Regolamento della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti
                            Regolamento  della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti  (del 3 settembre 2002)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 1
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (di  seguito:  Dipartimento)  è  competente  dell’esecuzione   e   dell’applicazione   della   Legge   d’applicazione   della   legge   federale   sugli  stupefacenti (di seguito: Lcstup) e dei provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla Legge  federale sugli stupefacenti (di seguito: LStup).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono  riservate  al  Consiglio  di  Stato  le  competenze  di  cui  agli  art.  3  cpv.  2  lett.  b)  e  c),  21  cpv. 2, 23, 31, 32 e 35 cpv. 2 Lcstup.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Delegato
Art. 2
                            Oltre alle competenze di cui all’art. 6 Lcstup il Delegato è competente a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Divisione della
                            salute pubblica  2  Art. 3  3  La  Divisione  della  salute  pubblica  è  competente  a  concedere  i  sussidi  per  le  spese  di  cui agli art. 30 e 33 Lcstup superiori a 10'000.-- e fino a fr. 30’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Ufficio di sanità
                            Art. 3a  4  L’Ufficio di sanità è competente a:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                E. ...
                            Art. 3b  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F. Medico cantonale  6  Art. 4  Il medico cantonale è competente a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. abrogato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                126-167.
6
                            Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  7
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Farmacista cantonale
                            8  Art. 5  Il Farmacista cantonale è l’autorità competente a procedere ai controlli secondo gli artt.  da 16 a 18 LStup.  Capitolo II  Autorizzazione per l’istituzione e la gestione di servizi e centri  (art. 22 e 23 Lcstup)
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Servizi ambulatoriali
I. Definizione
Art. 6
                            1  È  considerato  servizio  ambulatoriale  l’ente  strutturato  che,  allo  scopo  di  offrire  prestazioni  di  cui  all’art.  8  lett.  b)  Lcstup,  accoglie  una  cerchia  indeterminata  di  persone  con  problemi di tossicomania senza prevedere il loro pernottamento presso il servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerati servizi ambulatoriali in particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Requisiti logistici
Art. 7
                            Per poter svolgere la propria attività il servizio ambulatoriale deve:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Requisiti relativi al personale
Art. 8
                            1  In  un  servizio  ambulatoriale  deve  essere  costantemente  garantita  la  presenza  di  un  operatore del servizio in possesso di un titolo accademico o di scuola universitaria professionale o  di una formazione equivalente nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il responsabile garantisce l’adeguatezza degli interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Procedura
Art. 9
                            1  L’istanza  di  autorizzazione  deve  essere  presentata  al  Dipartimento  per  il  tramite  del  Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   cambiamento   rilevante   per   l’autorizzazione   deve   essere   tempestivamente   notificato  all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  servizi  ambulatori  socio-sanitari  già  autorizzati  in  base  alla  Legge  sulla  promozione  della  salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Centri residenziali
I. Definizione
Art. 10
                            1  È considerato centro residenziale la struttura che, allo scopo di offrire prestazioni di cui  all’art.   8   lett.   b)   Lcstup,   accoglie   una   cerchia   indeterminata   di   persone   con   problemi   di  tossicomania e ne prevede il loro pernottamento presso il centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerati centri residenziali in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett. introdotta dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo stesso centro residenziale può condividere più di un orientamento terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni centro residenziale può avere più sedi operative residenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Requisiti logistici
Art. 11
                            Richiamato  l’art.  22  Lcstup,  per  poter  svolgere  la  propria  attività  il  centro  residenziale  deve:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Requisiti relativi al personale
Art. 12
