Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
                            Legge  sulle  aggregazioni  e   separazioni  dei   Comuni  (LAggr)  1  (del  16  dicembre   2003)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  14  gennaio  2003  n.    5355  del  Consiglio  di    Stato;  -  il   rapporto  19   novembre   2003   n. 5355  R    della   Commissione  della  legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente  legge  disciplina  le    aggregazioni  di    Comuni  e   le    separazioni  di frazioni  o   parti  di  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  delle  aggregazioni  Art.  2  1  Il  Cantone  promuove  le  aggregazioni  alfine  di  conseguire    la  formazione  di  Comuni  funzionali  e   autonomi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   aggregazioni  sono   promosse  in    particolare:  a)  stimolare  il   dibattito  democratico  e  garantire  la  gestione    della  cosa    pubblica  comunale,  il ricambio   nelle   cariche  pubbliche;  b)  migliorare  le    capacità  progettuali   del  Comune,  il   suo  potere  contrattuale  confronti  delle  superiori  e    per  favorire    una  corretta  ripartizione  delle  competenze    tra  Cantone  e  c)  perseguire,  in  sintonia  con  gli  obiettivi  del  Piano    direttore  cantonale,  nell’ambito  di  entità  coerenti,    una  concreta    progettualità  pianificatoria,  un    ordinamento  e  uno  sviluppo  e   competitivo  del  territorio   cantonale;  2  d)  e)  conseguire    nel  singolo  Comune  una  funzionalità  amministrativa  e  una  sua    gestione  autonoma,  basate  su  criteri   di    razionalità  ed  economicità  nella   spesa  pubblica;  f)  ridurre   il numero   dei  Consorzi;  g)  porre  le    basi  per  un  adeguato   e equilibrato   sviluppo  socio-economico  in    ogni  regione.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  cantonale  delle  aggregazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Contenuti   e   adozione  Art.  2a  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tenuto  conto    degli  obiettivi    dell’articolo    2,  il    Consiglio  di  Stato  elabora  un  Piano  cantonale  delle  aggregazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Piano  è   comprensivo:  –  rapporto  sugli  indirizzi  della  politica    cantonale  delle  aggregazioni  e    di  un’indicazione  globale   complessivo   derivante  al    Cantone;  –  piano  con  una   suddivisione  del  territorio  cantonale  in    scenari  di aggregazione;  –   grafiche   e   descrittive   per  ogni   scenario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  fase  di    allestimento  del  Piano  il   Consiglio   di Stato  consulta  i Municipi,  ai    quali   è   assegnato  un  termine  di quattro  mesi  per  formulare  le    loro   osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato    sottopone  il  Piano  al  Gran  Consiglio,  che  lo  discute  e   lo  approva  oppure  lo  rinvia  totalmente  o   parzialmente  al    Consiglio  di    Stato,  affinché  lo modifichi  nel  senso  indicato  dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   9.12.2019;  in    vigore  dal  1.5.2020  -  BU  2020,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lett.    modificata  dalla  L  17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -   BU    2013,  402;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lett.  introdotta  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU   2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            discussione  parlamentare.  La  presentazione  nel  corso   del  dibattito   parlamentare   di emendamenti  per  il   voto   è   esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato  può  proporre  modifiche  al    Piano,   presentandole  al Gran   Consiglio  al    più  tardi  con  la sua  proposta  ai    sensi  dell’art.   7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  effetti  Art.  2b  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Piano  cantonale  delle  aggregazioni  integra    le  intenzioni    e  gli  impegni  politici    del  Cantone  in  materia  di  politica    di  aggregazione;  le  decisioni  in  merito  del  Governo  e    del  Gran  Consiglio  si    orientano  al    Piano,  in    particolare  quelle   degli   art.  4a,  5,    7,    8, 9   e   9a.