Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
                            1  Legge  cantonale  di  applicazione   della legge federale  sulla   esecuzione  e sul  fallimento  (LALEF)  (del  12   marzo  1997)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  visto  il   messaggio  6   novembre  1996  n. 4595   del  Consiglio  di Stato;  -  visto  il   rapporto  21   febbraio  1997  n.    4595  R    della   Commissione  della  legislazione,  decreta:  Capitolo  I  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Circondario  di  esecuzione  e   circondario  dei  fallimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  1  2  1  Il  Cantone  costituisce  un  circondario  di    esecuzione  e un  circondario   dei  fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  definisce  l’organizzazione  degli  uffici  e garantisce  una  loro   distribuzione  equa  nel  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   circondario  di    esecuzione   è   composto  dagli  uffici   principali  con  sede  a Bellinzona,  Locarno,   Lugano  e  Mendrisio  e    dalle  agenzie  di  Acquarossa,  Biasca,  Cevio  e    Faido.  Il   circondario  dei  fallimenti    è  composto  dall’ufficio  principale  con  sede  a   Lugano  e dalle   agenzie  di Acquarossa,  Bellinzona,   Biasca,  Cevio,  Faido,  Locarno  e   Mendrisio.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiali,  supplenti   e impiegati  4  Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato   nomina  un  ufficiale  per  il   circondario  di esecuzione  e   un   ufficiale  per  il  circondario    dei  fallimenti,  incaricati  della  gestione  operativa    del  proprio  settore  in  conformità  alla  legge  federale   sulla   esecuzione  e   sul  fallimento.  Esso   nomina  inoltre  uno  o   più  supplenti.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli   ufficiali,   ai    supplenti  e ai    dipendenti  degli  uffici  di    esecuzione  e dei  fallimenti  è   applicabile  la legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato,   sentita  l’autorità  di    vigilanza,  definisce  la ripartizione  delle   competenze  e   delle  responsabilità  degli  ufficiali  e   disciplina  le    supplenze   straordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            Art.  3  Le  funzioni    di  ufficiale  d'esecuzione  e    dei  fallimenti,  di  supplente    e  di  impiegato    sono  incompatibili  con   ogni  impiego  federale  e   con  l'esercizio  dell'avvocatura  e   del  notariato.  Art.  4  ...  8  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   2.6.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.   modificato  dalla  L   2.6.2014;   in  vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,   413;  precedente  modifica:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                393.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   19.2.2019;   in vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  67.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   2.6.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.   modificato  dalla  L   2.6.2014;   in  vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,   413;  precedente  modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                128.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   19.2.2019;   in vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   19.2.2019;   in vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  abrogato  dalla   L   2.6.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   413;  precedente  modifica:   BU  2002,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  abrogato  dalla  L 2.6.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015   -  BU  2014,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
Art. 6
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  di esecuzione   e   fallimento  non   sottoposti  alla  LORD  Art.  7  1  Gli  organi    di  esecuzione  e  fallimento    non  sottoposti  alla    LORD,  segnatamente  le  amministrazioni  fallimentari  speciali,  i  commissari    del  concordato  e   i  liquidatori  nel  concordato    con  abbandono  dell'attivo,   sono  legittimati  all'esercizio  delle   loro  funzioni  se  adempiono   i  seguenti   requisiti  cumulativi:  a)  disporre  delle  capacità  e  qualifiche    necessarie  ed  essere  in  grado    di  garantire  un'attività  irreprensibile;  b)  non   essere   stati   condannati   negli  ultimi  dieci  anni  né  avere   in    corso  procedimenti   penali  per  reati  intenzionali  contrari   alla   dignità   professionale   e   di    funzione  pubblica;  c)  non   aver  subito  negli  ultimi  cinque  anni  le  sanzioni   disciplinari   di  diritto  esecutivo  della   multa  e  della  destituzione;  d)  non   trovarsi  in stato   di insolvenza  comprovato  da  attestati   di    carenza  di    beni;  e)  avere  una  copertura   assicurativa  minima  di fr. 1'000'000.