Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale
                            Legge  d’applicazione  della  legge  federale  sulla  politica   regionale  (del   22  giugno  2009)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  -  federale  sulla  politica  regionale  del  6   ottobre  2006;  -   sulla  politica  regionale   del  22  marzo  2007;  -  11  febbraio  2009  n.    6173  del  Consiglio  di    Stato;  -  12  maggio  2009  n.    6173R  /  6174R   della  Commissione  della   gestione  e   delle   finanze,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente    legge  ha  lo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  economico  attraverso  il  coordinamento  delle   politiche  settoriali   e   stimolando  l’innovazione,  la    creazione   di    valore  aggiunto  e  la  competitività  territoriale  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  2  La  politica  regionale  si    fonda  sui  seguenti  principi:  a)  sostenibile;  b)  economica  a   medio-lungo  termine  dei  progetti;  c)  pubblica  e   privata  al    finanziamento  dei  progetti;  d)  delle  politiche  settoriali;  e)   e   le    sinergie  tra  centri  urbani  e   periferie;  f)  transfrontaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programma  d’attuazione   della  politica   economica   regionale  e Convenzione  di programma  1  Art.  3  2  Il  programma  d’attuazione  della  politica  economica  regionale  e  la  Convenzione    di  programma  definiscono  i  contenuti,  le  priorità,  le  strategie  e   l’impegno  finanziario  del  Cantone    e  della  Confederazione  in    materia  di politica  regionale.  Capitolo   secondo  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Consiglio  di  Stato  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione   della  presente  legge  è   di    competenza  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  ha  in particolare   i  seguenti  compiti:  a)    approvare  e  aggiornare  il  programma  cantonale  d’attuazione  quadriennale,    quale  per  la  stesura  della  Convenzione  di  programma,  avvalendosi  della    collaborazione  del  strategico  per  la politica  regionale;  b)  e  stipulare  la  Convenzione    di  programma  con    la  Confederazione  sulla  base  del  cantonale  d’attuazione;  c)  la    conformità   della  Convenzione   di    programma  con  gli  altri  strumenti  di    pianificazione  cantonale  e   coordinare   le    varie  politiche  settoriali  cantonali;  d)  e  valutare    il   grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati    nella  Convenzione  di  e)   le    sinergie   e assicurare  la    necessaria   coerenza  tra  i progetti  sostenuti;  f)  le    zone   a   basso  potenziale  di    sviluppo  e   le    relative  strategie;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 11.12.2019;  in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  misure  che    consistono  nel  contribuire  al  finanziamento  degli  Enti  regionali  per  lo  e    alle  piattaforme  tematiche,  nel    concedere  sussidi  e  nell’aggiudicare  commesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  h)  i  termini  e le    modalità  di    presentazione  dei  progetti;  i)  bandi  di    concorso  per  progetti  particolari;  l)  la    collaborazione   fra  tutte   le autorità   incaricate  dell’esecuzione  della  presente   legge;  m)  il   gruppo  strategico  per  la politica  regionale   e   la commissione  consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  altre   autorità  Art.  5  Collaborano  nell’applicazione  della  presente  legge:  a)  tramite  gli  Enti  regionali  per  lo sviluppo;  b)  regionali  per   lo    sviluppo;  c)  strategico  per   la    politica  regionale;  d)   tematiche;  e)  consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enti  regionali  per   lo  sviluppo  Art.  6  1  Gli  enti  regionali  per  lo sviluppo   (ERS)  sono  costituiti  dai  Comuni,   eventualmente   con   la  partecipazione  di altri  enti  pubblici  o   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  determinano  la  forma  giuridica  pubblica  o  privata    e  l’organizzazione  degli  ERS,  garantendo  un’equa  rappresentanza   delle   diverse  componenti  territoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio    di  Stato    riconosce  gli  ERS  il  cui  comprensorio  è    coerente  con  le  regioni  funzionali  individuate  dal  Piano  Direttore  attorno  ai    quattro  agglomerati  urbani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  hanno   in    particolare  il   compito  di:  a)     all’allestimento  e  all’aggiornamento     del  programma  cantonale     d’attuazione  b)  il   potenziale  economico   e territoriale  della  regione;  c)  ambito  regionale  di  confronto,    coordinamento  e  ricerca  del  consenso    per    la  di progetti  e   servizi;  d)    con  il  Cantone    nell’applicazione  della  presente  legge,  in  sintonia  con    gli  indirizzi  politiche  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agenzie  regionali  per   lo sviluppo  