Legge sull’Azienda elettrica ticinese
                            Legge  sull’Azienda  elettrica ticinese  (LAET)  (del  maggio  2016)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  24  giugno  2014  n.    6953  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   rapporto  8   marzo   2016  n.    6953R  della   Commissione  speciale  energia,  decreta:  Capitolo   primo  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Natura  giuridica  e iscrizione  nel   registro   di commercio  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Azienda  elettrica  ticinese  è    un  istituto  cantonale  di  diritto  pubblico    indipendente  dall’amministrazione  dello  Stato,   avente  personalità  giuridica  propria  e   sede  a Bellinzona  1  ,   iscritto  nel  registro   di    commercio  con  la ragione  sociale   «Azienda  elettrica   ticinese».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Azienda   è   autonoma   a livello  di    organizzazione   e gestione;  essa   tiene  una  contabilità  propria  ed  è  gestita  in base   a   principi  economico-aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   Stato  ne  garantisce  gli impegni.  La   garanzia  non  si    estende  agli   impegni  di    società   affiliate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopi  e indirizzi  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Azienda  ha  per  scopi  principali  la  produzione,  il   trasporto   e   il   commercio  di  energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Azienda,   conformemente  alle  norme  della   legge  cantonale  sull’energia  dell’8  febbraio  1994  (LEn)  e  al  Piano   energetico  cantonale  (PEC),  concorre   all’attuazione  e   al coordinamento  delle  scelte  di  politica  energetica  cantonale,  alla  produzione  e alla   commercializzazione  di energia  elettrica,  di    gas  naturale  e   di    energie  da  fonti  rinnovabili;  promuove  l’uso  razionale  dell’energia  e   il   contenimento  dei  consumi,  la    differenziazione  nell’uso  dei  vettori  energetici,  nonché  le ricerche   e   le    sperimentazioni  in  materia   di    energie   da   fonti  rinnovabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Azienda    non  può    acquisire  quote  di  partecipazione  in  centrali  nucleari    e    centrali  elettriche  a  carbone  - in    Svizzera  e   all’estero  -  né  direttamente  né  indirettamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sul  totale  dell’energia  fornita,  l’Azienda  deve   poter  offrire  al    consumatore  finale  in    Ticino   una  quota  minima  del   90%  di energia  certificata  di    origine   rinnovabile  a prezzi  concorrenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
                            Art.  3  Per  adempiere  i  suoi   compiti   l’Azienda   dispone:  a)   capitale  di    dotazione  fornitole  dallo  Stato,  sul  quale  essa  dovrà  corrispondere  annualmente  Stato    un  interesse  pari  all’interesse    medio    pagato  dallo  Stato  nell’anno  corrente  per  la  del  suo  capitale;  b)   forze  idriche  che  lo Stato   decide  di utilizzare   in    proprio,  secondo   la    legislazione   cantonale  federale,  di  altri    impianti,  nonché  delle  quote    di  energia    provenienti  da  partecipazioni  del  c)   mezzi   e degli  impianti  propri,   come  pure  delle   quote  di    energia   provenienti   da   partecipazioni  Capitolo  secondo  Strategia  del   proprietario  e   vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strategia  del   proprietario  Art.  4  1  Il  Consiglio  di  Stato    definisce    in  un  documento  apposito,    d’intesa    con    il   consiglio  di  amministrazione  dell’azienda,  almeno   ogni  quattro  anni  gli  obiettivi   strategici  che  lo Stato   intende  perseguire,  in  coerenza  con  il  Piano    energetico  cantonale,  come  proprietario  dell’Azienda.  Su  questa  base    il    consiglio    di  amministrazione    dell’azienda  sviluppa  e  implementa  la  strategia  aziendale,  precisando  e   predisponendo  le    necessarie   risorse  finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sede  modificata  a    seguito  dell’aggregazione  del  Comune    di  Monte  Carasso    nel  nuovo  Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            denominato  Bellinzona   -  BU  2016,  227.