Regolamento dell’assicurazione scolastica
                            Regolamento  dell’assicurazione  scolastica  (del  12   2016)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati  gli art.  18  e segg.  della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  assicurate  Art.  1  1  Sono  assicurati  obbligatoriamente  dall’assicurazione  scolastica  (di  seguito  assicurazione)  gli  allievi  regolari,  uditori   e   ospiti  che  frequentano:  a)  comunali,  medie,   speciali,   medie  superiori   e   professionali  pubbliche;  b)  dell’obbligo  e   speciali  private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Beneficiano    pure  delle  prestazioni    di  cui  al  cpv.  1   gli  allievi  seguiti  dal  servizio  dell’educazione  precoce  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  responsabilità  civile    sono  pure  obbligatoriamente  assicurati  i   direttori,    i  vicedirettori,  i  docenti  e  gli  operatori    scolastici  specializzati    delle  scuole  comunali  pubbliche,  delle  scuole  dell’obbligo  e   speciali  private  e   le    persone  in formazione  nelle  scuole  professionali  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    degli  stipendi  e    delle  assicurazioni    (di  seguito  ufficio),    su  domanda  della  direzione  di  istituto,  può   ammettere  al beneficio  dell’assicurazione  gli allievi  e   i  docenti  delle  scuole   private  non  contemplati  dai  cpv.  precedenti  nei  seguenti  limiti:  a)  gli  allievi,  limitatamente  alla  copertura  assicurativa  per  la responsabilità  civile;  1  b)  i  docenti,  limitatamente  alla  copertura  assicurativa  per  la responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    domanda  di  cui  al  cpv.  4    va  inoltrata  all’ufficio  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico    ed  è  sottoposta  per  preavviso  dalla  competente  sezione  dell’insegnamento     del  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e   dello  sport.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’assicurazione  entra  in  vigore  per  ogni  allievo   a   partire  dal  giorno  in  cui  comincia  a   frequentare  la  scuola  e   cessa  al    termine  della   scuola  o   quando  egli  è   prosciolto  dall’obbligo   di frequenza;   per  i  direttori,  i  vicedirettori,  i  docenti  e   gli operatori  scolastici  specializzati  fa  stato  il   periodo  in cui  essi  sono  in    attività.  Capitolo   secondo  Copertura  per  gli  infortuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  di  infortunio  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    infortunio  ai  sensi  dell’assicurazione  s’intende  qualsiasi  danno,  improvviso  e  involontario  apportato  al  corpo    umano  da  un  fattore  esterno  straordinario,  che  comprometta  la  salute  fisica   o   psichica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  considerano  infortuni  anche:  a)  o  i   danni    alla  salute  prodotti  dall’aspirazione  involontaria  di  gas  o  vapori  e  inavvertito   di    sostanze  velenose   o   corrosive;  b)  e   gli  strappi   muscolari  causati  da  uno  sforzo  repentino   proprio;  c)  l’insolazione,  i  colpi    di  calore,  come  pure    i  danni    alla    salute  dovuti  a    raggi  salvo  la scottatura  prodotta  dai  raggi  solari;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limiti  della   copertura  Art.  3  L’assicurazione  risponde  per   gli  infortuni  che  l’assicurato  subisce:  a)  le    ore   d’insegnamento  impartite  entro  e   fuori  dell’area  della  scuola;  b)  i  momenti    di  non  insegnamento  pianificati    e  occasionali    considerato    il   piano    delle  della  classe,  purché  svolti  all’interno  dell’area  della  scuola.  