Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico
                            Legge  cantonale  di  applicazione  della  legge   federale  sull’approvvigionamento elettrico  (LA-LAEl)  (del  30  novembre  2009)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  8   luglio  2009  n.    6249  del  Consiglio  di    Stato,  -  il  rapporto  di  maggioranza  17  novembre  2009  n.  6249R1    della  Commissione  speciale  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente  legge  definisce  i   comprensori  dei  gestori    di  reti  elettriche    su  territorio  cantonale  e   stabilisce  i  provvedimenti  per  armonizzare    eventuali  divari  sproporzionati  dei  tariffari  sul  territorio  cantonale   ai    sensi  degli  art.  5   cpv.  1-4  e   14  cpv.  4   LAEl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cooperazione  intercantonale  Art.  2  Se  necessario,  il  Cantone  collabora  con  gli  altri  Cantoni  nell’ambito  dell’approvvigionamento  elettrico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centro  tecnico   di  competenza  Art.  3  1  Il  Consiglio  di  Stato,  in  collaborazione  con  gli  operatori  ticinesi  attivi  nella    gestione  delle  reti    elettriche    in  Ticino,  costituisce  un    Centro  tecnico  di  competenza  (CTC),    composto  di  rappresentanti  delle   aziende,  quale  punto  di  contatto   con  Swissgrid  ed  altri  enti  nazionali   o esteri  attivi  nel  campo  della   gestione  delle  reti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    CTC  ha    il   compito  di  curare  gli  interessi    degli    operatori  ticinesi    attivi  nella    gestione  delle  reti  elettriche  in    Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato    emana  il   relativo  regolamento  in  cui  vengono    stabiliti  la  composizione  e    i  compiti  del  CTC.  Capitolo  II  Comprensori   Di  Rete
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  dei  comprensori  e   gestione  delle   reti  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  territorio   cantonale  è   integralmente  suddiviso  in    comprensori  di rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comprensori  di  rete  corrispondono    a  quelli  attuali,  sulla  base  della    situazione  esistente  al  31  dicembre  2008  in    materia  di gestione  delle  reti  elettriche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’Azienda  elettrica  ticinese   è   assegnato  un  comprensorio  speciale  che   si    estende  alle   opere   e   ai  cantieri  propri  del  Cantone,  agli  impianti    delle    Strade  nazionali  come  pure  ad    importanti  opere  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di cambiamenti  dei  rapporti  di    gestione,  rispettivamente   di proprietà   delle   reti,  come   pure  attribuzione  al  comprensorio.     I    gestori  e  i   proprietari  devono  comunicare  immediatamente  all’autorità  cantonale  tutti   i  cambiamenti  riguardanti  l’esercizio  e   la proprietà   della  rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Cantone    pubblica  un  piano  indicante  i   rapporti    di  gestione  e    di  proprietà  delle  reti  sul  suo  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    Cantone  favorisce    i  progetti  tendenti  al  riordino  della  gestione    e  della  proprietà  delle  reti,    nel  rispetto  dei  principi  di    efficienza  e   di    razionalità.  Capitolo   III  Obbligo  di allacciamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  dell’allacciamento  Art.  5  Nei  rispettivi  comprensori,  i  gestori  di  rete    devono  garantire  l’allacciamento  alla    rete  elettrica  di    tutti  i  consumatori  finali  e   di    tutte  le imprese  generatrici  di    energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fuori  comprensorio  Art.  6  1  Sulla  base    di  una  ponderazione  globale    degli    interessi,  il  Consiglio  di  Stato  può  obbligare  i  gestori   di rete   ad  allacciare  alla  rete   anche  consumatori  finali  ed   imprese  generatrici  di  energia  elettrica  fuori   del   proprio  comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   in cui  un  consumatore   finale  o   un’impresa  generatrice  di    energia  elettrica  siano  allacciati  alla  rete  da  un  gestore    di  rete    diverso    dal  gestore    di  rete    designato  per  il   loro  comprensorio  di  ubicazione,  quest’ultimo  è liberato  dall’obbligo  di    allacciamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fuori  delle  zone   edificabili  Art.  7  1  Fuori  delle  zone  edificabili    e  qualora    non  vi  ostino  importanti  motivi  legati  alla  pianificazione  del  territorio,  i  consumatori  finali  devono   essere  allacciati  alla   rete  se:  a)  ragioni  tecniche     ed  economiche  non  può  essere     da  loro  preteso  un  auto  b)   è   tecnicamente  possibile,  economicamente  sopportabile  e   complessivamente  per  il gestore  di rete;  c)  o   l’insediamento  sono  abitati  tutto   l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi   di allacciamento  sono  di    regola   a   carico  dei  consumatori  finali  e   delle  imprese   generatrici  di  energia  elettrica.  Per    giustificati  motivi,  i  costi  possono  essere    ripartiti    fra  il   gestore  di  rete  e  i  consumatori  finali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controversie