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   dell’attuazione  degli  obiettivi  strategici  il   Gran   Consiglio:  a)  mediante  i  rapporti  che  gli sottopone  il Consiglio  di Stato,  sulla  realizzazione  di    detti  b)   al  Consiglio  di Stato  indicazioni  di  principio  per  definire  gli  obiettivi  strategici   adeguati   allo  dell’Azienda  e   prende  decisioni  genericamente   programmatiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consiglio  di    amministrazione  provvede  all’attuazione   degli  obiettivi  strategici,  riferisce  al    Consiglio  di  Stato  in    merito  al loro  raggiungimento  e gli  mette   a   disposizione  le    informazioni   necessarie  per  la  relativa  verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  riferisce  al  Gran  Consiglio,  in  sede    di  approvazione    dei  conti  aziendali,  sul  raggiungimento  degli   obiettivi  strategici  fissati  d’intesa  con  l’Azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  5  1  L’Azienda  è   posta  sotto   la    vigilanza  dello  Stato.  Il   Consiglio   di    Stato  esercita  la    vigilanza  diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato   esercita   la  vigilanza  mediante  l’esercizio  del  più  ampio  diritto  d’informazione  su  tutte  le    tematiche   inerenti  alla   strategia   aziendale  e   alla  gestione  dei  rischi,  nonché   di rilevanza  per  l’attività  dell’Azienda,    come  pure  per  il    tramite    del  controlling  finanziario  e  di  un  sistema  standardizzato  di    reporting   da  parte   del   consiglio   di amministrazione.   Questi  diritti  d’informazione  si  estendono  anche  alle  società  affiliate  e  partecipate  dall’Azienda,  purché    non  pregiudichino  gli  interessi  di    altre  imprese  partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  informa  annualmente  la    Commissione  del   controllo  del  mandato  pubblico  sugli  esiti  della  sua   vigilanza   diretta,  come  pure  ogni   qualvolta  questa   Commissione  ne   faccia   esplicita  richiesta.  La   Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico  può  chiedere   al    Consiglio  di Stato,   su  una  situazione  specifica,  di    essere   informata  direttamente  da  AET.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alta  vigilanza  Art.  6  1  Il  Gran  Consiglio,  per  il   tramite    della    Commissione  speciale  dell’energia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  per  essa  della  Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico,   esercita   l’alta  vigilanza  sull’Azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico  è   composta   da  un  membro  per  ogni  gruppo  parlamentare,  nominati  dal    Gran  Consiglio  fra  i  membri  della  Commissione  speciale  dell’energia  3  per  la    durata  della  legislatura.   Il   regolamento  disciplina  la    rieleggibilità,  la    decadenza  della  le  incompatibilità   della  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico   prende  conoscenza  dei  rapporti  del  Consiglio  di  Stato  sugli  esiti  della  vigilanza  diretta  e   riferisce  al    Gran  Consiglio,   nella  misura  compatibile  con  gli  interessi  dell’Azienda,  riservato    l’obbligo  al  segreto  d’affari  e    d’ufficio  dei  suoi  membri.    Alla  Commissione  è  pure  data    la  facoltà  di  consultare  la  documentazione  integrale    consegnata  dall’Ufficio  di    revisione  al    CdA  ai    sensi  dell’art.   14  della  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Gran  Consiglio,   previo  rapporto  della   Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico,  prende  atto  ogni  anno   del  rapporto   di    gestione  e   del  rapporto  di revisione;  approva  inoltre  il   conto  annuale,  esso  si  pronuncia  nel    contempo  anche    sulla  destinazione  dell’utile  e  sul  discarico  agli  organi  dell’Azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  impegni  straordinari  e   particolarmente  importanti  dell’Azienda  sono  soggetti,   previa  adesione  scritta  del   Consiglio  di    Stato,  all’approvazione  del  Gran  Consiglio  che  delibera  con   decreto  legislativo  non  soggetto   a   referendum.  Capitolo  terzo  Organi,  personale  e   responsabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  7  Gli  organi    dell’Azienda  sono  il  consiglio    di  amministrazione,  la  direzione  e  l’ufficio  di  revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di amministrazione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorità  di nomina,  composizione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ineleggibilità,  durata   in  carica,  capacità  di  deliberare  Art.  8  1  Il  consiglio  di  amministrazione  si  compone  di  7    membri  scelti  fra  cittadini  svizzeri  domiciliati  nel  Cantone;  è  nominato    dal  Consiglio  di  Stato  e   l’intero  consiglio  o   ogni  suo    singolo  membro  può  essere  revocato  in ogni   tempo  per  motivi   oggettivamente   fondati,  previa  informazione  della  Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri   del   consiglio   di    amministrazione  devono  garantire  indipendenza  e imparzialità.  