Gli  allievi  al  cui    vitto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la    scuola  sono  assicurati  anche  durante  il   trasferimento  per  raggiungere  il   ristorante  e  durante    l’intervallo  di  mezzogiorno  entro  l’area  della  scuola  o  negli    spazi  loro   dalla  scuola;  3  c)  di   uscite  o  commissioni  per  ordine  del  docente  o  dell’operatore  scolastico  durante  le ore  d’insegnamento   e gli intervalli;  d)  pattugliatore  della  circolazione   per  ordine  della   scuola   immediatamente  prima  e dopo  le  d’insegnamento;  e)  le    gite  scolastiche  ed  escursioni   effettuate  sotto  la guida   del  docente;  f)  lo  stage    di  orientamento  professionale  e   gli  incontri  informativi  se  essi  sono  previsti  programma   di studio   e   non  hanno  luogo  durante  le    vacanze  scolastiche;  g)  la  partecipazione  a   corsi    d’istruzione  sportiva  ed    esami  di  capacità  organizzati    dalla  nell’ambito   di «Gioventù  e   Sport»;  h)  la  partecipazione  a   cortei  e   rappresentazioni  nell’ambito   delle   manifestazioni   a cui   la  prende  ufficialmente  parte;  i)  le    attività  e   i  corsi  diretti   e organizzati   dalla  scuola;  j)  gli  spostamenti,  sul  tragitto  ordinario,  per  raggiungere  il   luogo  dello  svolgimento   delle  e   manifestazioni  di    cui   alla   lettera  precedente;  k)  il   tempo  strettamente  necessario  per  andare  da   casa  a scuola  e   viceversa,  seguendo  percorso  ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  non   assicurati  Art.  4  1  Sono  esclusi  dalla  copertura  gli  infortuni  derivanti  da:  a)  inondazioni,  scoscendimenti  e   altri  cataclismi;  b)  di    guerra,  torbidi;  c)    di  motoveicoli    con    una  cilindrata    superiore  a    50  cm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,  sia  come  conducente  che  come  e uso   di automobili   come  conducente;  d)  a risse,   giochi  o   altre   azioni   che  rivestono  pericolo,  salvo  che   l’allievo  frequenti  scuole  dell’infanzia,  elementari  o   speciali;  e)  o   partecipazione  intenzionali  a   crimini   e   delitti;  f)   di  qualsiasi  mezzo  di  trasporto  aereo,  del  paracadute  e   simili,  sia  come  conducente  che  passeggero,  ad  eccezione   dei  voli  civili  autorizzati  dalle  direzioni  di istituto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  g)  negligenza  da   parte  dell’assicurato,  salvo  che  l’allievo  frequenti   le  scuole  dell’infanzia,  o speciali;  h)  di    ubriachezza  dell’assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pure   esclusi  dalla  copertura  il suicidio,   l’automutilazione  o   il   tentativo   a tali  atti,  i danni   alla  salute  in    seguito  a interventi,   provvedimenti   di    cura  e   visite  mediche   che  non  sono  cagionati   da   un  infortunio  assicurato,  nonché  gli  effetti  di  radiazioni    ionizzanti  ad    eccezione    dei    danni    alla  salute  consecutivi  a   radiazioni  dovute  a trattamenti  medici  in    seguito  a un  infortunio  assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infortunio  mortale  Art.  5  In  caso  di  decesso  l’indennità  viene    versata  agli  eredi    legittimi  secondo    il    diritto  successorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menomazione  dell’integrità  fisica  5  Art.  6  1  Il  grado  percentuale    della  menomazione    dell’integrità  fisica  viene  applicato    nel  modo  seguente:  6  delle   due  braccia  o delle  due  mani,  delle   due   gambe  o   dei  piedi,  perdita  simultanea  di    un  braccio  o   di    una  mano  e   di una  o   di    un   piede,  paralisi  completa,  alienazione  mentale  e   che   esclude  ogni  attività  lucrativa,  cecità  totale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100%  della   facoltà  visiva  di un  occhio    30%  dell’udito   di    ambedue   le orecchie    60%  dell’udito   di    un  orecchio    15%  del  braccio  all’altezza  o al disopra  del  gomito    70%  di    un   braccio  al    disotto  del  gomito  o   di    una  mano    60%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    26.10.2016;  in vigore   dal  28.10.2016  -  BU   2016,  432.