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato,   si   adopera  nel  promuovere   gli indirizzi   del  Piano  anche  attraverso  gli  strumenti  e  gli  aiuti  finanziari  delle  altre  politiche  settoriali,  quali  quella  perequativa,  dello   sviluppo  territoriale,  della  promozione  economica  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggregazione  e   separazione  Art.  3  La  circoscrizione  o    il  numero  dei  Comuni  vengono    modificati  per  decreto  legislativo  mediante:  a)   di    due   o   più  Comuni   costituenti  entità  territoriali  coerenti;  b)   di frazioni  o di    parti  di    territorio  da  uno  o   più  Comuni  e   di    uno  o   più  Comuni  per  un  nuovo  Comune  che   costituisca   una  entità  territoriale  coerente;  c)  C  omune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).  Capitolo  II  Procedura  di  aggregazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avvio  della  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  su  istanza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza    per  l’avvio  della  procedura  di  aggregazione  ai  sensi  dell’art.  3   lett.  a  e  b   va  presentata  al  Consiglio    di  Stato;  essa  deve  proporre  uno  scenario  di  aggregazione  e  indicare  i  Comuni  coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  va  sottoscritta   da   tutti  i  Comuni   coinvolti,  ovvero  per  ciascuno  di    essi  da  uno  dei  seguenti  istanti:  –  –  comunale;  –  15%  dei  cittadini    iscritti  in  catalogo,  esclusi  quelli  residenti    all’estero,  ritenuto  un  di    3000   cittadini;  la    raccolta  delle  firme  deve  avvenire  entro  novanta  giorni  dal  deposito  cancelleria    comunale;    è  applicabile  analogamente    l’art.  76  cpv.  2  Legge  organica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali  decisioni  degli  organi  comunali  ai sensi  della   Legge  organica  comunale  non   bloccano  il  diritto  di    istanza  secondo   i  precedenti   capoversi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  decisione   del  Consiglio   di  Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  studio  Art.  4a  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  un  anno    dall’introduzione  dell’istanza,  il  Consiglio  di  Stato  avvia  uno  studio  d’aggregazione,  definendone  il    comprensorio;  esso  nomina  una  Commissione,  in  cui  sono  rappresentati  tutti  i  Comuni  coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto    degli  obiettivi    di  legge  e   del  Piano  cantonale  delle  aggregazioni  è   data  facoltà  al  Consiglio  di    Stato:  –  lo    scenario  proposto  con  l’istanza,  includendo  o   escludendo   Comuni  o   Frazioni;  –  dar  seguito   all’istanza.  La  facoltà  di    modificare   lo    scenario  è   data  anche  in    corso  di    procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza  di  più  istanze   contraddittorie  concernenti  lo stesso   Comune,  il   Consiglio  di  Stato  ne  decide  il   seguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU   2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   20.6.2016;   in vigore  dal  1.9.2016  -  BU   2016,  375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore  dal  27.9.2013  -  BU   2013,  402;  precedenti  modifiche:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU   2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le    decisioni  negative  del  Consiglio  di    Stato  ai    sensi  dei  capoversi  precedenti  ai Municipi,  ai  termine  di 30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’ufficio  9  Art.  5  1  Tenuto  conto  degli  obiettivi    di  legge  e  del    Piano  cantonale  delle  aggregazioni,  il  Consiglio  di  Stato  può    avviare    uno  studio    di  aggregazione  d’ufficio  definendone  il   comprensorio,  rispettivamente  inserire    d’ufficio    uno  o   più  Comuni,  frazioni  e   parti    di  un  Comune,  in  uno  studio  avviato  ai sensi   dell’art.  4; sono  applicabili  l’art.  4a  cpv.  1   e   2   e   l’art.   6.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  disposti  della  Legge  sulla   perequazione  finanziaria  intercomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Studio  d’aggregazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            preavvisi  comunali  11  Art.  6  12  1  La  Commissione  redige  entro  il  termine  fissato    lo  studio  con    la  sua  proposta    di  aggregazione  e   lo  inoltra  al  Consiglio  di Stato.  Essa  unisce  le  prese   di  posizione  dei  Municipi  dei  Comuni  coinvolti,  formulata  dopo  aver  sentito  i  Consigli  comunali,  e   degli  altri  istanti   ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  esamina  lo  studio  e se del  caso  ne  chiede  il   completamento.  