                            Art.  8  Le  controversie    in  materia    di  allacciamento  sono  deferite  al  Consiglio    di  Stato,  per  quanto  non   rientrino  nelle  competenze  della   Commissione  dell’energia  elettrica   (ElCom).  Capitolo  IV  Tariffe  per  l’uso   della  rete
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Armonizzazione  delle   tariffe  Art.  9  1  Per    ogni    livello    di  tensione  a   cui    sono  allacciati  consumatori  finali  e   consumatori  fissi  finali,  l’Azienda  elettrica  ticinese  e   i  distributori  elaborano  congiuntamente  una  griglia  tariffale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    griglie  tariffali    vengono  applicate    da  ogni  azienda  con  i   rispettivi  importi.  In  caso    di  inadempienza,  l’applicazione  della   griglia  tariffale  è   assicurata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    particolarità,  incluse  le  soglie    massime  dei  tariffari  di  rete,  vengono    definite  in  un    apposito  regolamento,  adottato  dal  Consiglio  di Stato  su  proposta  del   CTC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  dei   gestori  Art.  10  I  gestori  delle  reti  di    distribuzione  devono:  a)  i  loro  conti  in    modo  chiaro  e   trasparente;  b)  a disposizione  del  CTC   tutti  i  dati  necessari   alla  verifica  e alla  comparazione  dei  costi  territorio  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ulteriori  provvedimenti  Art.  11  Il   Consiglio  di  Stato,  sentito    il   CTC,  può  ordinare  misure  tecniche  o  strutturali  atte  a  migliorare  l’efficienza  di  tutte  le  reti  di  distribuzione  (interregionali,  regionali  e  locali)    nonché  a  Capitolo   V  Uso  del  suolo   pubblico   e   tributi
                        
                        
                    
                    
                    
                Privative
                            Art.  12  I  Comuni  non  possono  prevalersi  del   diritto  di    privativa,  ai sensi   dell’art.   1 LMSP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,   per  la  fornitura  dell’energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessioni
                            1    Adesso  art.  192a  della  legge  organica  comunale  del  10  marzo  1987  (LOC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone     o  i   Comuni,     se   compatibile     con  la   destinazione     generale,     devono  esercizio  lungo  le  strade  pubbliche  le  linee    e    le  istallazioni  necessarie  alla    fornitura  di  energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    prima  concessione    ha  una  durata  di  5   anni    e   potrà  essere    rinnovata  alla  scadenza  per  una  durata  massima  di    20  anni  e così  di    seguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   costruzione,  la    manutenzione   e   l’esercizio  della   rete  devono  garantire  un  approvvigionamento  di  energia  elettrica  sicuro,   affidabile   e   sostenibile   a tutti  i  consumatori   che   ne   hanno   diritto  in  virtù  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  violazione    della    legge  o    della    concessione,  in  particolare  in  caso    di  prestazioni    non  conformi,  il   Cantone  o   i  Comuni  possono  disdire  la    convenzione  con   un   preavviso  di    un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   convenzioni  stipulate  dai  Comuni  e la loro   disdetta  devono  essere  approvate  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cooperazione  fra  Comuni   e   gestori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  13a  4  1  I  proprietari    e  i   gestori  di  rete    sono  responsabili  di  ogni  danno    cagionato    dalla  costruzione  o   dall’esercizio  degli  impianti   elettrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  adottano  tutte  le  disposizioni  necessarie  per  liberare  il    Cantone    e  il    Comune    da  ogni  responsabilità  e   assumono  i  costi  di eventuali  liti giudiziarie.  Art.  13b  5  1  I  Comuni   consultano  i  gestori  di  rete  in  sede  di  revisione  della  pianificazione  locale   e  cooperano  con  essi   nell’ambito  dei  lavori  di    costruzione  di    strade,   piazze,  marciapiedi  o altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    modifica  delle  linee  o    degli  impianti    del  gestore,  che    dovesse  essere  richiesta    dall’uso  del  suolo  pubblico,  deve  essere    eseguita  dal  gestore  a  proprie  spese.  Resta  riservata  una  diversa  ripartizione  per  ragioni  di    equità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscatto
