Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti
                            Regolamento  di  applicazione  dell’ordinanza  sul traffico di  rifiuti  (ROTRif)  (del  10  luglio   2007)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  -  federale   sulla  protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPAmb);  -   sul  traffico  di    rifiuti  del  22  giugno   2005  (OTRif);  -  cantonale  di    applicazione  della  legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  (LaLPAmb)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   marzo  2004,   in particolare  l’art.  4,  ed  il   relativo   regolamento  di    applicazione  (RLaLPAmb)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  maggio  2005,  decreta:  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  Il   presente    regolamento  disciplina    l’applicazione  delle    norme  della    Legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente   del  7   ottobre   1983  (LPAmb)  e   della  relativa  ordinanza  federale  del  22  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  (OTRif)    nel  settore  del  traffico    e   della    consegna    dei  alle  imprese  di  smaltimento,    nella  misura  in    cui   essa  compete  ad  autorità   o altri   enti  del  Cantone.  Capitolo  secondo  Autorità   competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  2  Il   Dipartimento  del  territorio  (in seguito  Dipartimento):  a)   i  rapporti  con   l’Autorità  federale  (art.  10  cpv.  4, 19   cpv.  3,    25   cpv.  2   OTRif);  b)  i  pareri  richiesti  dall’UFAM  in  merito  alla  compatibilità  ambientale  dello  smaltimento  di  edili   esportati  verso  paesi   limitrofi   (art.  17  cpv.  3   OTRif)   e in    merito  all’importazione  di    rifiuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  cpv.  2 OTRif).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  dell’ambiente  Art.  3  La  Divisione    dell’ambiente  (in  seguito  Divisione)  rilascia  le  autorizzazioni    alle    imprese    di  smaltimento  che  ricevono   rifiuti  speciali   o altri   rifiuti  soggetti  a controllo  (art.   8   OTRif).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   protezione  dell’aria,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’acqua  e   del  suolo  Art.  4  La  Sezione   della   protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo  (in  seguito  SPAAS):  a)  la domanda   di    rilascio  di    autorizzazione   per  lo    smaltimento  di    rifiuti  speciali  e   di    altri  rifiuti  a   controllo,  cura  la relativa  procedura   istruttoria  e   formula  all’indirizzo  della   Divisione   la  proposta  di decisione;  b)  il   numero  di  esercizio    alle  aziende    fornitrici  di  rifiuti  speciali  e    alle  imprese  che  rifiuti   speciali  o   altri  rifiuti   soggetti  a   controllo  (art.  40   cpv.  1 OTRif);  c)  agli  utenti  della  banca  dati  veva-online   le    relative  informazioni   di    accesso  (nome  utente  password);  d)  direttamente  oppure   tramite  incarichi  a   terzi,  i  controlli,  le indagini  e   le verifiche  presso  le  che  chiedono  il rilascio  di un’autorizzazione   o   che  ne  sono  già  in    possesso,  come  pure  le    aziende   fornitrici;  e)  tramite    iscrizione    nell’apposita    banca  dati  elettronica  veva-online,  le  notifiche  dei  rifiuti  e   dei  rifiuti    soggetti  a   controllo,    nonché  le  altre    informazioni    di  cui  all’art.  12    OTRif,  le  sollecita   quelle  eventualmente  mancanti  e   provvede  affinché  esse  vengano  trasmesse  (art.  40  cpv.  3   OTRif);  f)  l’adempimento   dell’obbligo  di notifica   delle   imprese  di    smaltimento  che   gestiscono   unità  nel  Cantone   (art.  40  cpv.  2   OTRif);  g)  copia  dei  moduli  di    notifica  dei  rifiuti  notificati   al    fine  dell’esportazione  (art.  16   cpv.  2   OTRif);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  il   sostegno  agli  uffici  doganali  per   il