Su  richiesta  o  preavviso  degli  istanti  e  dei  Municipi  coinvolti,    il  Consiglio  di  Stato    per  giustificati  motivi  può  escludere  uno    o  più  Comuni,  frazioni    o  parti  di  un  Comune  dal  comprensorio  di  aggregazione,  a  condizione  che  il   progetto  non  sia    modificato  sostanzialmente.  È    data  facoltà  di  ricorso  ai  sensi  dell’art.  4a  cpv.   4.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  seguito  trasmette  ai Municipi   la    sua  proposta,  affinché   la    sottopongano  con  il   loro  preavviso  alle  rispettive  assemblee,  in  via  consultiva,  entro  un  termine  che    sarà  loro  fissato;  va  garantita  un’adeguata  informazione  alla  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la  domanda  interessa  una    o    più  frazioni    o    parti  di  un  Comune,  per    ciascuna  di  esse    è  organizzato  un  ufficio  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il resto  il   Consiglio  di    Stato  stabilisce   le    modalità   della  votazione  consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proroga  elezioni  generali  Art.  6a  14  1  Nei  Comuni  nei  quali    entro  la  fine  del  mese  di  novembre    precedente  alle    elezioni  generali  si    è   tenuta  una   votazione  consultiva  con  esito  favorevole  e   in  quelli  per  cui   sussiste   una  proposta  di  aggregazione  tramite  messaggio  governativo  oppure  un    decreto  di  aggregazione    del  Gran  Consiglio  ancorché  non  ancora  definitivo,  il  Consiglio  di  Stato  può  decidere  di  prescindere  dalle  elezioni  generali.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    elezioni  nel  nuovo  Comune  devono  in  ogni  caso  potersi  tenere  entro  un    anno  dalle  elezioni  generali,  riservati  i  casi  in    cui  è   pendente  una   procedura  ricorsuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposta  del  Consiglio   di Stato  Art.  7  16  1  Il  Consiglio  di  Stato    sottopone  al  Gran  Consiglio  la  proposta    di  aggregazione    o    di  abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  proporre   l’aggregazione  di  un  numero  inferiore  di Comuni  rispetto  al  progetto  posto  in  votazione  consultiva,  a   condizione  che  non   vi    si    discosti   sostanzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  del  Gran   Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Nota  marginale    modificata  dalla  L    17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   2011,   503;   BU  2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.2016;  in  vigore    dal  1.9.2016  -  BU  2016,  375;    precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147;  BU  2013,  402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dalla  L    17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -   BU  2013,    402;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   2011,   503;   BU  2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dalla  L   17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU    2013,    402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.2016;  in    vigore  dal  1.9.2016  -  BU  2016,   375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,   402;   precedenti  modifiche:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   24.3.2015;  in    vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art.  modificato  dalla  L   17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU    2013,    402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tenuto  conto   dell’interesse  generale,  degli  obiettivi  di    legge   e del  Piano  cantonale   delle  sottoposto  a   referendum  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio  può  decidere  l’aggregazione   di un  numero  inferiore  di Comuni  rispetto  al    progetto  posto  in    votazione  consultiva,  alle  condizioni  dell’art.   7   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    decreto  legislativo    stabilisce  il   nome  del  nuovo  Comune  tenendo  conto    anche  di  riferimenti  storico-toponomastici,  il   distretto    e    il  circolo  a  cui  viene    attribuito  e  tutte  le  modalità  applicative  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  preavvisi   assembleari  non  favorevoli  Art.  9  Con  il  voto  della    maggioranza  assoluta    dei  suoi    membri,  tenuto  conto  dell’esito    