Legge sull’approvvigionamento idrico
                            1  Legge  sull’approvvigionamento idrico  (del 22 giugno 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visti:  -  il messaggio 22 gennaio 1991 n. 3735 e il rapporto di complemento 20 aprile 1993 del Consiglio  di Stato;  -  il rapporto 6 maggio 1994 n. 3735 R della Commissione della legislazione,  d e c r e t a :  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
Art. 1
                            1  La presente legge disciplina le competenze e i compiti dei Comuni e del Cantone atti a  garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell’acqua, segnatamente di quella  potabile, come pure il sussidiamento dei provvedimenti necessari al conseguimento di questo fine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è sussidiaria nei confronti delle leggi sulla potabilità, sulla tutela delle acque, sulla captazione  delle fonti d’alimentazione e sull’approvvigionamento in stato di necessità.  TITOLO II  Competenze e compiti dei Comuni  Capitolo I  In generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            I comuni, per il loro comprensorio:  a)  assicurano   un   adeguato   servizio   di   approvvigionamento   d’acqua,   segnatamente   d’acqua  potabile;  b)  allestiscono un inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione  tecnica sullo stato e le necessità d’approvvigionamento;  c)  adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell’acqua.  Capitolo II  Servizio d’approvvigionamento idrico
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 3
                            1  L’esecuzione  e  la  gestione  degli  impianti  di  approvvigionamento  idrico,  come  pure  la  distribuzione dell’acqua, devono essere garantite dai comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi   possono   assolvere   tale   compito   singolarmente   o   in   consorzio,   come   pure   mediante  concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le convenzioni di cui al cpv. 2 sono trasmesse per ratifica costitutiva al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di approvvigionare
Art. 4
                            I  comuni  sono  obbligati  a  fornire  acqua  alle  zone  già  allacciate  ad  una  rete  di  distribuzione  pubblica  o  di  enti  in  regime  di  privativa  e  a  quelle  da  urbanizzare  conformemente  ai  disposti pianificatori in vigore.  Capitolo III  Inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico  e relazione tecnica
                        
                        
                    
                    
                    
                2
Inventario degli impianti
Art. 5
                            1  Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell’ambito del piano regolatore, un inventario  degli impianti esistenti per l’approvvigionamento d’acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario è costituito da piani indicanti le parti dell’impianto d’approvvigionamento d’acqua con i  dati che lo caratterizzano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è  allestito  conformemente  alle  direttive  del  Dipartimento  che  fissa  i  termini  di  presentazione  nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Relazione tecnica
Art. 6
                            1  Ogni    comune    elabora    una    relazione    tecnica    indicante    lo    stato    aggiornato  dell’approvvigionamento idrico e le necessità future.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La relazione è integrata nel piano regolatore, allestita conformemente alle direttive e nei termini di  tempo fissati dal Consiglio di Stato e trasmessa a quest’ultimo per le necessarie verifiche.  Capitolo IV  Misure per l’uso parsimonioso dell’acqua
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento
Art. 7
                            1  La   distribuzione   dell’acqua   da   parte   degli   enti   competenti   avviene   a   norma   di  regolamento tenuto a disposizione degli abbonati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento deve essere sottoposto al Consiglio di Stato per l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le direttive fissano in particolare i criteri minimi, segnatamente d’ordine tariffario, atti a favorire l’uso  parsimonioso e razionale dell’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica degli impianti
Art. 8
                            1  Secondo  le  direttive  del  Dipartimento,  gli  enti,  di  cui  all’art.  3  cpv.  2,  procedono  a  verifiche periodiche dei loro impianti idrici, al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi comunicano i riscontri ottenuti al Dipartimento.  TITOLO III  Competenze e compiti del Cantone  Capitolo I  In generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 9
                            Il Cantone, per l’intero territorio cantonale:  a)  accerta lo stato e le necessità dell’approvvigionamento, come pure la disponibilità in acqua;  b)  pianifica  l’uso  delle  fonti  e  prevede  gli  interventi  d’interesse  generale  atti  ad  assicurare  un  normale approvvigionamento;  c)  persegue una politica per l’uso parsimonioso dell’acqua.  Capitolo II  Accertamento dell’approvvigionamento idrico
                        
                        
                    
                    
                    
