Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza e cura a domicilio
                            Regolamento  d’applicazione  della  legge   sull’assistenza  e cura  a domicilio  (del  22  agosto  2012)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    Legge  sull’assistenza  e   cura  a   domicilio  del  30   novembre  2010,  decreta:  Capitolo  primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità  Art.  1  1  Il  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  (in  seguito  Dipartimento)   è competente  per  l’applicazione  della  Legge  sull’assistenza  e   cura    a   domicilio    (LACD)    e   del  presente  regolamento;  esso  si    avvale   della  Divisione  dell’azione  sociale   e   delle   famiglie  (in  seguito  Divisione),   dell’Ufficio  degli  anziani   e delle  cure   a domicilio  (in seguito  Ufficio)   e   dell’Ufficio  del  Medico  cantonale  (in seguito  UMC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  riconosce    i   servizi  d’assistenza  e  cura  a    domicilio  (SACD)  e  i  servizi  d’appoggio    che  adempiono  ai    requisiti  posti  all’art.  11  LACD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono   riservate  le competenze  del  Consiglio   di  Stato  non  espressamente  conferite  ad   altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  dell’azione  sociale  e   delle  famiglie  Art.  2  La  Divisione  è   competente  per:  a)  i bisogni  esistenti,   organizzare   l’offerta  di    prestazioni  e   stabilire   l’ordine  di priorità   degli  come  base  per  l’elaborazione  della   pianificazione   cantonale   di cui  all’art.  7 LACD;  b)  i  contratti  di    prestazione;  c)  le    prestazioni  negoziate  attraverso  i  contratti  di    prestazione;  d)  il   finanziamento    per  progetti    o    supplementari  di  cui    all’art.    40  LACD,  ai  d’appoggio  di cui   all’art.   41  LACD  nonché   per  i  finanziamenti  particolari  di cui   all’art.   43  e)  il finanziamento  per  progetti   e attività   a sostegno  dei  familiari  curanti  di cui  all’art.  LACD.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  degli  anziani   e delle  cure  a domicilio  Art.  3  L’Ufficio  è competente  per:  a)  le    convenzioni  di    cui  agli   art.  15  capoverso   1   lettera  d,    16   e   20  capoverso  1 LACD;  b)  i  finanziamenti  per  le    spese  di    investimento  con  contributi  fino  a   fr.  500’000.–  di    cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  cpv.  1   lett.   c   LACD;  c)   la realizzazione  degli  obiettivi   della   pianificazione  cantonale  di    cui  all’art.   7   LACD;  d)  gli  aiuti  diretti  di    cui  all’art.   5   LACD;  e)   i tariffari  dei  SACD  e   dei  servizi   d’appoggio  di    cui   agli  art.  30  e   31   LACD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  del  medico   cantonale  Art.  4  L’Ufficio  del  Medico   cantonale   (UMC)  è   competente  per:  a)  tramite  direttiva  quali  siano  le qualifiche  professionali  e   la pratica   necessari  per  poter  le cure  acute  e   transitorie   (CAT)  definite  dalla   legislazione  federale;  b)  la  verifica    del  fabbisogno  di  cure  ai  sensi  dell’art.    33  e  seguenti    del  presente  Capitolo   secondo  Cure  acute  e   transitorie   (CAT)
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            1    Lett.   introdotta   dal  R    20.5.2020;  in    vigore  dal  26.5.2020  -  BU  2020,   180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  Un  SACD   può  offrire  le    cure  acute  e   transitorie  (CAT)  definite  dalla   legislazione  federale  se  soddisfa  cumulativamente  i  seguenti  requisiti:  a)  ai    sensi  dell’art.  11  della  LACD;  b)  di    un  concetto  di presa   a   carico  per   quanto   concerne  le    CAT;  c)  ogni    caso  concreto    dispone  di  un  operatore  di  riferimento  che  ottempera  alle    condizioni  dall’art.  4   lett.  a) del   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  SACD   che  intende   offrire  CAT  è   tenuto  a presentare   all’Ufficio   una  richiesta  in    tal  senso  assortita  di tutta  la documentazione  atta  a dimostrare  il   rispetto  dei  requisiti  stabiliti  all’art.   5  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio     stabilisce  le  modalità  e   i    termini  di  presentazione  dell’istanza,     così  come  la  documentazione  necessaria.  Capitolo   terzo  Riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza    di  riconoscimento    di  un  SACD  o  di  un  servizio  d’appoggio  va  inoltrata  per  iscritto  all’Ufficio  che,  dopo  averla  esaminata,  la trasmette   al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio     stabilisce  le  modalità  e   i    termini  di  presentazione  dell’istanza,     così  come  la  documentazione  necessaria.  A.  Dei  SACD