della  votazione  consultiva  in    tutto  il comprensorio,  il Gran  Consiglio  può  decidere   l’aggregazione   anche  quando  i  preavvisi   assembleari  non  sono  favorevoli,  in particolare:  a)  la pregiudicata   struttura   finanziaria  e   le    limitate   risorse  economiche  di    un   Comune  non  permettono  più  di conseguire   il pareggio   della  gestione  corrente;  b)  partecipazione  di  un    Comune  alla    costituzione    di  un  nuovo  Comune    è   necessaria    per  geografiche,  pianificatorie,   territoriali,  di sviluppo  economico,   di    funzionalità  dei  servizi  di apporto  di risorse   umane   e   finanziarie;  c)  l’impossibilità  di    un  Comune  di costituire  i  suoi  organi  o di assicurare   una  normale  o quando  gli organi  comunali   si    sottraggono  in    modo   deliberato   ai    loro  doveri  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nel  rispetto  delle  premesse   e   delle   condizioni   dell’art.  9,  il   Gran  Consiglio  può  decidere  la  separazione  di    frazioni  o parti  di    territorio  da  un  Comune  ai    sensi  dell’art.   3   lett.   b),   anche  quando  il  preavviso  assembleare   non  è   favorevole.  Capitolo   III  Procedura  di  separazione  di  frazioni  o   parti   di  territorio
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  10  1  Le  decisioni  tendenti  alla  separazione   di    frazioni  o   parti  di    territorio  da   un  Comune  per  essere  aggregate   in un  Comune  a   sé o   ad  un  altro  Comune  esistente,   anche  se appoggiate  dalla  maggioranza  dei  Comuni  interessati,  richiedono    cumulativamente  il   soddisfacimento  di  queste  condizioni:  a)  o   le  parti  di  territorio  che  si    trovino    topograficamente    riunite  in  modo    che  il   nuovo  costituisca  un’entità  territoriale  coerente;  b)  del  nuovo  Comune  soddisfi    gli  obiettivi  di  legge  e    il   Piano  cantonale    delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per   analogia  gli  art.  4, 4a,   6, 6a,  7,    8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Capitolo  IV  Costituzione  del  nuovo  Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  dei  poteri  Comunali  21  Art.  11  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decretata  la    costituzione   del  nuovo  Comune,  il Consiglio  di    Stato  stabilisce   la data  per  la  convocazione  dell’assemblea  per  l’elezione  dei  poteri  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservati  i  disposti  della  Legge  sull’esercizio   dei  diritti  politici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU    2013,    402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2016;   in    vigore  dal  1.9.2016  -  BU  2016,   375.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Lett.  modificata  dalla  L 17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in  vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla  L    17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -   BU  2013,    402;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   2011,   503;   BU  2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dalla  L   17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013  -  BU    2013,    402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  funzione  del  nuovo  Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di  Stato  prende  tutte  le  disposizioni  concrete  necessarie   per  l’entrata   in funzione   del  nuovo  Comune,  non    previste  dal  decreto  legislativo.  A    tutela  d’interessi  preponderanti  del  nuovo  Comune,  il   Consiglio  di Stato  può   inoltre   annullare   le    risoluzioni  degli  organi  comunali  dei  Comuni  in  aggregazione  o prendere  ulteriori   provvedimenti  a   partire  da  quando  sottopone  la    sua  proposta  al  Gran  Consiglio  secondo  l’art.  7.