  formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.  In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie:  requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica
Art. 2
                            La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull’ autodichiarazione di conformità.  Ogni  Istituto  di  cura  per  anziani  produce  annualmente  un’  autodichiarazione  di  conformità  ai  presenti  requisiti.  Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un’ ispezione di  verifica. Parimenti esso può richiedere un’ autodichiarazione supplementare.  Entro tre mesi dall’ entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle  modalità e ai tempi dell’ autodichiarazione di conformità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 3
                            La direzione dell’ Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei  presenti requisiti essenziali di qualità.  Ove non specificato, per Direzione s’ intende l’ azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
Art. 4
                            I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ ottemperanza dei presenti requisiti  sono a carico degli istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
Art. 5
                            La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del  Cantone  Ticino  ed  entra  immediatamente  in  vigore.  Essa  sostituisce  le  «  Prescrizioni  dipartimentali  riguardanti l’ organizzazione interna, l’ effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi  negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino»
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione
Art. 6
                            Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino;  Collegio  dei  medici  responsabili  delle  case  per  anziani  sussidiate  dallo  Stato,  Viganello;  ARODEMS,  Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            svizzera  della  geriatria,  riabilitazione  e  lungodegenza,  Monteggio;  Società  ticinese  dei  medici  geriatri,  Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni  sanitarie,  Stabio;  Ente  Ospedaliero  Cantonale,  Bellinzona;  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità,  Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell’ azione sociale, Bellinzona; Ufficio di  sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia,  Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.  Bellinzona, 15 dicembre 2003  Il Medico cantonale  I. Cassis  Pubblicato  nel BU  2003  , 426.  Allegato 1.  Requisiti essenziali di qualità  Requisiti  Da realizzare entro  S 1  L’  nomina un direttore amministrativo e  un  direttore sanitario (medico responsabile), che  congiuntamente compongono  la direzione,  alla quale compete la verifica dell’  applicazione dei presenti  modifica nominale è tempestivamente  comunicata all’ Ufficio  di sanità. Il direttore  sanitario agisce in conformità con l’ apposito  mansionario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 2   L’ Istituto dispone dei seguenti  documenti:  - Missione (filosofia)  dell’ Istituto  - Statuto giuridico dell’  Istituto  - Regolamento e direttive  interne  - Filosofia delle cure  - Filosofia e modalità  - Contratto d’ ammissione  per i residenti  - Criteri di ammissione  - Prestazioni offerte  - Organigramma  comprendente i reparti, le  unità operative o altri servizi interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 3  La  struttura architettonica è confacente  alle specifiche norme architettoniche e  di  polizia del fuoco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 4   L’ Istituto è provvisto di segnaletica  esterna ed interna,  che permetta ai residenti  e ai visitatori l’ accesso e l’ orientamento,  così  locali (reparti di degenza,  fisioterapia,  ristorante, locali e altri spazi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 5   Ogni persona attiva all’ interno dell’  Istituto deve essere  identificabile tramite  apposita targhetta di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 6   Ogni persona attiva all’ interno dell’  Istituto agisce in base  ad un mansionario  esplicito, che definisce compiti, competenze  e funzioni. Il  mansionario è parte integrante  del contratto di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 7   La dotazione del personale curante è  calcolata sulla base  della specifica circolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S 8   L’ Istituto dispone di un infermiere  responsabile delle cure  (1 UTP = unità a  tempo pieno), cui compete il coordinamento  del personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 9   L’ Istituto dispone di almeno 1 UTP d’  infermiere con specializzazione  clinica in  geriatria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 10   L’ Istituto dispone di personale  infermieristico e curante  presente in servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 ore su 24 e tutti i giorni dell’ anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 11   Tutto il personale curante deve essere  in possesso di un  titolo di formazione  riconosciuto dalla CRS o ritenuto equivalente  dalle  competenti autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 12   Il personale addetto alle cure  (personale curante) deve  essere facilmente  riconoscibile in modo differenziato dal  personale  alberghiero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 13   L’ Istituto è munito di un servizio -  interno od esterno -  di fisioterapia /  ergoterapia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 14   L’ Istituto si avvale dell’ attività di un  servizio d’  animazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 15   Per garantire la formazione continua del  personale, l’  Istituto fissa annualmente  obiettivi, budget e piano formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 16   L’ Istituto designa una persona  responsabile della medicina  preventiva  ospedaliera (igiene ospedaliera e Direttiva  del Medico cantonale  concernenti i controlli  sanitari del personale attivo negli istituti di  cura  e nelle istituzioni socio-sanitarie del  Cantone Ticino del 23 dicembre 2000).  Questa persona tiene un diario delle attività  svolte in quest’ ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 17   L’ Istituto designa una persona  responsabile del coordinamento  delle attività  di valutazione e promozione della qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 18   L’ Istituto elabora un programma di  valutazione del personale  (conoscenze,  competenze, attitudini), con espliciti criteri.  Parimenti si  adopera per promuovere buone  condizioni lavorative e misura  periodicamente la  soddisfazione del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 19   La cartella sanitaria (= insieme della  documentazione  clinica) di ogni residente è  tenuta conformemente alla prescrizioni del  Medico cantonale. Essa è costantemente  aggiornata, redatta in modo ordinato e  leggibile, e sempre facilmente accessibile al  personale curante e ai medici  chiamati ad  intervenire in caso d’ emergenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 20   L’ Istituto dispone di almeno 1 set di  emergenza, facilmente  reperibile ed  immediatamente disponibile. Il contenuto del  set è definito per  iscritto dalla direzione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  Requisiti  Da realizzare entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S 21   L’ Istituto dispone dell’ inventario scritto  aggiornato di  medico-tecniche. L’ inventario precisa la data  d’  manutenzione (incluse le tarature),  in base  all’ Ordinanza federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 22   L’ Istituto garantisce il controllo di  qualità delle cucine  norme di legge e le indicazioni del Chimico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 23   L’ Istituto elabora un protocollo scritto  che esplicita le  modalità di trasferimento del  residente verso altre destinazioni,  segnatamente l’ ospedale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  P 1   L’ Istituto elabora ed applica ogni  direttiva interna, ritenuta  necessaria ed  adeguata, per garantire il coordinamento di  specifici  interventi sanitari preventivi e/o  curativi. Le direttive sono tenute a  disposizioni in caso d’ ispezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  P 2   Ogni richiesta di ammissione in Istituto è  analizzata secondo  un’ esplicita procedura  scritta, in base al risultato della quale l’  Istituto  decide sull’ idoneità all’ ammissione.  La procedura riporta i criteri  utilizzati per  analizzare i bisogni dell’ anziano, la lista dei  servizi  sociosanitari alternativi presenti sul  territorio e le ragioni della scelta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  P 3   L’ Istituto elabora per ogni ospite un  piano di presa a carico  personalizzato, che riporta gli obiettivi di cura  e le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  R 1   L’ Istituto rileva i dati dei requisiti di  risultato in base  alle specifiche indicazioni del  Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  Requisiti  Da realizzare entro