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  amministrativo  Art.  8  1  Il  Direttore  amministrativo  di  un  SACD    riconosciuto  deve  possedere  la  formazione,  l’esperienza  e   le    attitudini  necessarie  al    buon  funzionamento  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   bando  di    concorso  per   l’assunzione  del  Direttore  amministrativo  di un  SACD  d’interesse  pubblico  deve  inoltre  essere  pubblicato  sul  Foglio  Ufficiale  del  Canton  Ticino;  il    bando    deve  essere  preventivamente  sottoposto  all’Ufficio  per  approvazione.  Tutte  le  candidature    devono  essere  sottoposte  all’Ufficio  che  ne  valuta  l’idoneità   sulla  base  di    quanto   previsto  dal  bando  di    concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  gestore    del  SACD  d’interesse  pubblico  procede  alla  nomina    del  Direttore  amministrativo  unicamente  fra  i  candidati  ritenuti  idonei   dall’Ufficio;  la    nomina  deve  essere  ratificata  dal  Consiglio  di  Stato.  B.  Dei  servizi  d’appoggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concetto  quadro  Art.  9  1  Ogni  servizio  d’appoggio  può   essere  riconosciuto  se  adempie  ai    requisiti  posti   all’art.  11  LACD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deve  garantire  l’offerta    di  un  servizio  di  qualità:  a  tale  scopo  deve  presentare  un  concetto  quadro  sul  funzionamento  e   gli  obiettivi   del  servizio   offerto.  Capitolo  quarto  Finanziamento  A.  Dei  SACD
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  e   termini  Art.  10  1  L’Ufficio  stabilisce  le    modalità   e   i  termini  di    presentazione  dell’istanza   di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    necessità,   il   Dipartimento  può  elaborare  delle  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
                            Art.  11  I  servizi  finanziati    che  offrono  le  prestazioni    di  cui    agli    art.  3   e  4   LACD  sono  tenuti    a  presentare  all’Ufficio:  a)   di previsione  economici  e   quantitativi  per  l’anno  successivo;  b)    rapporto  di  fine  anno  sull’andamento    economico    e  sugli  aspetti  quantitativi    e   qualitativi  di  delle  prestazioni  finanziate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   contributo  globale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  1  Il  finanziamento    dei  servizi  riconosciuti  avviene  attraverso  la  concessione  di  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  stabilire  il   contributo  globale  si    prendono  in    considerazione  unicamente  costi  e ricavi  funzionali  al  perseguimento  degli   scopi   previsti  dalla   LACD  e   dal  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  globale  si    compone  di    una  parte  standard  e   di una  parte  individualizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   parte  standard  è   calcolata  sulla   base  dei  costi   e   dei  ricavi  obiettivo   delle  prestazioni   definiti  dalla  Divisione  per  il   settore  in  questione;  tali  costi    e    ricavi  possono  essere  differenziati  per  tipo  di  prestazione  e   per  quantità  e   qualità  delle  prestazioni  erogate;   la parte  individualizzata  è calcolata  sulla  base  dei  costi  non  standardizzabili  e   tiene  conto  di eventuali  situazioni  particolari  dei  singoli  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
                            Art.  13  1  Nella  determinazione  del  contributo  globale    dei  SACD  d’interesse  pubblico  di  diritto  privato,  tenuto  conto  della   loro  situazione  finanziaria,  possono  essere  presi  in    considerazione:  a)  ipotecari    e  il   rimborso  del  debito  ipotecario  versati  a  terzi,  considerato  che  gli  ipotecari   non  possono  essere  superiori  a   quanto  applicato   dalla  Banca  dello  Stato  ipoteche  di  1°  grado  al  momento  della  stipulazione  del  contratto  con    l’istituto  di  credito,  il rimborso  del  debito   ipotecario  può  essere  riconosciuto   nella  misura  massima   del  3%  valore   iniziale  del  debito  riconosciuto;  b)   di    locazione  se  effettivamente  versato   a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   riconoscimento   dei  costi  del  personale  il   limite   massimo  è   rappresentato  da   quanto  previsto  per  i dipendenti  dello  Stato  con  funzione   analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricavi
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella  determinazione  del  contributo  globale,  oltre   ai    ricavi  elencati   all’art.   38   LACD,  sono  computati  a   deduzione  delle  spese:  a)  relativi  all’esercizio;  b)  o   i  legati,   così  come  l’eventuale  provento  del  loro  investimento,   riservata  la    volontà  donatore,   del   de  cujus  o   dell’esecutore   testamentario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   donazioni  e i  legati  senza  scopo  definito,  così  come  l’eventuale   provento   del  loro   investimento,  possono  essere     accantonati  su   precisa  e  motivata  richiesta  unicamente  se  finalizzati  al  conseguimento  degli  scopi  previsti  dalla  LACD   e dal  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  del   contributo  globale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contratto  di    prestazione  può   prevedere  adeguamenti  del  contributo   globale  allo   scopo  di  mantenere  un’adeguata   correlazione  tra  contributo  e quantità  e   qualità   delle   prestazioni,  di    evitare  effetti  indesiderati  nella  gestione  dei   ricavi  nonché  di    permettere  di    considerare  eventi  esogeni  alla  gestione  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  adeguamenti   sono  di    regola  presi  in    considerazione  nell’esercizio  successivo  rispetto  a quello  in  cui  sono  stati  definiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i   SACD  non  d’interesse  pubblico    (esclusi  gli  operatori)    il  contributo    globale  può  essere  adeguato  qualora  il   costo  standard  risulti    superiore  al  costo  analitico;  tali    costi    sono  definiti  in  applicazione  delle  indicazioni  dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie  di equilibrio  finanziario  Art.  16  1  I  SACD  d’interesse  pubblico  adottano    le  misure  necessarie  per  sostenere  l’equilibrio  finanziario  di medio  e lungo   periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale   scopo   si   dotano  di    strumenti  adeguati,  in particolare  con  la    costituzione   di    un  fondo  di    riserva  per  la    copertura   dei  rischi  aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contratto  di    prestazione   definisce  le    modalità  di costituzione  di    tali  garanzie  e del  loro   utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratto  di prestazione  e versamento   del  contributo  globale  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contratto  di    prestazione  deve  essere  in    forma  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  definisce  annualmente  il  contributo  globale,  precisando    condizioni  e    obiettivi    qualitativi    e  quantitativi  che  sono  alla  base  del  calcolo  di tale  contributo,   così  come  le    modalità  di versamento   di  tale  contributo.  B.  Dei  servizi  d’appoggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   contributo  fisso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18  1  Nella  determinazione  del  contributo  fisso    possono  essere    presi  in  considerazione  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  fisso  si  calcola  sulla    base  di  unità  di  prestazioni  moltiplicate  per  un  importo  fisso  unitario,  preventivamente  definite  dall’Ufficio  in funzione  del   tipo   di attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
                            Art.  19  1  Nella  determinazione  del  contributo  fisso  possono  inoltre  essere      presi  in  considerazione:  a)  ipotecari    e  il   rimborso  del  debito  ipotecario  versati  a  terzi,  considerato  che  gli  ipotecari   non  possono  essere  superiori  a   quanto  applicato   dalla  Banca  dello  Stato  ipoteche  di  1°  grado  al  momento  della  stipulazione  del  contratto  con    l’istituto  di  credito,  il rimborso  del  debito   ipotecario  può  essere  riconosciuto   nella  misura  massima   del  3%  valore   iniziale  del  debito  riconosciuto;  b)   di    locazione  se  effettivamente  versato   a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   riconoscimento   dei  costi  del  personale  il   limite   massimo  è   rappresentato  da   quanto  previsto  per  i dipendenti  dello  Stato  con  funzione   analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricavi
                            Art.  20  Nella  determinazione  del  contributo  fisso  sono  computati  a   deduzione   delle  spese  tutti   i  ricavi  d’esercizio   e   gli  altri  contributi  relativi  all’attività  finanziata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   obiettivi  Art.  21  1  La  Divisione    stabilisce  annualmente  l’importo  del  contributo    fisso,  sulla  base  del  preventivo  di    attività  e di    spesa  dell’ente  finanziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  stabilisce  le    condizioni,  gli  obiettivi   quantitativi  e qualitativi  alla  base  del  calcolo  del  contributo  fisso;  nel  caso  in    cui   tali  condizioni  e   obiettivi   non  siano  stati  rispettati  o raggiunti  la Divisione   può  ridurre  l’importo  del  contributo   fisso  a   consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  fisso  può  essere  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamenti  particolari  Art.  22  Nella  determinazione  del  contributo  fisso  destinato  a  finanziamenti    particolari  ai  sensi  dell’art.  43    LACD,  si  applica  per  analogia  quanto    previsto  agli  art.  12,  13    e  14  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  di  compensazione  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  è designato  quale   istanza  di    compensazione;  i  costi  derivanti  dall’esercizio   di  tale  funzione  sono  a carico  dei  Comuni  per   4/5  ed  a carico  del  Cantone   per  1/5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  base  ai  preventivi  dei  servizi    finanziati  e  alle  modalità  di  ripartizione  fra  Comuni  e   Cantone,  l’istanza  di  compensazione  trasmette  ad  ogni  Comune  le  richieste  di  acconto    relative  all’onere    a  carico  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Divisione  stabilisce  tramite  direttive  lo  scadenzario    degli  acconti  e  l’ammontare  degli    stessi  proporzionalmente  all’importo  totale;  in  caso  di  ritardo  nei  versamenti  l’Ufficio  può  addossare  all’obbligato  in mora   interessi  passivi.  C.  Degli  aiuti   diretti
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  24  1  Nei  limiti   di    quanto  previsto  all’art.   44  cpv.  1 LACD  possono  beneficiare  dell’aiuto  diretto:  a)  il   cui  stato  di  dipendenza  necessita  l’assistenza    da  parte  di  terzi  allo  scopo  di  loro  la permanenza   a   domicilio;  b)  il    cui  stato  di  dipendenza  necessita  l’organizzazione    di  soluzioni  individuali  al  fine  di  permettere  loro  la  permanenza  a    domicilio  (eliminazione    di  barriere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   stato  di dipendenza  è ritenuto  comprovato  nel  caso  di    beneficiari  dell’assegno  per  grandi  invalidi  (AGI)  ai  sensi   della   legislazione  federale;  nel  caso  in cui  una   persona  non   sia   ancora  a   beneficio  dell’AGI,  poiché  nell’anno    di  attesa,  lo  stato    di  dipendenza  è  valutato    mediante  un    formulario  di  accertamento,  sentito   il parere  del  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le persone  che  richiedono  l’aiuto  diretto  per  l’eliminazione  di barriere  architettoniche  e che  non  adempiono  alle  condizioni  stabilite  al  capoverso  precedente,  in  casi  particolari,    l’Ufficio    può  effettuare  una   valutazione   allo  scopo  di    verificare   lo    stato  di    dipendenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    persone  che  beneficiano  dell’aiuto  diretto  per  il  mantenimento  a    domicilio  sono  considerate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  dati  Art.  25  Ogni  persona  che  presenta  una  domanda  di  aiuto  diretto  autorizza    automaticamente  l’Ufficio  ad   accedere  ai suoi   dati  presso  l’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  (in  seguito  IAS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidiarietà
                            Art.  26  1  L’aiuto  diretto  per  il   mantenimento  a  domicilio     così  come  l’aiuto  diretto  per  l’organizzazione  di  soluzioni    individuali  d’abitazione    sono  sussidiari  rispetto  ad  altre  prestazioni  sociali  concesse  al medesimo   scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  una  persona   benefici  di    tali  prestazioni,  esse  sono  considerate  per   determinare  un  eventuale  diritto  all’aiuto  diretto  e   per  il   calcolo  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequentazione  di una  struttura  socio-sanitaria;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            centro  diurno  o   notturno  o laboratorio  Art.  27  Nel  caso  in  cui  il   beneficiario  dell’aiuto  diretto  il   mantenimento  a   domicilio  effettui  soggiorni  regolari  presso  una  struttura   sociosanitaria   o   frequenti   un  centro  diurno  o notturno  o   un  laboratorio,  pur  non  essendo  collocato,  l’aiuto  diretto  per    il   mantenimento  a    domicilio  è    ridotto  proporzionalmente  a   tale  soggiorno  o   frequentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Immobili  nel   Canton  Ticino  Art.  28  L’aiuto  diretto  per  l’organizzazione  di  soluzioni  individuali  d’abitazione  è  concesso  unicamente  per  la    rimozione   di barriere   architettoniche  di    immobili  siti  sul   territorio   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  dell’aiuto   diretto  Art.  29  1  L’Ufficio  stabilisce   tramite   direttive  le modalità  di    calcolo   