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   nuovo  Comune   subentra   nei  diritti  e   negli  obblighi  dei  Comuni  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  di  attivi   e   passivi  nel  caso  di separazione  di frazioni  o   di  parti   di  Comuni  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quando  una  frazione  o   una  parte  di un  Comune  si separa,  attivi  e passivi  sono  ripartiti  secondo  un  principio  di equità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  elementi  essenziali  della  ripartizione  devono  essere  indicati   nel  progetto  sottoposto  a   votazione  popolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  dei  rapporti  patrimoniali  Art.  14  Le  contestazioni  circa  la    definizione  dei  rapporti  patrimoniali  nei  casi   di aggregazione  o  separazione  di    frazioni  o parti  di    Comuni  sono  devolute  al Tribunale  cantonale   amministrativo,  quale  istanza  unica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  d’impiego  Art.  15  1  Riservate  disposizioni  particolari    nel  decreto  di  aggregazione  ,  tutti    i  rapporti    di  lavoro  riguardanti  i  Comuni  aggregati  sono  automaticamente  sciolti  per  la    fine   del  terzo  mese  successivo  all’entrata  in    carica  del  Municipio  del  nuovo  Comune;  il   termine  è   prorogabile  dal   Consiglio  di Stato  per  giustificati  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   prende  le    disposizioni   transitorie   necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    riservata  la  corresponsione  dell’indennità  prevista  dalla  Legge  concernente  l’organico  dei  segretari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservata   la    corresponsione  di un’indennità   per  soppressione  di    funzione   agli  altri  dipendenti  non  riassunti  se  prevista  dai   regolamenti  organici  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  anni  di servizio  in    un  Comune  aggregato  sono  cumulati  a quelli  prestati  nel  nuovo  Comune  ai  fini  dei  diritti  dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  comunali  Art.  16  1  Entro  sei  mesi  dall’entrata  in  funzione,  il   nuovo  Comune  provvede  ad  emanare  il  Regolamento  organico  comunale.    Il   termine  è    prorogabile  dal  Consiglio    di  Stato  per  giustificati  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   adotta   i  necessari  provvedimenti   transitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fino    all’entrata  in  vigore  degli  altri    Regolamenti,    rimangono  in  vigore  i   vigenti  per  i   singoli  comprensori  dei  Comuni  aggregati.  È   riservato  l’art.   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  inoltre  riservate  disposizioni  particolari   del  decreto  di    aggregazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piani  Regolatori  Art.  17  Fino  all’entrata   in    vigore  del  Piano  Regolatore  del  nuovo  Comune,  rimangono  in vigore  per  i singoli  comprensori  dei  Comuni  aggregati   i  vigenti  Piani  Regolatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consorzi,  Enti  pubblici  e   privati  Art.  18  1  A  seguito  di aggregazione  o   separazione,  gli statuti  dei  Consorzi  e   degli  altri   Enti  pubblici  devono  essere  adeguati    entro  un  anno  dall’entrata  in  funzione  del  nuovo  Comune.  Il   termine  è  prorogabile  dal  Consiglio   di    Stato  per  giustificati  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  eletti  negli  organi  consortili   e   negli  altri  enti  pubblici   o   privati  rimangono  in    carica   fino   alle  elezioni  generali  successive  alle  aggregazioni  e   separazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  inoltre   riservate  disposizioni  particolari  del  decreto   di    aggregazione   e del  Consiglio  di    Stato.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dalla  L   9.12.2019;  in    vigore  dal  1.5.2020  -  BU  2020,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in  vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  introdotto   dalla  L   17.3.2011;  in vigore  dal  27.9.2013   - BU  2013,  402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cpv.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in  vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   V  Aiuti   finanziari
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  19  1  Per    le  nuove  aggregazioni  di  Comuni  possono    essere  previsti  aiuti  o  agevolazioni  finanziarie  del   Cantone  aventi  i  seguenti  scopi:  a)   finanziario  dei  Comuni  con  disavanzi  strutturali  di  gestione  corrente  attraverso  riduzione  sino   al totale   annullamento   dei  debiti   verso  i terzi,  al fine  di    conseguire   nel  nuovo  una  gestione  finanziaria   autonoma   basata  su  criteri   di razionalità  ed  economicità   nella  pubblica;  b)  c)  di    investimenti  particolarmente   significativi  per   il   nuovo  Comune;  d)  particolari,  la  risoluzione    di  situazioni  anomale  a  seguito  di  considerevoli  conseguenti  all’aggregazione  nell’applicazione   della  Legge   sulla   perequazione  intercomunale,     in  particolare     per  quanto  riguarda  il  mantenimento     per     un  periodo:  –    percentuali  di  sussidio  e   di  partecipazione  degli  art.  11  e  12    Legge  sulla    perequazione  intercomunale,  –   calcolo  individuale   per  quanto  riguarda  la    determinazione  del  contributo  di    livellamento  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 e 5   Legge  sulla   perequazione  finanziaria  intercomunale.