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  agenzie  regionali   per  lo    sviluppo  sono  costituite  dagli  ERS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  hanno  in particolare   il   compito  di:  a)  operativamente   al    raggiungimento   degli  obiettivi   del  programma   d’attua  zione  della  economica  regionale  e   della  Convenzione  di    programma;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  b)  concepire,  coordinare   e sostenere  programmi  e   progetti;  c)  gli  impulsi  dei  centri  e   concretizzarli  a beneficio  della  regione;  d)  funzione  di    sportello  regionale  per  l’applicazione  della   presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppo  strategico  per  la politica  regionale  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gruppo  strategico  per   la politica  regionale  è   composto  da  rappresentanti  del  Cantone,  degli  ERS   e   da  esperti  tematici,  nominati  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  ha  in particolare   il   compito  di:  a)     all’allestimento  e  all’aggiornamento     del  programma  cantonale     d’attuazione  b)  il   coordinamento  delle   iniziative  degli  ERS;  c)   le piattaforme  tematiche;  d)  annualmente  il  grado  di   raggiungimento  degli  obiettivi  della  Convenzione  di  e)  l’attuazione  delle  misure  di    politica  regionale  cantonale   complementari  alla   politica  della   Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforme  tematiche  Art.  9  Le  piattaforme    tematiche,  composte  da  esperti  vari  campi    d’attività  relativi  alla  Convenzione  di    programma,  hanno  il   compito  di    individuare  e   attuare   modalità  operative  specifiche  volte  a   raggiungere   i  relativi  obiettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dalla  L 11.12.2019;  in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dalla  L 11.12.2019;  in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  agenzie  regionali  per  lo    sviluppo,  nominati  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  il compito  di    esprimere  un  preavviso  sulla  concessione  dei  sussidi.  5  Capitolo   terzo  Misure
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  11  6  1  Le  misure    federali  possono  essere  adottate  unicamente  per    progetti  conformi  alla  Convenzione  di    programma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  cantonali  possono   essere  adottate   per  progetti  conformi  al    programma   d’attuazione  della  politica  economica  regionale  o   alla   Convenzione  di    programma  e   devono   essere  almeno   equivalenti  agli  aiuti  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  agli  Enti  regionali   per  lo  sviluppo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  12  8  Il  Cantone  concede,  per    il   tramite    di  una  convenzione  di  sussidiamento,  agli  ERS  riconosciuti  un  sussidio   per   le    spese  dell’agenzia  per  lo    sviluppo  regionale   relative   allo   svolgimento  dei  compiti   attinenti  alla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  alle   piattaforme  tematiche  9  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  Cantone  può   concedere  alle   piattaforme  tematiche  sussidi   in    base  ad   un   contratto   di  prestazione  o   a   un  mandato  specifico  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  a   progetti  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  possono  essere  adottate  per  preparare,  eseguire  e  valutare  progetti  o  programmi  che:  a)  lo    spirito   e   le    attività  imprenditoriali;  b)   la capacità  di    innovazione;  c)  le  potenzialità  endogene  e   creano  o   migliorano  sistemi  per  la  produzione  di  valore  d)  la  collaborazione  tra  istituzioni  pubbliche  e    privati,  tra    regioni  funzionali  e  con  urbani;  e)  la    cooperazione  intercantonale   e   transfrontaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure   previste  dalla   presente   legge  si    applicano  a   tutto  il   territorio  cantonale  con  le  seguenti  specifiche:  a)     centri  urbani  (Bellinzona,  Locarno,  Lugano  e   Mendrisio-Chiasso)  sono     sostenuti  progetti  che  hanno  un  chiaro  e   comprovabile  impatto  nelle   aree   periferiche   delle  regioni  funzionali   o   in tutto   il   Cantone;  b)  a   basso  potenziale  di    sviluppo  beneficiano   di un  programma  specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  federali  e   cantonali  Art.  15  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato   può  concedere,  previo   coordinamento  con  le altre  politiche  cantonali  e  federali  ad    impatto  territoriale,  i   seguenti  sussidi,  definiti  in  modo    percentuale    sull’importo  computabile  oppure   forfettari:  a)  nella  forma   di    mutui  a   tassi  d’interesse  agevolati  o   senza  interesse;  b)  a   fondo  perso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sostegno  ai    progetti  sottostà  ai    seguenti  vincoli:  a)  di  un  progetto  assicurano    l’apporto    di  mezzi    propri  pari  ad    almeno  il  25%  complessivo;  b)  concessi  ad  un  singolo  progetto  attraverso  le  leggi    cantonali  e  federali    non  possono  il   30%   dell’importo  computabile;