                            1  Gli   operatori   devono   possedere   un   titolo   accademico   o   di   scuola   universitaria  professionale  o  una  formazione  equivalente  nel  campo  socio-psico-pedagogico,  rispettivamente  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora l’operatore proviene da un percorso riabilitativo, questo deve essere completato con esito  positivo  da  almeno  due  anni.  La  formazione  professionale  deve  essere  stata  seguita  per  almeno  due anni al di fuori della struttura in cui ha svolto il suo percorso riabilitativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  particolari  il  requisito  di  cui  al  cpv.  1  può  essere  soddisfatto  mediante  la  stipulazione  di  contratti di mandato con operatori esterni in possesso della formazione richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organico del personale deve essere adeguato al numero e alla casistica degli utenti. Il rapporto  tra operatori e utenti deve essere di almeno 1 a 3 per le strutture terapeutico-riabilitative e di 1 a 4  per quelle educativo-riabilitative. Possono essere accordate deroghe se giustificate e se la qualità  dell’intervento non viene in alcun modo pregiudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Procedura
Art. 13
                            1  L’istanza  di  autorizzazione  deve  essere  presentata  al  Dipartimento  per  il  tramite  del  Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   cambiamento   rilevante   per   l’autorizzazione   deve   essere   tempestivamente   notificato  all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  centri  residenziali  socio-sanitari  già  autorizzati  in  base  alla  Legge  sulla  promozione  della  salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Rapporto di attività
Art. 14
                            1  I servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati a esercitare ai sensi dell’art. 22  Lcstup devono inoltrare al Dipartimento entro il 31 marzo dell’anno successivo:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tipo  di  informazione  e  i  dati  che  devono  figurare  nel  rapporto  sono  stabiliti  tramite  direttive  dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Autorizzazione sperimentale
Art. 15
                            L’ente che intende sperimentare nuove metodologie deve documentare la non nocività  e l’affidabilità nella conduzione dell’intervento e presentare un protocollo di studio che specifichi le  modalità di svolgimento, gli obiettivi e la durata e il tipo di valutazione prevista.  Capitolo III  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Prevenzione
Art. 16
                            1  I  sussidi  per  la  realizzazione  di  progetti  di  prevenzione  o  altri  provvedimenti  secondo  l’art.  8  lett.  a)  Lcstup  sono  concessi  unicamente  se  le  prestazioni  previste  rientrano  negli  orientamenti generali fissati dal Piano cantonale degli interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   richieste   di   sussidio   devono   essere   presentate   preventivamente   all’Ufficio   del   Medico  cantonale per mezzo degli appositi formulari e corredate dai seguenti documenti:  9  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A progetto ultimato devono essere presentati i seguenti documenti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Spese d’investimento di servizi e
centri ambulatoriali e residenziali
Art. 17
                            1  Le  domande  tese  a  ottenere  sussidi  per  le  spese  d’investimento  vanno  presentate  in  conformità alle direttive emanate dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  spesa  inferiore  ai  fr.  20'000.--  non  è  considerata  agli  effetti  del  sussidiamento  delle  spese  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Spese d’esercizio di servizi ambulatoriali
I. Calcolo
Art. 18
                            1  Il   disavanzo   d’esercizio   è   costituito   dalle   spese   di   gestione   riconosciute   dal  Dipartimento dedotti i ricavi relativi all’attività di esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare sono assunte le seguenti spese:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I contributi versati da altri enti sono considerati come partecipazione alla copertura del disavanzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
Art. 19
                            1  Gli enti che intendono ottenere i sussidi devono presentare:  a)  b)  redatto da un Ufficio di revisione professionale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi atti devono essere allestiti conformemente ai piani contabili ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della L concernente le  competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Documentazione, ricerca, formazione
del personale
Art. 20
                            L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata preventivamente al Dipartimento  e deve contenere:  a)  b)  c)  Capitolo IV  Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Riconoscimento dei centri residenziali
I. Centri situati nel Cantone
1. Requisiti relativi alla struttura
Art. 21
                            Richiamato l’art. 35 Lcstup, per ottenere il riconoscimento il Centro residenziale situato  nel Cantone deve soddisfare i seguenti requisiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv. modificato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                126-167.