prelievo  e   l’analisi  di    campioni  di    rifiuti  (art.   40   cpv.  4  i)  le    aziende  fornitrici  a   miscelare  o diluire   rifiuti  speciali  (art.  5 cpv.  2   OTRif);  j)  le  comunicazioni  da  parte  delle  imprese   di smaltimento  quando  l’ambiente   è   in  pericolo,  il  trasportatore   non   può  consegnare  i  rifiuti  importati  all’impresa  di smaltimento  o se  il  loro  non  può  essere  eseguito   conformemente  alla  notifica  o   solo  con  notevole   ritardo,  ed  i  provvedimenti   necessari   (art.  11  cpv.  3   e 27  OTRif);  k)   del  campo  di    applicazione   del  presente   regolamento,  adotta  i provvedimenti  e prende  decisioni  non  altrimenti  attribuite   per  competenza  ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipi
                            Art.  5  I  Municipi  collaborano  con  l’Autorità   cantonale  nella  vigilanza  sulla  consegna,  sul   traffico  e  sullo  smaltimento  dei  rifiuti  e   segnalano  alla   stessa  gli eventuali  abusi.  Capitolo  terzo  Autorizzazioni  per  la    gestione   di  impianti  di smaltimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  6  Possono  ricevere  rifiuti    speciali  o  altri    rifiuti    soggetti  a   controllo  soltanto    le  imprese    che  beneficiano  di  un’autorizzazione  cantonale  ai sensi  dell’art.  8   OTRif  e   rilasciata   conformemente  agli  art.  7   e   seguenti  del  presente  regolamento.   A    tal  fine  fa  stato  l’elenco   pubblicato  dall’UFAM  sul  sito  internet  www.veva-online.ch.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  autorizzazione  Art.  7  1  La  domanda  di  autorizzazione    per  la  gestione  di  un  impianto  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  o   soggetti  a   controllo   dev’essere  inoltrata   alla  SPAAS,  accompagnata   da  una  relazione  tecnica  che  indichi:  a)   che  si    prevede  di ricevere  ai fini  dello  smaltimento  con   i relativi  codici;  b)  di controllo  previste  al    momento  della  ricezione  dei  rifiuti;  c)  massimo  di    materiale  in    deposito;  d)  di    smaltimento  previsto  e   il codice   di    procedura  di trattamento  secondo  l’OTRif;  e)  specializzato  di    cui   dispone   l’impresa  e   il relativo  regolamento  di    esercizio;  f)    ubicazione  e  la  descrizione    delle    zone  di  deposito    e  delle  zone  di  trattamento  del  su  una  planimetria  con  le    relative   sezioni;  g)   piano  di  rilievo  delle  canalizzazioni  comprendente  tutte  le  opere  di  smaltimento  e ritenzione  acque  (esistenti  e   nuove);  h)  finale  dei  rifiuti   trattati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’oggetto  della  domanda  di autorizzazione   non  richieda  l’avvio  di    una  procedura   edilizia   (ad  esempio  nei   casi   in  cui  l’impresa  intenda  unicamente  proseguire  un’attività  di  smaltimento  esistente  facendo  capo  a   costruzioni  o impianti   già  realizzati),   alla  domanda  di    autorizzazione  dovrà  pure   essere  allegata:  a)   copia  delle   licenze  edilizie  rilasciate  per   tutte  le    costruzioni  e   gli  impianti  utilizzati   dall’impresa,  b)   municipale  sulla   conformità  delle  costruzioni  e   degli   impianti  alle  prescrizioni   del  edilizio  e   pianificatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri  casi,  la  domanda  di  autorizzazione    deve    essere  inoltrata  unitamente    alla    domanda    di  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   SPAAS   può  in    ogni  tempo  richiedere  informazioni  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  e   durata  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  1  a)   che  possono   essere  ricevuti  con  i  relativi  codici  ai  sensi  dell’Ordinanza  del  DATEC  sulle  per  il   traffico   dei  rifiuti   (OLTRif);  b)  massima,   per   ogni   categoria  di    rifiuti,  autorizzata  in deposito;  c)  di smaltimento  di    ogni   categoria  di    rifiuti;  d)  da  osservare   per  smaltire  i  rifiuti  in    modo  rispettoso   dell’ambiente,  in particolare   per  riguarda  le  limitazioni    delle  quantità,  l’impiego  di  determinati    impianti  e  infrastrutture  il   ricorso   a personale   specializzato;  e)  della  garanzia  prevista  dall’art.   11;  f)   altra   condizione  o   onere  necessari  per  garantire  uno  smaltimento  conforme  alle  esigenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  ha  una   durata  massima  di cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  è   personale  e   non   trasferibile.  