Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016
                            7.1.1.1.4  Decreto legislativo  concernente lo stanziamento di un credito quadro  di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare  quali alloggi turistici per il periodo 2013  -  2016  (del 18 dicembre 2012)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E  CANTONE TICINO  visto il messaggio 5 settembre 2012 n. 6679 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con il presente decreto si intende promuovere, attraverso la concessione di sussidi, il  recupero di rustici meritevoli di conservazione, comprese le  migliorie a rustici già riattati, da locare  quali alloggi turistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  rustico  si  intendono  tutte  le  costruzioni  residue  delle  attività  rurali  -  contadine,  collegate  con  l’uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni co  ntadine) inserite in un  contesto   territoriale   nel   quale   esse   rappresentano   una   componente   importante   ai   fini   di  qualificarne il carattere di paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare esso persegue i seguenti scopi:  a)  aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente in  crementare il turismo di soggiorno;  b)  creare possibilità di reddito complementare;  c)  agevolare il mantenimento della proprietà;  d)  salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.  Art. 2  1  Possono essere concessi  sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  decisioni  relative  al  sussidio  sono  esaminate  sulla  scorta  del  preavviso  di  una  speciale  Commissione consultiva multidisciplinare istituita dal Consiglio di Stato.  del sussidio  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  massimo  è  pari  al  40%  dei  costi  di  costruzione  compresi  quelli  per  l’arredamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi  di  costruzione  sono  calcolati  in  ragione  di  un  importo  massimo  di  fr.  35  '  430.  –  per  posto  letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustic  o.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo massimo è adeguato all’indice dei costi della costruzione della città di Zurigo riferiti al  mese di ottobre.  condizioni  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  beneficiare  del  sussidio  solo  i  rustici  accessibili  convenientemente  e  che  risultano   situati   ad   u  na  distanza  massima  di  30  minuti  a  piedi  dall’ultimo  punto  stradale  raggiungibile  con  normali  mezzi  di  trasporto  su  strada  (esclusi  i  fuoristrada)  o  dalla  stazione  del  treno  o  dalla  stazione  di  arrivo  di  impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto  di  persone  con  concessione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le richieste di sussidio sono inoltrate all’istanza esecutiva competente prima dell’inizio dei lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza esecutiva competente, in casi particolari sufficientemente motivati e premesso che sia  già stata rilasciata la licenza  edilizia, può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori impregiudicata la  decisione  di  concessione  del  sussidio;  in  assenza  di  tale  autorizzazione  non  sono  computate  le  spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  lavo  ri  devono  essere  conclusi  entro  3  anni  dalla  notifica  della  decisione  di  sussidio.  Il  versamento del sussidio avviene dopo il collaudo dei lavori e relativo rapporto da parte dell’istanza  esecutiva competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’istanza  esecutiva  competente  può  versare  ac  conti   sui   sussidi   concessi   a   dipendenza  dell’avanzamento  dei  lavori  e  a  condizione  che  sia  già  stata  stipulata  la  convenzione  di  cui  all’articolo 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Il  versamento  del  sussidio  è  vincolato  alla  sottoscrizione  di  una  convenzione  tra  il  p  roprietario del rustico e l’Ente turistico locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convenzione  disciplina  la  messa  a  disposizione  del  rustico  quale  alloggio  turistico  durante  almeno 8 mesi all’anno, comprese entrambe le stagioni turistiche, per una durata di 12 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il proprietario  deve certificare di collaborare fattivamente nella messa sul mercato del rustico, con  un’agenzia professionale del settore. L’agenzia professionale che opera  nell’ambito del presente  decreto deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:  a)  è isc  ritta al registro di commercio svizzero;  b)  promuove e diffonde i rustici sul mercato turistico;  c)  dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici;  d)  dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l’oc  cupazione  del  rustico;  e)  collabora con l’Ente turistico locale per la messa sul mercato del rustico e gli trasmette il  conteggio dettagliato dei pernottamenti;  f)  volge  le  mansioni  di  notifica  degli  ospiti  alla  polizia  secondo  i  disposti  della  legislazio  ne  in  materia;  g)  si  impegna  a  garantire  le  usuali  prestazioni  di  servizio  alla  clientela  nei  casi  di  locazione  di  alloggi turistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La convenzione è sottoposta alla ratifica dell’istanza esecutiva competente.