--  per  la    responsabilità   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assicurazione  per  la    responsabilità  civile  deve  essere  prestata  mediante  polizza  di    assicurazione  di  una  società  riconosciuta  dal  Consiglio  federale  e   deve   garantire   la    protezione   assicurativa  contro  le  pretese  di    risarcimento  dei   danni  arrecati  dall'organo  di    esecuzione   e   fallimento  nell'esercizio   delle  sue  funzioni,   come  pure  dai  suoi   collaboratori  e   dal  personale  ausiliario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  è  responsabile  del  danno  cagionato  illecitamente  dai  funzionari,  dagli  impiegati,  dai   loro  ausiliari,  dalle   amministrazioni  speciali   del   fallimento,  dai  commissari,  dai  liquidatori,  dalle  autorità  giudiziarie,  dall'Autorità  cantonale  di  vigilanza,  come  pure      dalla      polizia,  nell'adempimento  dei  compiti  loro  assegnati  dalla  Legge  federale  sulla  esecuzione  e  sul    fallimento  (LEF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la gravità  del  pregiudizio  lo    giustifica,  può   essere  chiesto  il   pagamento  di    una  somma  a titolo  di  riparazione  morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  applicabili  per  analogia  i    principi     della  Legge  federale  sulla     responsabilità  della  Confederazione,  dei  membri     delle     autorità     federali     e   dei  funzionari     federali  (Legge  sulla  responsabilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   danneggiato  non   ha   azione   diretta  contro  il   colpevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regresso
                            Art.  9  1  L'esercizio  del  diritto  di    regresso  del  Cantone  contro  l'agente  pubblico  che   ha  cagionato  il  danno   è   disciplinato   dalla  Legge  cantonale  sulla   responsabilità  civile  degli   enti  pubblici  e   degli  agenti  pubblici  (LResp):  sull'esercizio  del  diritto   di    regresso   decide  il   Consiglio  di Stato,  sentito   il   preavviso  della  CEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Procedura  e competenza  sono  disciplinate  dalla   LResp.  Capitolo  II  Autorità  cantonale   di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  10  1  La  Camera  d'esecuzione  e   fallimenti   del  Tribunale  d'appello  (CEF)  esercita,  in    sede  unica  cantonale,  la    vigilanza  sugli   uffici  d'esecuzione   e   fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   controllo  contabile   dell’amministrazione  degli  uffici   viene  esercitato  dal  Controllo   cantonale  delle  finanze  che   informa   l’autorità   di    vigilanza.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   CEF  vigila  pure  sugli  organi  di    esecuzione  e   fallimento  non  sottoposti   alla  LORD,   segnatamente  le  amministrazioni   fallimentari  speciali,   i  commissari  del   concordato  e   i  liquidatori  nel  concordato  con  abbandono  dell'attivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.   abrogato  dalla  L 2.6.2014;  in  vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,   413;   precedenti  modifiche:  BU  1998,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            391;  FU  1999,  5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Autorità  di  vigilanza  è  autorità  cantonale  unica    di  ricorso  contro  i  provvedimenti  degli  organi  di  esecuzione  e   fallimento:  la    procedura   è disciplinata   dalla  Legge  sulla   procedura   di    ricorso  in    materia  di  esecuzione  e   fallimento   (LPR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   CEF   esercita,  per   il   tramite  di  uno  o più  ispettori,  funzioni  ispettive  sulla  gestione   degli  uffici   di  esecuzione  e   fallimento   e sugli  organi   non  sottoposti  alla   LORD,  riferisce  ogni  anno  con   rapporto  di  gestione  alla   Camera  delle  esecuzioni   e   dei  fallimenti   del  Tribunale  federale  quale  Autorità   federale  di  vigilanza  e   coordina   con  il   Dipartimento  delle  istituzioni  le    questioni  di    interesse  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'Autorità  di    vigilanza   provvede,  d'intesa  con  il Dipartimento  delle   istituzioni,  alla  corretta  formazione  professionale  e   all'aggiornamento  continuo  degli  organi  di esecuzione  e   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Potere  disciplinare  Art.  11  1  Le  sanzioni  disciplinari  previste  dall'art.    