Non  sono  eleggibili  o    devono  rinunciare  immediatamente    alla  carica  quando    si  trovano  in  questo    stato,  i  membri  del  Consiglio   di Stato  e   del  Gran   Consiglio,  i  funzionari  dello  Stato,   i  dipendenti  dell’Azienda,  i  magistrati  dell’ordine   giudiziario  eccettuati  i  giudici  di    pace,   i parenti  e i congiunti   in    linea  diretta,   i  coniugi,  i  partner  registrati,  i  conviventi  di  fatto,  i  fratelli  e    i  cognati  di  membri  del  consiglio  di  amministrazione  o di membri  del  Consiglio   di  direzione  dell’Azienda  e   le  persone  condannate  per  crimini  o   delitti  contrari  alla  dignità  della   carica.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non     sono     di  principio     eleggibili     nel  consiglio     di  amministrazione,  o   devono  rinunciare  immediatamente  alla  carica  quando    si  trovano  in  questo  stato,    i   membri  del  consiglio  di  amministrazione  o  dipendenti  di  società  o  imprese  che  esercitano  attività  nei  settori  della  produzione,  trasporto  o  del  commercio    di  energia  ovvero  di  società  o    imprese    che    svolgono  o  appartengono  a   gruppi   con   attività  in concorrenza  con  l’AET  o   con   una  società  da   essa   affiliata  o  partecipata.  Il   Consiglio  di  Stato  può  derogare  eccezionalmente  a  questi  criteri  se  l’elezione  è  sorretta  da    un    interesse    assolutamente  preminente  dell’Azienda;  in  caso  di  conflitto  di  interessi    il  membro  del  consiglio  di    amministrazione  si    astiene  dalla  discussione  e   dal  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consigliere  di Stato  a capo  del  Dipartimento  delle  finanze  e dell’economia  può  partecipare   a titolo  informativo  e   consultivo  alle  sedute  del  consiglio  di    amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  membri  del  consiglio  di    amministrazione  stanno  in carica  per  la    durata  di    tre  anni   con   scadenza  al  31  agosto;  i  membri  uscenti  sono  rieleggibili  fino  a   una  durata  massima  del  mandato   di    12  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  nomina  Art.  9  1  I  criteri   determinanti  per   la    nomina  nel  consiglio  di    amministrazione  sono  i seguenti:  la  formazione,  le  competenze    e    le  esperienze  professionali  specifiche    nel  campo    energetico  o  in  materia  di gestione  economico-aziendale,   la disponibilità  nonché   un’attività  irreprensibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    composizione  del  consiglio  di  amministrazione    deve  garantire    la  presenza  di  competenze  ed  esperienze  interdisciplinari   e complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazioni,  sedute,  capacità  di  deliberare   e   conflitti  d’interesse  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio    di  amministrazione  si  riunisce,    su  convocazione    del  presidente,  ogni  qualvolta  gli  affari  lo  richiedono  o   a   seguito  di  una  richiesta  scritta    e   motivata  di  un    membro  del  medesimo  o   del   direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio  di    amministrazione   può  validamente  deliberare  quando   sono  presenti   almeno  4 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  membro  del  consiglio  di  amministrazione  non  può  partecipare  alle    discussioni  e    al  voto  su  oggetti  che    riguardano  il   suo    interesse  personale,    quello  dei  suoi  parenti,  ai  sensi  della  legge  organica  comunale,  o  quello  di  persone  giuridiche  o    imprese  di  cui  è  beneficiario    economico,  amministratore  o dipendente,  ovvero  con  le    quali   è in relazione  d’affari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    decisioni  sono  adottate  a    maggioranza  dei  voti  dei  membri  presenti,  fatte    salve  contrarie  disposizioni  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Azienda;  in  caso  di  parità  dei  voti    decide  il  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio   di amministrazione  ha  le attribuzioni  inalienabili  e   irrevocabili  indicate  nell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            716a  cpv.  1   del   Codice  delle  obbligazioni,  sempreché  questa  legge   non  disponga  altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio  di    amministrazione  svolge  in particolare   le seguenti   funzioni:  a)  il   regolamento    per  la  gestione  e  l’organizzazione  dell’Azienda,  