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  che  sorgono   da  aggregazioni  entro  12  mesi   dalla  loro   costituzione,  devono  allestire   un  piano  finanziario  quadriennale,  da  utilizzare  quale  strumento  per   perseguire  l’equilibrio   finanziario  della  gestione    corrente  a   medio  termine,  garantire    un  adeguato    autofinanziamento  e  contenere  il  debito  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme  dell’erogazione  Art.  20  1  L’aiuto  finanziario  può  essere  erogato  tramite:  –  in    capitale;  –  di    debiti   dei   Comuni  aggregati  verso  il   Cantone;  –  totale  o parziale  di partecipazioni   per   opere  pubbliche   da  eseguire   dal  Cantone;  –  o   la    riduzione  delle  percentuali  di sussidio  o di    partecipazione  secondo  gli art.  e  12  Legge    sulla    perequazione  finanziaria  intercomunale  per  il  periodo    massimo    di  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   decreto  di aggregazione   stabilisce  l’entità  e   le    modalità   dell’aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  inoltre  riservati   i  disposti  della  Legge  sulla  perequazione  finanziaria  intercomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  aiuti  Art.  21  1  Gli  aiuti  alle  aggregazioni   previsti  all’art.  19  cpv.  1 lett.   a   e   c   sono  di  regola  finanziati  mediante  crediti  quadro,  da   stanziare  dal  Gran  Consiglio  con   decreto  legislativo.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    ripartizione  del  credito  sui  singoli    progetti    viene    stabilita  dal  Gran    Consiglio  nei  decreti  di  aggregazione.  Capitolo  VI  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie:  procedure  in  corso  Art.  22  1  La  presente  legge  è   applicabile    anche    alle    procedure  in  corso  al  momento  della    sua  entrata  in vigore,  e per   le    quali  il   Gran  Consiglio  non  abbia  ancora  votato  il   decreto  di    aggregazione  al  momento   della  sua  entrata  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’art.  6   cpv.  1   non   si    applica  ai  progetti  di  aggregazione  le  cui   istanze  in  base  all’art.  4   sono  già  state  accolte   dal  Consiglio  di    Stato   al    momento  della  sua  entrata  in vigore.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.   modificato  dalla  L   17.3.2011  in  vigore   dal  27.9.2013  - BU  2013,  402;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  abrogato  dalla  L  17.3.2011;  in  vigore  dal  27.9.2013    -  BU  2013,  402;    precedenti    modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in  vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,  402;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Cpv.  introdotto   dalla  L   17.3.2011;  in vigore  dal  27.9.2013   - BU  2013,  402;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  503;  BU   2012,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  cantonale  delle  aggregazioni  Art.  22a  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Piano    cantonale  delle  aggregazioni  è    sottoposto  al  Gran  Consiglio  entro  un  anno  dall’entrata  in vigore  degli  art.  2a  e   2b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura   di    elaborazione  del  Piano  fino   alla  sua  adozione  in    Gran  Consiglio,  non  blocca   l’avvio  e  la continuazione  delle   procedure  ai    sensi   dell’art.  4   e   segg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  23  Decorsi  i  termini   per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed  entra   immediatamente   in    vigore.  32  Pubblicata  nel   BU  2004  ,  55.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore   dal  27.9.2013  -  BU  2013,   402;   precedenti  modifiche:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            503;  BU  2012,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Entrata  in    vigore:  13   febbraio  2004  - BU   2004,   55.