Art.  9  ...  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   beneficiario  dell’autorizzazione  Art.  10  1  Il  beneficiario  dell’autorizzazione  è tenuto  in    particolare:  a)  i  controlli,  le    indagini   e   le ispezioni   operati   dalle  Autorità  cantonali   e   comunali   e   dei  loro  b)  immediatamente  alla    SPAAS  ogni    modifica  avvenuta  nell’impresa,  in  particolare  ai    metodi   di trattamenti,  ai macchinari,  al    personale,   ecc.;  c)   informare  immediatamente  la    SPAAS   quando  l’ambiente  è in    pericolo  e la    Polizia   cantonale  in  di incidente   chimico;  d)  alla  SPAAS  le    notifiche  di    cui  all’art.  12  del  presente   regolamento,  nonché  le    altre  previste   dall’art.  12  OTRif;  e)  i  costi   d’esecuzione  dei  controlli  dell’autorità  o dei  suoi  ausiliari;  f)   la massima  diligenza  imposta  dalle   circostanze  nelle  attività  di ricezione,  stoccaggio   e  dei  rifiuti,  tenendo   conto,  in    particolare,  della   compatibilità   chimica  degli  stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   beneficiario  è inoltre  soggetto   alle   prescrizioni  dell’Ordinanza  sulla  protezione  contro  gli  incidenti  rilevanti  (OPIR)  nella    misura    in  cui  siano    superati  i   quantitativi  soglia    di  rifiuti  speciali  previsti  dall’allegato  1.1.    OPIR  oppure    se,    in  base  al  suo  potenziale  di  pericoli,  esso  può  danneggiare  seriamente  la    popolazione  o   l’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  in  ogni  caso    riservate  le  disposizioni  federali  e  cantonali    in  materia  di  protezione  dell’ambiente  e   segnatamente  quelle  previste  dalla  Legge  sulla    protezione  dell’ambiente  (LPAmb),  dall’Ordinanza  concernente  l’esame  dell’impatto   sull’ambiente  (OEIA),  dall’Ordinanza  traffico  dei  rifiuti  (OTRif),    come    pure  quelle  della    Legge  edilizia  cantonale    del  13    marzo  1991  e  del  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia
                            Art.  11  1  A  garanzia  della  copertura  dei  costi    di  smaltimento  dei  rifiuti  in  caso  di  cessazione  dell’attività  o   di    estinzione  dell’autorizzazione,   l’impresa   di smaltimento  è   tenuta  a   costituire  a   favore  dello  Stato  delle  adeguate  garanzie   sotto   forma  di    fideiussione   solidale  o   garanzia  bancaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  della  somma    garantita  è  fissato  nell’atto  di  autorizzazione  tenuto    conto    del  tipo  e   della  quantità  dei  rifiuti  smaltiti  e stoccati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  12  Il   beneficiario  dell’autorizzazione  è responsabile  a   titolo  esclusivo   per  ogni  danno  provocato  a  terzi  o   all’ambiente   derivante  dalla   ricezione,  dal  trattamento  o   dallo  stoccaggio  dei  rifiuti  speciali  o  soggetti  a   controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifiche  di  ricezione  e di consegna  a   terzi  Art.  13  1  Le  imprese  di    smaltimento   trasmettono  alla  SPAAS  entro  trenta   giorni   lavorativi   dalla   fine  di  ogni   trimestre  le    notifiche   di    ricezione  dei  rifiuti  speciali  ed   entro  trenta  giorni  lavorativi  dalla  fine   di  un  anno  di    esercizio  le    notifiche   di ricezione  e   di    consegna  a   terzi   degli  altri  rifiuti  soggetti   a   controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   notifiche   devono   essere  inoltrate  tramite  iscrizione  diretta  nell’apposita  banca  dati   elettronica  veva-  online.