soggetto  a   ratifica  da  del  Consiglio   di Stato;  b)  le    direttive  interne  necessarie  all’attuazione   dello  scopo;  c)  sospende  e    revoca  il  direttore  nonché  i  membri  della    direzione  e  ne    stabilisce  la  d)  le    persone  che,  con  firma  collettiva,  vincolano   l’azienda  verso  terzi;  e)  un  revisore   interno;  f)  i  conti  preventivi  e   accorda  i  crediti  nei  limiti  delle  sue   competenze;  g)   alle  autorità  superiori   gli impegni  sorpassanti  le    sue   competenze;  h)  i  progetti   di convenzione  circa  la    costruzione  di    impianti   e   le partecipazioni,  riservato  prescritto  all’art.  6   cpv.  5;  i)  i  contratti  di  acquisto  e   di  vendita  dell’energia,  in  quanto  non  sono  delegati  ad    altri  l)   sul  rapporto  di    gestione,   i conti  annuali   e   il  bilancio,  all’attenzione  del  Consiglio  di    Stato,  quale,  previa  approvazione,   riferisce  al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
                            4    Cpv.   modificato  dalla   L   18.11.2019;  in    vigore  dal   24.1.2020   - BU  2020,  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  Gli  emolumenti   e le    indennità  spettanti  ai membri  del  consiglio  di    amministrazione   sono  fissati  dal  Consiglio  di  Stato  tenuto  conto  dei  criteri   invalsi  in  Svizzera  per  la  remunerazione   degli  organi  superiori   delle  imprese  statali  autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione  quale  principale  organo  operativo  dell’Azienda    ne  cura  la  gestione  conformemente  al regolamento  per  la gestione  e l’organizzazione  e   alle  direttive   interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione   istruisce  le    pratiche  di competenza  del  consiglio  di    amministrazione  e   formula   il   suo  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  di revisione  Art.  14  1  Il  consiglio  di    amministrazione,  in    accordo  con  il   Consiglio  di Stato,  nomina  una  società  di  revisione  abilitata    ad  analizzare  e   verificare  un    conto  di  gruppo  ai  sensi  dell’art.  963  seg.  del  Codice  delle   obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  di    tale  organo  sono  determinati   dagli  articoli  728  e   seguenti  del  Codice  delle  obbligazioni,  applicabili  per  analogia.    Esso  in  particolare  verifica  la  contabilità,  le  operazioni  di  gestione,  la  rispondenza  di    questa   con  le    decisioni   degli  organi  dell’azienda,  il   conto  economico  e   il   bilancio,  e  presenta  annualmente  il   suo  rapporto   al    consiglio   di    amministrazione  e   per  suo  tramite  al Consiglio  di  Stato.  I  membri  di  questo    ufficio  hanno  in  ogni  tempo    il   diritto  di  accedere  a  ogni  documento  aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  d’impiego  Art.  15  Il   rapporto  di lavoro   è   retto  dal  diritto  privato  nella  forma   di    una  convenzione  collettiva  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Precedenze  nelle  assunzioni  Art.  16  5  Nell’assunzione    del    personale,  la  direzione    dell’Azienda  elettrica    ticinese,  a    parità  di  requisiti  e   qualifiche  e   salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  deve  dare   la    precedenza   alle  persone  residenti,  purché  idonee  a occupare   il   posto  di  lavoro  offerto.  Essa  tiene  in  debita  considerazione  candidature  di chi   si    trova   in disoccupazione   o   al beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  giuridici  e   responsabilità  Art.  17  1  I  rapporti  giuridici  dell’Azienda  sono  retti   dalle   disposizioni  del  diritto  privato,  quando  le  leggi  federali   applicabili   non  li   assoggettano  imperativamente  al diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    responsabilità    dell’Azienda,  dei  suoi  organi    e   del  suo  personale  è   retta  dalle  disposizioni  del  diritto  privato.  Sono  in    particolare  applicabili  a   titolo  di    diritto   pubblico  suppletivo  gli  articoli  del  Codice  delle  obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  del  consiglio  d’amministrazione  devono  prestare  una  copertura  adeguata  per  la  responsabilità  civile  professionale;  il   Consiglio  di    Stato   per  regolamento  fissa  la    copertura  minima  e  le  modalità  della  stessa.  