dell’aiuto   diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  nella  stessa  economia  domestica  vivano  più  persone  aventi  diritto  all’aiuto  diretto  per  il   mantenimento  a   domicilio,    la  determinazione  dell’aiuto  diretto  può  variare  in  funzione    delle  reali  condizioni  di    presa  a carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  temporanea  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  in  cui  la  persona  sia  ricoverata  in  una  struttura  acuta  o    in  una  struttura  sociosanitaria  per    un  soggiorno    della    durata  di  almeno  30  giorni  annui  (anche    non  consecutivi),  l’aiuto  diretto   per  il   mantenimento  a   domicilio  è   dedotto  a partire  dal  trentunesimo  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  la  persona  sia  collocata  in  una  struttura    sociosanitaria,  il   diritto  all’aiuto  diretto  è  sospeso  a   partire  dal  primo  giorno  di    collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  all’aiuto   diretto  non   si interrompe  nel  caso  in cui  la    persona  effettui  soggiorni  fuori  Cantone  della  durata   massima  di    tre  mesi,  anche  non  consecutivi,  nel  corso  di un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  e   fine   del  diritto  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  in    cui  le    condizioni  previste  per   la    sua   concessione   siano  adempiute,  il   diritto  all’aiuto  diretto  per    il   mantenimento  a    domicilio  nasce  il   primo  giorno  del  mese    in  cui  è    stata  presentata  la  richiesta    per    iscritto,  se  la  documentazione    necessaria  è  completata    entro  6   mesi;  altrimenti  il  contributo  è   concesso,  se le    condizioni   previste  per  la    sua  concessione  sono  adempiute,  a  partire   dal   momento   in    cui  la    documentazione  è   completa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    diritto  all’aiuto  diretto  si    estingue  al  momento  in  cui  viene  a   mancare    lo  scopo  per  cui  è  stato  concesso,  segnatamente  in    caso   di collocamento  o   di    decesso  della   persona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  e   restituzione   dell’aiuto   diretto  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di estinzione   del  diritto  all’aiuto  diretto,   il   contributo   sarà  ridefinito  pro  rata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  fossero  già  stati  versati  degli  anticipi    superiori  a  tale    importo,    l’Ufficio    chiede  la  restituzione  dell’eccedenza  alla   persona   o ai suoi  eredi.  Capitolo  quinto  Della  verifica   del   fabbisogno  di  cure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  da  parte  dell’UMC  Art.  33  1  Nel  caso  in cui  l’Ufficio   ritenga  opportuna  una  verifica   del  bisogno   di presa  a carico  e  del  volume    delle  prestazioni,  il   fornitore  di  prestazioni  è    tenuto  a    fornire  all’UMC  i  dati  idonei  e  strettamente  necessari  a tale  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UMC  può    accedere  direttamente  ai  dati  tramite  procedura  di  richiamo  qualora    il   fornitore  di  nell’ambito  della  protezione   dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Parere
                            Art.  34  1  L’UMC  elabora  un  parere  all’attenzione  del  fornitore   di    prestazioni  sul   fabbisogno  di    cure  preventivato;  nel  caso  in cui   riduca  la    stima  del  fabbisogno  di    cure,  il  fornitore  di prestazioni   è   tenuto  a  riesaminare  la    sua  offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  continui   a sussistere  divergenza  tra  la stima  del  fornitore  di prestazioni  concernente  il  fabbisogno  di    cure  preventivato  e   il   parere   dell’UMC,  il fornitore  di    prestazioni  deve  sottoporre   per  firma  il   parere  dell’UMC   al    medico   curante   e conservarlo  nella  cartella  sanitaria  del  paziente.  Capitolo  sesto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  35  I   SACD  che  beneficiano    per  la  prima    volta  di  un  finanziamento    delle    prestazioni  di  assistenza  e    cura  a    domicilio    devono  adeguarsi  a    quanto  stabilito  dalla  LACD  e    dal  presente  regolamento  entro  12  mesi  dall’entrata  in    vigore  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  36  Il    Regolamento  d’applicazione  della  Legge  sull’assistenza  e  cura    a  domicilio  del  16  dicembre  1997  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  37  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  2  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  401.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata   in vigore:  31  agosto  2012  -  BU  2012,  401.