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.   modificato  dalla   L   11.12.2019;  in    vigore  dal   21.2.2020   - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 11.12.2019;  in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota   marginale  modificata  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 11.12.2019;  in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota   marginale  modificata  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   dei  sussidi  concessi  a   un   singolo  progetto  attraverso  le leggi  cantonali   e   federali  non  superare  il  50%  dell’importo  computabile.  Sono  esclusi  dal  calcolo  per  il   cumulo  i  fondi  intercomunali,  i  fondi  dell’aiuto  patriziale,  i  finanziamenti  derivanti    da  procedure  così  come  fondi  cantonali,  nei  quali    confluisce    l’utile    netto  delle  lotterie    e    delle  sportive,    destinati    a    scopi  d’utilità  pubblica,    segnatamente  in  ambito  culturale,  e    sportivo.  Per  progetti    ubicati    nelle  zone  discoste  o    progetti  di  particolare  valenza  che    non  beneficiano  dei  citati  fondi  esclusi    dal  calcolo  per  il    cumulo  e  che  ricadute   perlopiù   indirette   è   possibile   stanziare   sussidi   a   fondo  perso  aggiuntivi  fino  un  massimo  del  65%  dell’importo  computabile;  d)  eccezione  gli  studi   di base  e   di    fattibilità,  per  i  quali  è   possibile   concedere   sussidi  fino   al  dell’importo   computabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato  può   adottare   misure,  fino  a   copertura  integrale  dei  costi,  per  il   raggiungimento  degli  obiettivi   stabiliti  da  specifici  contratti,   convenzioni  o   programmi.  Capitolo  quarto  Competenze  finanziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  quadro  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  sono  finanziate  mediante  un  credito  quadro  quadriennale,   deciso  dal  Gran  Consiglio,  sulla  base  del  programma  d’attuazione  della  politica  economica  regionale  e  della  Convenzione  di    programma.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  del  credito  quadro  sui  singoli   anni  viene   stabilita   dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  informa  annualmente    il   Gran  Consiglio  sul    grado    di  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel   programma  d’attuazione  della  politica   economica  regionale  e   nella  Convenzione  di  programma.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  17  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  vengono  decise   dal  Consiglio  di    Stato  che  ne  stabilisce   la    forma,  le    condizioni,  gli  oneri,  l’ammortamento  e le    eventuali   garanzie   richieste  al    beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio  decide   le misure  per  importi  superiori   a   1’000’000  di    franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
                            Art.  18  1  Se  l’oggetto  del  sussidio  è   destinato  ad  altro  uso  o   è stato  alienato,  con  o   senza  lucro,  il  beneficiario  deve  notificarlo  immediatamente  all’autorità  erogante.  Il    Consiglio  di  Stato  può  decretare  la  restituzione  totale    o    parziale  del  sussidio    dopo  averne  valutato  il   cambiamento  di  destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  restituzione  si  estingue    dopo  un  periodo    di  25    anni  al  massimo  dalla    data  della  concessione  del  sussidio.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   garanzia  dell’obbligo  di    restituzione   compete  allo   Stato  un  diritto  di ipoteca  legale  ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            836  del  Codice  civile   svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  19  Per  il   resto  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  capitolo  3  della  Legge  sui    sussidi  cantonali  del  22  giugno  1994.  Capitolo  quinto  Rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  ricorso  Art.  20  18  Contro  le  decisioni  del    Consiglio    di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Capitolo  sesto  Disposizioni   finali   e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2019;  in    vigore  dal  21.2.2020  -  BU  2020,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  21  La  legge  di    applicazione  e di complemento   della  legge  federale  sull’aiuto  agli  investimenti  nelle  regioni   montane   del   17   ottobre  1977  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  22  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  d’entrata  in    vigore.  19  Pubblicata  nel   BU  2009  ,  379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Entrata  in    vigore:  1°  ottobre  2009  -  BU  2009,   379.