                            Art.  13c  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla    scadenza  della  concessione    d’uso,  il   Comune  o    più  Comuni  assieme  possono  assumere  in    proprio  la    gestione   della   rete.   Il   riscatto  può  essere  chiesto  con  preavviso   di    due  anni,  salvo  diversa  disposizione   delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale  scopo   il   Comune  o più  Comuni   assieme   hanno   il diritto   di chiedere   l’anticipata  immissione  in  possesso    degli  impianti  almeno  un  anno  prima  della    scadenza    della  concessione  d’uso.  Il  riscatto  può    inoltre  essere  chiesto    quando  sia    trascorso  un    terzo    della  durata  complessiva  della  concessione  con  un  preavviso  di    due  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    riscatto  della  rete  di  distribuzione  di  energia  elettrica  potrà  avvenire  solo  previo  esame  e  consenso  del  Consiglio   di    Stato,  che  dovrà  determinarsi   sulla  modifica  del  comprensorio  di    rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’indennità    di  riscatto    si  applicano  per  analogia  le  disposizioni  sul    riscatto  delle  concessioni  previste  dal  Capitolo   III    della  Legge   organica   comunale,  salvo  diversa  disposizione  delle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   contestazioni  sul  riscatto,  sulla  relativa  indennità  e   sull’anticipata   immissione  in    possesso  sono  decise  dal    Tribunale  delle  espropriazioni,    contro  la  cui  decisione  è    dato    ricorso  al  Tribunale  amministrativo  ai    sensi  della  legge   di espropriazione  dell’8  marzo  1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  7  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  concessione  dell’uso  speciale    delle    strade  pubbliche  cantonali  e    comunali,  il  Cantone  e   i  Comuni  riscuotono  una  tassa  a   carico  dei  gestori  di rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa    tassa  viene    calcolata  sulla  base  della    superficie  stradale,  moltiplicata  per  una  tassa  annuale  metrica  compresa  fra  0.8  e   1.1  fr./mq,  ed  è   valida  per  tutto  il   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale    superficie  dei  beni  cantonali  e  comunali  viene  accertata  e  adeguata  dal  competente  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  regole  specifiche    per  la  definizione  della  superficie  dei  beni  cantonali  o   comunali  del  demanio  artificiale    d’uso  comune  (strade    pubbliche,  piazze,  posteggi    ecc.),  così  come  la  tassa  metrica  annuale  di    cui   al    capoverso  2,    saranno  definite  dalle  disposizioni  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  modificato  dalla  L 4.11.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dalla  dalla   L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  81  precedente  modifica:BU   2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                585.
                            5    Art.  introdotto   dalla   L19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dalla   L19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   81.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   4.11.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU   2013,  585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 4.11.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Computo  della  tassa  ai consumatori  finali  Art.  14a  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassa  di  concessione  può    essere  computata  ai  consumatori  finali    secondo    le  disposizioni  della  LAEl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    garanzia  dell’equità  di  trattamento,    l’addossamento    al  finale  deve  avvenire  in  maniera  uniforme    su  tutto  il   territorio  cantonale.  Eventuali  differenze    fra    i   comprensori  di  rete  dovranno  essere   pareggiate  dai   gestori  stessi  tramite  adeguati  sistemi  compensativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità,   il   sistema  di  computo  e   i  limiti  dell’addossamento  ai  consumatori   finali   sono  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  contrattuali  Art.  14b  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Rimangono  riservate  eventuali     altre  prestazioni  del  gestore  di  rete  disciplinate  contrattualmente  con  i  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste    prestazioni  devono  essere  esposte  separatamente  e    devono  essere  conformi  al  diritto  federale.  Capitolo  VI  Disposizioni  penali,  attuazione  surrogatoria  e rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contravvenzioni    alla    presente  legge,  al  regolamento  e  alle  decisioni  rese  in  applicazione  delle  relative  disposizioni  sono  punite  con  una   multa  fino   a   100’000.--   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   negligenza,  il   tentativo,  l’istigazione  e   la    complicità   sono  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La     multa  è  inflitta  alla     persona  giuridica  se  gli   effetti  delle  contravvenzioni  ricadono  su  quest’ultima.  