                Risanamenti
Art. 10
                            1  Il   Dipartimento   esamina   i   riscontri   che   attestano   lo   stato   degli   impianti   di  approvvigionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di necessità, esso può ordinare agli enti competenti i necessari risanamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventario cantonale
a) scopo, contenuto e competenza
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                            3  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accertamento  dello  stato  e  delle  necessità  dell’approvvigionamento  idrico,  come  pure  della  disponibilità  in  acqua,  è  operato  per  il  tramite  di  un  Inventario  cantonale  (detto  in  seguito  Inventario).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Inventario è allestito dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) aggiornamento
Art. 12
                            1  Il Dipartimento tiene costantemente a giorno l’Inventario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I comuni e gli enti competenti titolari di impianti d’approvvigionamento e di distribuzione sono tenuti  a  fornire  al  Dipartimento  i  dati  necessari  per  la  compilazione  ed  il  tempestivo  aggiornamento  dell’Inventario.  Capitolo III  Pianificazione dell’approvvigionamento idrico
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI)
a) scopo e competenze
Art. 13
                            1  L’uso   delle   fonti   d’alimentazione,   nonché   le   opere   d’interesse   generale   atte   ad  assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal piano cantonale d’approvvigionamento  idrico (detto in seguito PCAI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato:  a)  allestisce il progetto di PCAI;  b)  notifica  il  progetto  di  PCAI  ai  Comuni,  ai  Consorzi  e  agli  enti  pubblici  interessati,  per  eventuali  osservazioni e proposte, da presentare entro due mesi;  c)  esamina le osservazioni e le proposte presentate e adotta il PCAI.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) contenuto
Art. 14
                            1  Il PCAI indica segnatamente:  a)  i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;  b)  le opere d’interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro  grado di priorità;  c)  i tempi di attuazione di tali opere;  d)  gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire;  e)  le previsioni di spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  PCAI  è  costituito  da  un  rapporto  corredato  dalle  necessarie  rappresentazioni  cartografiche  e  tabelle sinottiche ed è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) adozione per comprensori
Art. 15
                            La  procedura  d’adozione  del  PCAI  può  essere  avviata  e  portata  a  termine  anche  per  singoli comprensori definiti dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) entrata in vigore
Art. 16
                            Con la sua adozione globale o per comprensorio, il PCAI entra immediatamente in vigore  ed esplica gli effetti previsti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) modifiche
Art. 17
                            1  Le modifiche del PCAI sottostanno alle norme per la sua adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modifiche  o  correzioni  di  marginale  importanza  o  dovute  ad  interventi  urgenti  sono  disposte  dal  Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all’art. 12 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli interessati sono tempestivamente informati.  TITOLO IV  Attuazione e sussidiamento degli interventi previsti dal PCAI  Capitolo I  Attuazione del PCAI
                        
                        
                    
                    
                    
                Enti competenti
4
Art. 18
                            1  Gli  enti  designati  provvedono  all’attuazione  degli  interventi  previsti,  secondo  tempi  indicati dal PCAI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli enti competenti possono delegare la realizzazione e la gestione delle opere prescritte dal PCAI  ad altri enti di diritto pubblico o privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti coattivi
Art. 19
                            1  Il Consiglio di Stato può procedere all’istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCAI in  caso di mancata istituzione volontaria conformemente all’apposita legislazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  inadempienza  e  di  fronte  ad  un  pericolo  incombente  il  Consiglio  di  Stato,  previa  diffida,  può intervenire d’ufficio a spese degli obbligati.  Capitolo II  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio per gli interventi
a) competenza
Art. 20
                            1  Il  Cantone,  per  le  opere  di  interesse  regionale  o  sovraccomunale  definite  dal  piano  cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell’art. 18.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il computo e la procedura di concessione è applicabile la legge sui sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) importi
Art. 21
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il sussidio cantonale è al minimo del 10% e al massimo del 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  delle  disponibilità  determinate  dalla  pianificazione  finanziaria,  i  contributi  sono  commisurati alla forza finanziaria dei Comuni e al gruppo e alla zona di loro appartenenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  ridurre  il  sussidio  se  il  beneficiario  non  ha  esaurito  le  altre  possibilità  di  finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse  generale  di  singoli  comuni,  per  i  quali  l’onere  finanziario  risultasse  manifestamente  sproporzionato,  applicando i criteri dei capoversi precedenti.  TITOLO IVA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
                            Art. 21a  6  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  TITOLO V  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto intertemporale
Art. 22
                            1  Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge vengono evase secondo  quanto previsto dal decreto legislativo concernente il sussidiamento degli acquedotti non agricoli del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 novembre 1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le disposizioni del TITOLO II, Capitoli III e IV della presente legge sono applicabili ai casi previsti  dal cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica di leggi esistenti
Art. 23
                            I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.
5
Titolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                            5  La  Legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento  sanitario  (Legge  sanitaria)  del  18  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989 è così modificata:
                        
                        
                    
                    
                    
                Acqua potabile.
Art. 39
                            cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  abrogato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  abrogato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Dipartimento  assicura  la  vigilanza  sugli  acquedotti  nonché  sulle  modalità  di  distribuzione  per  il  tramite   dei   competenti   servizi   tecnico-sanitari,   che,   segnatamente,   provvedono   ai   controlli  batteriologici  e  chimici  dell’acqua  potabile  nonché  alla  tenuta  del  casellario  tecnico-sanitario  delle  acque potabili del Cantone.  II.  La legge di applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è  così modificata:
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto.
Art. 40
                            1  Il  piano  indica,  di  regola  alla  scala  1:1000,  le  zone  I,  II  e  III  relative  alle  aree  che  presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  delle  riserve  idriche  di  cui  al  cpv.  1  è  regolato  dal  piano  cantonale  di  approvvigionamento  idrico (PCAI) ai sensi dell’art. 12 della Legge sull’approvvigionamento idrico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 24
                            Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  7  Pubblicata nel BU  1994  , 289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7