Capitolo  quarto  Principi  di gestione  aziendale  e   assoggettamento   fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rendiconto,  tenuta   della   contabilità  e destinazione   dell’utile  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio   dell’Azienda  si    chiude  al    31   dicembre   di    ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    cinque  mesi  dalla  chiusura  il   rapporto  di  gestione  e    il   conto    annuale  dovranno  essere  trasmessi  al    Consiglio  di    Stato,  previa  approvazione  del  consiglio  di    amministrazione  e dell’ufficio  di  revisione.  Entro  fine  settembre  il rapporto  di    gestione  e   il conto  annuale  dovranno  essere   sottoposti  al  Gran    Consiglio,  previa  approvazione  del  Consiglio  di  Stato  che  si  esprimerà    al  riguardo  con  relativo  messaggio  all’indirizzo  del  Gran  Consiglio.  Il   Gran  Consiglio    dovrà  esprimersi  entro  fine  febbraio  del  secondo  anno  successivo  alla   chiusura  dell’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Azienda   è   tenuta  ad  allestire   un  conto  consolidato  annuale  secondo  i principi  degli  articoli  963  e  seguenti  del    Codice  delle  obbligazioni,    applicabili  per    analogia.  Il  conto    annuale  è  allestito  conformemente  a raccomandazioni  contabili  adeguate  secondo  regolamento  aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   consiglio  di    amministrazione  costituisce  le    riserve  necessarie  per  un  adeguato   autofinanziamento  degli  investimenti  e    per  coprire  le  perdite    di  esercizi  sfavorevoli,  secondo  criteri  di  economia  aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    consiglio    di  amministrazione    riferisce  annualmente    sui  criteri    adottati  per  la  costituzione  o    lo  scioglimento  delle  riserve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’utile  rimanente  dell’Azienda,  risultante  dopo  l’assegnazione   alle  riserve,   è   devoluto   allo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 11.12.2018;  in vigore  dal  5.2.2019  -  BU   2019,  35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dalle  imposte,  compenso  e riparto  Art.  19  1  L’azienda   cantonale  è   esonerata   da  imposte  e   tasse  cantonali   e comunali   che  non   siano  quelle  di    concessione  e   di    esercizio,  riservato  il diritto  a un’indennità  di compenso  per  la    perdita  delle  imposte  comunali  su  impianti  assunti  o   costruiti  dall’azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  di    compenso  per  la    perdita  delle  imposte  comunali  è fissata  in    fr. 13.60  all’anno  per  kW  lordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  determina  nel  regolamento  i  criteri   per   la    fissazione  di questa  indennità   in    base  alla  produzione  massima  teorica,  alla    popolazione  residente  permanente  del    Comune  al  31  dicembre  dell’anno  precedente,  alle  stime   immobiliari  degli  impianti  di proprietà   dell’Azienda,  ai    salti  teorici  dei  corsi  d’acqua,  ai deflussi  naturali  misurati  alla  captazione  e   alle   lunghezze  di sponda   dei  corsi  d’acqua.  Capitolo   quinto  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  ricorso  Art.  20  Contro  le  decisioni  di  diritto  amministrativo  cantonale  dell’Azienda  è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  30  giorni   dall’intimazione   della  decisione.   Rimane  riservata  la  tutela  giurisdizionale  disciplinata  dalle  leggi   federali.  Capitolo  sesto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
                            Art.  21  Il   Consiglio  di Stato   emana  le    disposizioni  esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  22  La  legge  istituente  l’Azienda   elettrica  ticinese  del  25  giugno  1958  è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  Art.  23  1  Quale  interesse  medio  pagato  dall’Azienda  allo  Stato  per  la provvista   del  suo  capitale  di  dotazione  (art.  3   lett.  a)  fa    stato  l’interesse  pagato   al    31  dicembre  dell’esercizio  concluso  nell’anno  dell’entrata  in vigore  di    questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    computo  della  durata  della  carica  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  in  funzione    al  giorno  dell’entrata   in    vigore  di    questa  legge  (art.  8   cpv.  5)  è   effettuato   dal  giorno  dell’entrata  effettiva  in  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  revisori   nominati  dal  Gran  Consiglio  secondo  la    legge  abrogata  rimangono  in    carica   fino  al giorno  dell’entrata  in vigore  di    questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,   questa  legge  è pubblicata   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pubblicata  nel   BU  2016  ,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  8 luglio  2016  -  BU  2016,  329.