Resta  riservata  la    punibilità  degli  organi   della  persona  giuridica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’azione  penale  per   le contravvenzioni  e   la    relativa  pena  si    prescrivono  in    due   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni   in  materia  di contravvenzioni  sono  di  competenza   del  Consiglio  di Stato  secondo  la  legge  di    procedura  per  le    contravvenzioni  del  19  dicembre  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attuazione  surrogatoria  Art.  16  Il   Consiglio  di    Stato   può  disporre  l’esecuzione  surrogatoria  a spese  del  responsabile   e,  per  quanto  necessario,  ordinare  il ripristino  della  situazione  originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  17  11  1  Le  contestazioni   derivanti  dall’applicazione  della  presente   legge  sono  decise   in  via  di  ricorso  al    Consiglio   di Stato.  Sono  riservati   l’art.   13   c   cpv.   5 e   le    disposizioni  di diritto  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013   (LPAmm).  Capitolo   VII  Disposizioni  finali,  norme  transitorie   e   entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  di  esecuzione  Art.  18  Il   Consiglio  di Stato   adotta   le    necessarie   disposizioni  esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Griglie  tariffali  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  griglie  tariffali  di cui  all’art.  9   della   presente  legge  devono  essere   elaborate   entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  agosto  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  contrario,  vengono  allestite   dal  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concessioni  di  aziende  Art.  20  12  Tutte  le  concessioni    di  aziende  che  forniscono  energia    elettrica    decadono  con  la  completa  liberalizzazione   del  mercato  ai    sensi  della  LAEl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  altre  leggi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   4.11.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014   -  BU  2013,  585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   4.11.2013;   in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L    19.11.2018;  in  vigore    dal  1.7.2019  -   BU  2019,    81;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   4.11.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  La  modifica  del  diritto  vigente  è   disciplinata  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  22  1  Trascorsi  i   termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,    la  presente    legge  viene  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e degli  atti  esecutivi   ed  entra  in    vigore  retroattivamente  il  1°  gennaio  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  articoli  13,  13c  e   14  cpv.  1   entreranno  in    vigore   con  la completa  liberalizzazione   del  mercato.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fino   al    31   dicembre   2013  i  Comuni,  per  il   tramite  dei  gestori  di    rete,  riscuotono  un  tributo  sull’uso  delle  reti  di    distribuzione:  a)  dei  consumatori  fissi  finali  e   dei  consumatori  finali  pari  a 2   cts/kWh  fino  a   un   consumo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  MWh;  b)  dei  consumatori  finali   pari  a   1   cts/kWh   per   la    parte  di    consumo  eccedente  i 100  MWh  fino  a   un  massimo  di 5   GWh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Fino    al  31  dicembre  2013,  rimangono    riservate    eventuali  altre  prestazioni    del  gestore    di  rete  disciplinate  contrattualmente  con  i    Comuni.  Queste  prestazioni  devono  essere     esposte  separatamente  e devono  essere   conformi  al    diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Fino    alla  completa  liberalizzazione  del  mercato,    il    Cantone  e  i  Comuni  riscuotono,    tramite  decisione  formale,   una  tassa  a carico  dei  gestori  di    rete  per  l’uso  speciale  delle  strade  cantonali  e  comunali.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Fino   alla  completa   liberalizzazione  del   mercato  e fintanto  che   i  Comuni   non  hanno  proceduto  con  le  nuove    concessioni  ai  sensi  dell’art.    13  il   Comune  o  più  Comuni  assieme  possono  assumere  in  proprio  la  gestione  della    rete  e   far    valere  il  diritto  di  riscatto.    Si  applica  l’articolo  38  della  legge  sulla  municipalizzazione  dei  servizi  pubblici   del  12   dicembre   1907.  16  ,  17  Pubblicata  nel  BU  2010  ,  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dalla   L 4.11.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   585.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato   dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                585.
                            15  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.11.2013;  in vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  585.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  consultabile  in fondo   alla   legge   organica   comunale   del  10  marzo  1987  (LOC).