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Senza  il  consenso  dell’istanza esecutiva competente i rustici sussidiati non possono  subire  modifiche  alla  destinazione  prevista  dal  presente  decreto  durante  il  periodo  di  12  anni  ai  sensi dell’art. 5 cpv. 2 del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il proprietario deve assicurare il rustico  contro l’incendio e i danni delle acque in modo adeguato,  provvedere alla normale manutenzione e onorare tutti gli altri impegni per oneri correnti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’alienazione del rustico posto al beneficio dei sussidi previsti dal presente decreto è di regola  esclusa  , sintanto che sussista l’obbligo di mantenere la destinazione prevista. In casi particolari  l’istanza esecutiva competente può concedere deroghe, fissando le modalità e l’entità del rimborso  del sussidio percepito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  restrizioni  di  cui  al  presente  decre  to  vengono  menzionate  a  Registro  fondiario  su  richiesta  dell’istanza esecutiva competente quale limitazione di diritto pubblico sulla proprietà.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  enti  turistici  locali  promuovono,  in  collaborazione  con  le  agenzie  professionali,  la  commercializzazione dei rustici e collaborano con l’Istituto di ricerche economiche; in particolare  essi  lo  informano  periodicamente  sull’occupazione  dei  rustici  ed  eventuali  modifiche  alla  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ente ticinese per il turismo si  occupa della commercializzazione e della promozione dei rustici  sui mercati svizzeri ed esteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Istituto di ricerche economiche allestisce annualmente un rapporto di monitoraggio dell’utilizzo  degli aiuti erogati con il presente decreto all’attenzione d  ell’istanza esecutiva competente entro il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 febbraio dell’anno seguente.  restituzione  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza  esecutiva  competente  può  revocare  le  prestazioni  concesse  in  virtù  del  presente  decreto  rispettivamente  ordinarne  la  restituzione  totale  o  pa  rziale, con l’aggiunta degli  interessi, in particolare qualora:  a)  per  il  loro  ottenimento  siano  state  fornite  informazioni  false  o  inesatte,  od  occultati  fatti  determinanti per la loro concessione;  b)  non  siano  più  adempiute  le  condizioni  o  gli  obblighi  s  tabiliti  dal  decreto  o  fissati  dalla  decisione che assegna i sussidi, dalla licenza edilizia e dalla convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obbligo di restituzione si estingue dopo 12 anni dalla ratifica della convenzione.  Art. 9  1  Allo  Sta  to compete, a garanzia dell’obbligo di restituzione dei sussidi, un  diritto di  ipoteca  legale  e  prevalente  giusta  l’art.  836  CC,  da  iscrivere  a  Registro  fondiario  su  istanza  dell’istanza esecutiva competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo  scopo  di  favorire  il  credito  ipotecario  e  su  richiesta  motivata  del  proprietario  del  rustico  ipotecato l’istanza esecutiva competente può concedere la postergazione dell’ipoteca.  Art. 10  Per  il  resto  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  capitolo  III  della  legge  sui  suss  idi  cantonali del 22 giugno 1994.  esecutiva competente  Art. 11  Il Consiglio di Stato è l’istanza esecutiva competente per l’applicazione del presente  decreto.  di diritto  Art. 12  Contro  le  decisioni  prese  in  applicazione  del  presente  decreto  è  dato  ricorso  al  Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione.  Art. 13  Per  l’applicazione  del  presente  decreto  è  stanziato  un  credito  di  fr.  2.0  milioni  nel  periodo 2013  -  2016.  ata  in vigore e durata  Art. 14  Tra  scorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato  nel BU  2013  , 86.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 8 febbraio 2013  -  BU 2013, 86.