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota   marginale  modificata  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di    un   pollice    22%  di    un   indice    14%  di    un   altro  dito  della  mano      8%  di    una  gamba   all’altezza  o   al    disopra   del  ginocchio    60%  di    una  gamba   al    disotto  del  ginocchio    50%  di    un   piede    40%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incapacità  funzionale   assoluta   di un  arto  o   di    un  organo   equivale  alla  sua   perdita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  perdita  parziale  o  d’incapacità  funzionale  parziale,  il   grado  di  menomazione  dell’integrità  fisica  e   la    relativa  indennità  sono  ridotti  proporzionalmente.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  pregiudizio  alla  salute  non  elencato  qui  sopra,    il   grado  di  menomazione  dell’integrità  fisica  si    determina  secondo  le    constatazioni  mediche  alla  stregua  delle  percentuali   precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  in  seguito   all’infortunio   sono  state   colpite  più   parti  del  corpo  o   organi,   le percentuali  vengono  addizionate.  Il   grado  di menomazione  dell’integrità  fisica  non  può  comunque  eccedere  il   100%.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    determinazione  del  grado  di  menomazione  dell’integrità    fisica  ha  luogo  quando  lo  stato  dell’assicurato  è   riconosciuto  presumibilmente  definitivo,     al  più  tardi  però  entro  5   anni  dall’infortunio.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’indennità  viene  pagata     senza  interessi  entro  6   mesi  dal     giorno  in  cui     è  stato  fissato  definitivamente  il   relativo  importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concorso  di malattie  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            circostanze  estranee  all’infortunio  Art.  7  Se  malattie  preesistenti  all’infortunio,  o  manifestatesi  dopo  di  esso  ma  indipendentemente  dallo  stesso,  oppure  se  altre  circostanze  estranee  abbiano    aggravato  le  conseguenze  dell’infortunio,  l’indennità  è   proporzionata  alla  parte  di  esse  che    risale  all’infortunio,  secondo  il   giudizio  del  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  dell’infortunio  Art.  8  11  Ogni  infortunio  deve  essere  notificato  al  Dipartimento    dell’educazione,    della    cultura    e  dello  sport,  amministrativa  (in  seguito  Dipartimento),  entro  30    giorni  da  quello  in  cui    è  accaduto  per   il   tramite   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamenti  sull’infortunio  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’infortunio  deve   essere  certificato  da  un  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può    in  ogni  momento  avvalersi    della    collaborazione  di  un    medico  di  fiducia  per  accertamenti  e   controllo  sull’infortunio,  le sue  cause,  le    cure  prescritte  e   le    conseguenze  transitorie  o  permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Capitolo   terzo  Responsabilità  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  assicurativa  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assicurazione  copre  l’assicurato  contro  le  pretese  di  risarcimento    danni  formulate  contro  di    lui  in    virtù  della  legislazione  svizzera  in    materia  di    responsabilità  civile,  per:  a)   corporali   che  comportano   qualsiasi   danno  alla  salute  di persone  o il   loro   decesso;  b)  materiali,  cioè  distruzione,  danneggiamento  o   perdita  di    cose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurazione  protegge    l’assicurato  tanto    contro  le  pretese  fondate    quanto  contro  quelle  infondate  o   esagerate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assicurati
                            Art.  11  Sono  assicurati:  a)  i  vicedirettori,  i  docenti  e   gli  operatori  scolastici  specializzati  di  cui  all’art.  1   cpv.  3  delle   loro  funzioni;