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinnovo  dell’autorizzazione  Art.  14  1  La  domanda  di    rinnovo  dell’autorizzazione   va inoltrata   alla   SPAAS  almeno  tre   mesi  prima  della  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda  deve    essere  corredata  da  una  relazione  tecnica  aggiornata    e   stilata    conformemente  all’art.  7 cpv.  1   nonché  da  un’attestazione  municipale  sulla  conformità  delle  costruzioni  e   degli  impianti  alle  prescrizioni  del  diritto  edilizio  e   pianificatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseguenze  in  caso  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mancato  rispetto  dell’autorizzazione  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  di  gestione    di  un  impianto  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  o   soggetti  a  controllo  può  essere  revocata  in qualsiasi   momento,  qualora:
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.   abrogato  dal   R    18.12.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  453;   precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                120.
                            a)  ha  commesso  delle  gravi  infrazioni   alla   legislazione   ambientale  o ha   violato  una  o  condizioni   dell’atto  di autorizzazione;  b)   speciali  o soggetti  a   controllo  sono  stati   trattati  o   eliminati  in    modo  non  conforme  ai metodi  o consegnati   a   imprese   di    smaltimento   non   autorizzate;  c)   stati  miscelati  o   diluiti  rifiuti  speciali   senza  l’apposita  autorizzazione;  d)    ha  accettato  rifiuti  speciali  o    soggetti  a    controllo  non  contemplati  nell’atto  di  e)  limite  di  rifiuti  speciali    o   soggetti  a   controllo  in  deposito    stabilite  dall’autorizzazione  state  superate;  f)  ha   omesso  ripetutamente  di    inoltrare  tempestivamente  le    necessarie  notifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    revoca    dell’autorizzazione  è   immediatamente  esecutiva  e   non  conferisce  al  beneficiario    alcun  diritto  di    risarcimento  o   indennizzo  di    qualsiasi  natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    sanzioni  penali   previste  dalla   LPAmb  e   dalla   LPAc.  Capitolo   quarto  Disposizioni   varie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Miscelazione  e   diluizione  di  rifiuti  speciali  Art.  16  La  domanda     di   autorizzazione     a  miscelare  o  diluire  rifiuti  speciali  deve  essere  accompagnata  da:  a)   descrizione  dei   vantaggi  derivanti  dalla   miscelazione  o diluizione;  b)  scritto  dell’impresa  che  smaltirà   i  rifiuti  speciali  miscelati  o   diluiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  17  Le  imprese    che    ricevono  ai  fini  dello    smaltimento    rifiuti  speciali  o  altri  rifiuti  soggetti  a  controllo  e    che  al  momento  dell’entrata    in  vigore    del    presente    regolamento    sono  sprovviste  della  necessaria  autorizzazione   ai sensi  dell’OTRif,  devono  inoltrare  una  domanda  ai    sensi  dell’art.  7   entro  il  31  dicembre  2007.   Scaduto  infruttuoso  quest’ultimo  termine,  tali  imprese  non  saranno  più  ammesse  all’esercizio  di attività  di    smaltimento  di    rifiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Ottenuta  l’approvazione  federale  2  ,  il   presente  regolamento  è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi   ed  entra  immediatamente  in    vigore.  3  Pubblicato  nel   BU  2007  ,  591.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Approvazione  federale:  20  agosto   2007  -  BU  2007,  595.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata   in vigore:  28  agosto  2007  -  BU  2007,  595.