Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
                            Regolamento  concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,  le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso  di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone  la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare  il territorio svizzero  (del 23 gennaio 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo 1  Campo d’applicazione e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1  Il  presente  regolamento  disciplina  la  determinazione,  la  limitazione  e  la  procedura  di  concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  fatti  salvi  gli  articoli  82,  83  e  84  della  Legge  federale  sull’asilo  del  26  giugno  1998  (LAsi),  nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 2
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (in  seguito:  Dipartimento),  e  per  esso  la  Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l’Ufficio del sostegno sociale  e  dell’inserimento  (in  seguito:  Ufficio),  è  competente  per  concedere  le  prestazioni  assistenziali  ai  sensi del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  persone  di  cui  all’articolo  1  cpv.  1,  la  Divisione  e  l’Ufficio  possono  delegare  ad  enti  autonomi  pubblici  o  privati  l’adempimento  di  questo  compito,  mediante  la  stipulazione  di  un  contratto di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di  prestazione  ai  sensi  del  precedente  capoverso,  gli  enti  incaricati  possono  adottare  delle  direttive  interne  che  regolano  le  modalità  di  concessione  e  di  gestione   delle   prestazioni   assistenziali,   che   possono   derogare   alle   norme   del   presente  regolamento  per  fondati  motivi,  senza  arrecare  pregiudizio  agli  interessati,  e  solo  con  l’espressa  autorizzazione della Divisione e dell’Ufficio.  Capitolo 2  Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari  di un permesso di dimora, persone provvisoriamente ammesse
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta della prestazione assistenziale
Art. 3
                            La  richiesta  di  prestazione  assistenziale,  sottoscritta  dal  richiedente,  va  indirizzata  direttamente all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare
Art. 4
                            Il  richiedente  della  prestazione  assistenziale  deve  informare  l’Ufficio  della  propria  situazione economica ed autorizzarlo a chiedere informazioni a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di segnalazione
Art. 5
                            Il  beneficiario  della  prestazione  assistenziale  deve  segnalare  all’Ufficio  ogni  modifica  della propria situazione personale e finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni percepite indebitamente
Art. 6
                            1  Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diritto  di  esigere  la  restituzione  è  perento  dopo  un  anno  dal  momento  in  cui  l’Ufficio  ha  avuto  conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimborso e garanzia
Art. 7
                            1  Il  rimborso  delle  prestazioni  assistenziali  e  la  garanzia  di  questa  restituzione  sono  regolati dagli articoli 85 e 86 LAsi e dagli articoli 8 e seguenti OAsi 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le persone provvisoriamente ammesse sono equiparate ai richiedenti l’asilo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inizio ed estinzione del diritto
alla prestazione assistenziale
Art. 8
                            1  Il  diritto  alla  prestazione  assistenziale  decorre  dal  giorno  in  cui  è  stata  inoltrata  la  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni  che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 lett. a-c OAsi 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entità delle prestazioni assistenziali
Art. 9
                            1  1  Le  prestazioni  assistenziali  possono  essere  concesse  in  natura  o  in  denaro  e  consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:  a)  CHF  500.–  b)  CHF  750.–  c)  CHF  317.–  d)  268.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  spese  per  l’alloggio  sono  concessi  i  seguenti  importi  massimi  per  appartamento,  comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:  a)  CHF  800.–  b)  CHF  1100.–  c)  CHF  1250.–  d)  CHF  1500.–  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  le  persone  residenti  in  alloggi  individuali  sono  inoltre  prese  a  carico  le  fatture  dell’elettricità,  dell’assicurazione  responsabilità  civile  e,  entro  i  massimali  previsti  al  cpv.  4,  del  conguaglio  annuale relativo alle spese accessorie.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  i  costi  della  salute,  è  assicurato  il  pagamento  del  premio  mensile  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  previsto  dalla  Legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18  marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre  spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno,  dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo  parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio  di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scelta e affiliazione all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie
                            1    Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  applicazione  delle  disposizioni  previste  dall’art.  82a  della  LAsi,  l’Ufficio  decide  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  riconoscimento  del  pagamento  del  premio  mensile  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie,  della  franchigia  e  delle  partecipazioni  previste  all’art.  9  è  vincolato  al  rispetto  delle  disposizioni emanate dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 10
                            1  Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall’Ufficio o per sua  delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  su  reclamo  di  cui  al  cpv.  1,  è  data  facoltà  di  ricorso  diretto  al  Tribunale  cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.  Capitolo 3  Persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che  devono lasciare il territorio svizzero
                        
                        
                    
                    
                    
                Entità delle prestazioni assistenziali
Art. 11
                            1  Alle  persone  di  cui  all’art.  1,  cpv.  1,  lett.  d),  che  non  dispongono  di  altri  mezzi  di  sostentamento,  viene  assicurato  il  minimo  vitale  (alloggio,  alimentazione,  abbigliamento,  igiene  personale,  prestazioni  sanitarie  indispensabili)  al  livello  più  modesto  compatibile  con  il  rispetto  della dignità umana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  l’alimentazione  e  l’igiene  personale  appare  più  razionale  l’attribuzione  di  una  somma  in  denaro, questa ammonta a fr. 10.-- al giorno per persona.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preminenza del diritto federale
Art. 12
                            Le  persone  la  cui  domanda  d’asilo  è  stata  rigettata  con  una  decisione  negativa  dopo  procedura  d’esame  sono  soggette  all’art.  9  anziché  all’art.  11,  fintanto  che  la  Confederazione  riconosce per questa categoria il diritto all’aiuto sociale ai sensi della LAsi.  Capitolo 4  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2007.  Pubblicato nel BU  2007  , 35 e 44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.