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    7.11.2018;  in    vigore  dal   9.11.2018  - BU  2018,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    7.11.2018;   in vigore  dal  9.11.2018  - BU  2018,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    7.11.2018;  in    vigore  dal   9.11.2018  - BU  2018,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di  cui  all’art.  1   cpv.  1   e   2   nei   contesti  specificati  all’art.   3   del  presente  regolamento,  eccezione  di quanto   stabilito   alla  lettera  k);  c)  in  formazione  nelle    scuole  professionali    pubbliche,  limitatamente  all’orario  di  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rischi  non  coperti  Art.  12  L’assicurazione  non  copre  le    pretese:  a)  danni  provocati  intenzionalmente     o  scientemente,  oppure  causati  nell’esecuzione  di    crimini   o   delitti;  b)  valere  reciprocamente  da  direttori,     vicedirettori,  docenti  e  operatori  scolastici  nei   confronti  di    figure  analoghe;  c)  danno  corporale   fatto  valere  da  allievi   nei  confronti  di    altri   allievi;  d)  valere   nei   confronti  dell’assicurato  dai  membri   della  sua  famiglia  conviventi   in    comunione  e)   casi   in    cui  la responsabilità  civile  sia  già  regolata  dal  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Franchigia
                            Art.  13  La  a    carico  dell’assicurato  in  caso    di  danno    materiale    è  di  fr.  100.--    per  sinistro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  di sinistro  Art.  14  1  La  direzione  di  istituto  o    gli  interessati  devono    notificare  al  più  tardi  entro  30    giorni  all’ufficio  ogni   sinistro  che  potrebbe  coinvolgere  la    responsabilità  civile   dell’assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurato    che  in  seguito  ad    un  sinistro  riconosciuto    è    oggetto    di  una  pretesa  giudiziaria    od  extra  giudiziaria   o al    quale   è   stata  sporta  denuncia   penale  è tenuto   ad  informare   immediatamente  l’assicurazione  tramite   l’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  atti  giudiziari,  le citazioni,   la corrispondenza  e ogni   altro  documento  e   informazione  relativi  al  sinistro  devono  essere  immediatamente   inviati  all’assicurazione   tramite  l’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assicurato   ha  l’obbligo  di    fare  tutto  il   possibile  per  assecondare  l’assicurazione  nell’esame  della  pretesa  o   nella  difesa  dei  suoi  diritti.  Gli  è   vietato,  salvo  esplicita  autorizzazione  dell’assicurazione,  di  riconoscere  la    fondatezza  di    una  pretesa  o   di    liquidarne  l’ammontare  in    tutto   o in    parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  atti  e   le comunicazioni  destinati  all’assicurazione  vanno  trasmessi   all’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trattazione  del  caso  Art.  15  1  L’assicurazione  ha  il  diritto  di  trattare    con  i  terzi  che    hanno    fatto    valere    le  pretese  di  risarcimento  danni.  Essa  sostiene  l’eventuale  azione  giudiziaria  al  posto  dell’assicurato,  che,  a  questo  scopo,  deve  delegare  ogni   potere   al    rappresentante  legale  da   essa   designato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese  processuali  sono  sopportate    dall’assicurazione,    sempre  che,  aggiunte  all’indennità  accordata  al    danneggiato,  non  oltrepassino  le somme   massime  previste  dalla  legge  e   dal  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  in    seguito  ad  un  sinistro  viene  sporta  denuncia  penale  contro  l’assicurato,  l’assicurazione  risponde  delle  spese  legali   soltanto  nel  caso  in cui  ne  assume  la    difesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseguenze  delle   infrazioni  Art.  16   Ogni  infrazione  dell’assicurato  agli   obblighi   che   gli  incombono  in    caso  di    sinistro  libera  l’assicurazione  dal  suo  obbligo  di intervenire.  Capitolo  quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  e entrata   in  vigore  Art.  17  1  Il  regolamento     di  applicazione  della     legge  concernente  l’assicurazione  sulla  responsabilità  civile  e sugli   infortuni  scolastici  del  7   ottobre  1998  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    presente  regolamento  è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in  vigore  il  1°  agosto  2016.  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  341.