                            a)  b)  c)  d)  e)  10
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Requisiti relativi al personale
Art. 22
                            1  Il personale deve essere almeno quello previsto all’articolo 12 cpv. 4. In casi particolari  può essere definito in funzione delle prestazioni un rapporto numerico diverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il direttore della struttura e i responsabili delle équipe devono possedere un’adeguata esperienza  rispetto al profilo della struttura e alle sue dimensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Centri residenziali situati in altri Cantoni
e all’estero
Art. 23
                            1  Per principio possono essere riconosciuti i centri residenziali fuori Cantone e all’estero  che adempiono i requisiti previsti per i centri residenziali situati nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la legislazione del Cantone o Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali,  fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per ragioni particolari e in via eccezionale il Delegato può decidere la garanzia di pagamento e/o  l’assunzione delle spese di collocamento anche in un centro residenziale non riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Disposizioni comuni
1. Procedura
Art. 24
                            L’istanza  di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Dipartimento  per  il  tramite  del  Delegato  ed  essere  corredata,  a  complemento  di  quanto  previsto  all’art.  13,  dai  seguenti  documenti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Revoca
Art. 25
                            1  Il  Dipartimento  può  revocare  il  riconoscimento  di  un  centro  residenziale  qualora  venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge o dal regolamento, oppure in caso di grave  irregolarità nella gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima di emanare la decisione di revoca l’autorità impartisce di regola un termine entro il quale il  centro deve adeguarsi alle disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Ente collocante
I. Definizione
Art. 26
                            1  È considerato ente collocante l’antenna autorizzata ai sensi dell’art. 22 Lcstup.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  fungere  da  ente  collocante  altri  enti,  purché  dimostrino  di  soddisfare  i  requisiti  previsti  agli articoli 27 - 29 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Obblighi
Art. 27
                            L’ente collocante deve:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Compiti del responsabile del piano terapeutico
10
                            Lett. introdotta dal R 22.9.2004; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 333.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            L’operatore responsabile del piano terapeutico deve in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Domanda di garanzia e/o assunzione delle spese
Art. 29
                            1  La  domanda  di  garanzia  e/o  assunzione  delle  spese  deve  essere  inoltrata  dall’ente  collocante al Delegato prima dell’inizio del collocamento e deve contenere:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il collocamento in centri residenziali situati fuori Cantone la domanda deve inoltre contenere:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il collocamento in centri residenziali situati all’estero la domanda, oltre ai documenti di cui al  cpv. 1 deve contenere:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Garanzia di pagamento e assunzione delle spese
Art. 30
                            La  garanzia  di  pagamento  e  l’assunzione  delle  spese  sono  concesse  a  tempo  determinato.  Capitolo IVa  11  Disposizioni penali  Art. 30a  12  Il  perseguimento  penale  di  cui  all’art.  38  della  Legge  è  di  competenza  dell’Ufficio  di  sanità.  Capitolo V  Norme finali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Norma transitoria
I. Autorizzazione
Art. 31
                            I servizi ambulatoriali e i centri residenziali che hanno inoltrato l’istanza di autorizzazione  entro il 1° maggio 2000 conformemente alla risoluzione governativa del 27 settembre 1999 e che al  momento   dell’entrata   in   vigore   del   presente   regolamento   non   soddisfano   i   requisiti   per  l’ottenimento dell’autorizzazione hanno un periodo di 1 anno per conformarvisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riconoscimento
Art. 32
                            1  I centri residenziali riconosciuti in base al diritto previgente e che intendono ottenere il  riconoscimento  ai  sensi  dell’art.  35  Lcstup  devono  inoltrare  domanda  entro  6  mesi  dall’entrata  in  vigore del presente Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi hanno un periodo di 2 anni per conformarsi alle nuove disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Entrata in vigore
Art. 33
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  13
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Capitolo introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 6 settembre 2002 - BU 2002, 312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2002  , 312.