14  LEF  sono  inflitte    dall'Autorità  cantonale  di  vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   procedimento  disciplinare,  promosso   d'ufficio   o   su  segnalazione,   è   retto  dalla   LPR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All'interessato  deve  essere  data  facoltà  di    esprimersi   sulle  censure  a suo  carico   e   di    consultare  gli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   denunciante  non  è parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  vi    è   il   sospetto   di un   illecito   penale,  gli atti   sono  trasmessi  al    Procuratore  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordinanze  e   circolari  Art.  12  L'Autorità    di  vigilanza,  nei    limiti    delle  prescrizioni    delle  norme  federali  e  cantonali,    ha  la  facoltà  di  determinare    con    ordinanze  amministrative    e  circolari  il   modo    di  procedere  per  la  pratica  attuazione  del  diritto   esecutivo.  Capitolo  III  Autorità   giudiziarie   e loro  competenze  Art.  13  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  per  materia  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  questioni  a   procedura   sommaria  che  in applicazione  della  LEF  devono   essere  deferite  all'autorità  giudiziaria    vengono  proposte  davanti  al  giudice  di  pace  o  al  pretore  secondo    la  loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni   concernenti  i  fallimenti,  i  concordati,  l'appuramento  bonale   dei  debiti  mediante  trattative  private  e    la  moratoria  straordinaria,  come    pure  le  misure  cautelari  connesse,  sono    di  esclusiva  competenza  del  pretore.  Art.  15-16  ...  13  Art.  17-18  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Capitolo  IV  Procedura  sommaria  in  tema  di  esecuzione  e   fallimento  Art.  19-23  ...  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Libero  passaggio  intercantonale   di  rappresentanti  di professione  Art.  24  1  Il  Consiglio  di  Stato  è    competente  per    il    rilascio  dell'autorizzazione  a    esercitare  la  professione  di rappresentante  a   chi  l'ha  ottenuta   in    un  altro  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.   abrogati  dalla  L   24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  320;  precedente  modifica:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                566.
                            14  Art.  abrogati  dalla  L   24.6.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  abrogati  dalla  L   24.6.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  25  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Capitolo  V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  18  Art. 26  ...  19  Art.  27  ...  20  Capitolo  VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  28  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Capitolo  VII  Stabilimento  di  deposito
                        
                        
                    
                    
                    
                Depositi
                            Art.  29  I   depositi  nei    casi  previsti  dalla    LEF  vanno  effettuati  presso  la  Banca  dello  Stato  del  Cantone  Ticino.  Capitolo  VIII  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  d'esecuzione  Art.  30  La  CEF  quale  Autorità  di  vigilanza  cantonale  disciplina  in  via    di  regolamento  le  funzioni  ispettive  e   l'organizzazione   della  formazione  permanente  degli  organi  di    esecuzione  e   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  31  1  Le  disposizioni  di    procedura  previste  dalla   presente   legge  si    applicano  a   partire  dalla  loro  entrata  in    vigore  ai    procedimenti  in corso,  in    quanto  con  essi  compatibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la durata  dei  termini  il   cui  decorso  è   cominciato   prima  dell'entrata  in vigore  della   presente  legge,  vale  il diritto   anteriore.  IX  Trascorsi  i  termini  per  l'esercizio  del  diritto   di referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata   nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi   del  Cantone  Ticino.  Il   Consiglio  di    Stato  ne  stabilisce  la    data  di    entrata  in    vigore.  23  Pubblicata  nel   BU  1997  ,  269.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Capitolo   abrogato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dalla  L 3.6.2002;  in    vigore   dal  30.7.2002  -  BU  2002,   221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Capitolo   abrogato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Entrata  in    vigore:  6   giugno   1997   -  BU  1997,  280.