Regolamento d’ applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
                            9.3.1.1.1: R d’ applicazione del DL 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio  - 22 gennaio 1974  d’ applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940  sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio  (del 22 gennaio 1974)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  in  esecuzione  del  Decreto  legislativo  16  gennaio  1940  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali  e  del  paesaggio (DLBN);  viste  -      la Legge edilizia 19 febbraio 1973 (LE),  -      la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LEPN) e la relativa  Ordinanza di esecuzione (OPN),  Capitolo I  Protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            1  La protezione delle cose immobili che concorrono a costituire le bellezze naturali del paese e il  suo aspetto caratteristico spetta al Consiglio di Stato, il quale la esercita per mezzo del Dipartimento delle  pubbliche costruzioni (detto in seguito Dipartimento) assistito dalla commissione delle bellezze naturali e del  paesaggio, quale organo consultivo (detta in seguito Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni e i patriziati sono tenuti a collaborare.  [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La vigilanza sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio compete pure al personale forestale,  ai  guardiacaccia,  ai  guardapesca,  alla  polizia  cantonale  e  comunale.  Essa  compete  pure  alle  guardie  volontarie della natura e del paesaggio conformemente ad apposito regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estensione della protezione
Art. 2
                            a )  i monumenti naturali  scientifico,  come  bolle,  paludi,  torbiere  o  altri  biotopi,  rupi,  sorgenti,  cascate,  rarità  geografiche  e  geologiche, alberi o gruppi di alberi;  b )  i punti di vista  , vale a dire i luoghi da cui si può meglio ammirare la bellezza di un paesaggio o di un  panorama, come balconi naturali, sommità di alture, lati di strade, rive di laghi o di fiumi;  c )  i siti pittoreschi  , vale a dire parti di paesaggio nelle quali si accentua la bellezza del paese, come  laghi, fiumi e bacini circostanti; crinali, dossi, avvallamenti, colline; nuclei urbani e rurali;  d )  i paesaggi ed i panorami pittoreschi  , vale a dire estese porzioni di territorio costituenti, nel loro  insieme, valori caratteristici dell’ ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti;  e)  la flora spontanea, la fauna indigena e il loro spazio vitale (biotopo).
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di protezione
Art. 3
                            1  I provvedimenti di protezione devono essere adeguati all’ importanza dei valori da proteggere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In linea di principio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  devono essere salvaguardati nella loro integrità;  b .  i punti di vista  devono rimanere accessibili e aperti; in particolare è vietata ogni modificazione dello  stato dei fondi tale da compromettere la vista panoramica;  c .  non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarvisi convenientemente; in  particolare  è  vietato  compromettere  o  anche  solo  modificare  in  modo  apprezzabile  il  carattere  e  l’  armonia dell’ ambiente naturale o antropico in genere;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  i paesaggi e i panorami pittoreschi  non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello  stato  dei  fondi  tali  da  compromettere  la  bellezza  e  gli  altri  valori  del  paesaggio;  sono  in  particolare  vietate  le  costruzioni,  ricostruzioni,  o  ogni  altro  intervento  stravagante,  indecoroso,  di  mole  sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’ armonia e i lavori dell’ ambiente circostante in genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenco dei monumenti naturali e dei punti di vista protetti
                            che rappresentano un notevole interesse pubblico, specificando le opportune norme di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  iscrizione  nell’  elenco  avviene  nell’  ambito  della  procedura  di  adozione  e  di  approvazione  dei  piani  regolatori comunali oppure mediante decisioni separate notificate personalmente ai singoli proprietari dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro l’ iscrizione nell’ elenco è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine indicato  nell’ art. 19 Legge edilizia se l’ iscrizione avviene nel quadro della procedura di adozione e di approvazione  di  un  piano  regolatore  comunale;  nel  termine  di  15  giorni  dalla  notifica  della  decisione  se  l’  iscrizione  avviene mediante decisione separata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delimitazioni dei siti e dei paesaggi pittoreschi
Art. 5
                            1  La delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi avviene nell’ ambito della procedura di  adozione e di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante l’ adozione di piani regolatori di  protezione della natura e del paesaggio giusta le norme del presente Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La delimitazione nell’ ambito dei piani regolatori comunali avviene secondo le istruzioni del Dipartimento.  La stessa deve essere approvata dal Consiglio di Stato al più tardi con l’ approvazione del piano regolatore  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione del Dipartimento
Art. 6
                            1  I monumenti naturali, i punti di vista e i siti pittoreschi non possono essere alterati senza il  consenso del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le costruzioni, gli impianti, e le altre modificazioni dello stato fisico dei fondi nei territori delimitati come all’  art. 5 devono essere autorizzati dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Devono pure essere approvate dal Dipartimento, indipendentemente dalla delimitazione di cui all’ art. 5, le  edificazioni  su  grandi  superfici  o  di  gruppo,  per  le  quali  il  regolamento  edilizio  o  il  piano  regolatore  prevedono la facoltà di concedere determinate deroghe alle condizioni edificatorie generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procedura per l’ autorizzazione è disciplinata dalla LE e dal relativo Regolamento d’ applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione di lavori pubblici
Art. 7
                            1  I lavori pubblici, come cimiteri, strade, ponti, canalizzazioni, acquedotti, condotte elettriche,  arginature  e  rimboschimenti  devono  essere  progettati  ed  eseguiti  in  maniera  da  non  danneggiare  o  deturpare il passaggio e tutti gli altri beni protetti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani regolatori; procedura
a) allestimento e adozione
Art. 8
                            I piani regolatori cantonali di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sono allestiti dal  Dipartimento e adottati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) pubblicazione
Art. 9
                            1  Il Consiglio di Stato, approvati i piani in via preliminare, ne ordina la pubblicazione per un  periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione di approvazione, con la menzione dei termini di pubblicazione e di ricorso, è pubblicata nel  Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) ricorsi
Art. 10
                            1  hanno come fine la protezione della natura e del paesaggio o scopi affini puramente ideali, e alle persone  che dimostrano un interesse legittimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ricorso  dev’  essere  presentato  al  Consiglio  di  Stato  entro  15  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione indicata nel Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) decisione sui ricorsi
Art. 11
                            1  Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi e sull’ adozione del piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) entrata in vigore; norme di salvaguardia del piano
Art. 12
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il piano regolatore entra in vigore con l’ adozione da parte del Consiglio di Stato (art. 11  cpv. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dalla data di pubblicazione giusta l’ art. 9 fino all’ adozione del Consiglio di Stato non si possono attuare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            al  precedente  Capitoloverso  decade  se  il  piano  non  viene  adottato  nel  termine  di  un  anno  dalla  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti dei proprietari
Art. 13
                            1  Le restrizioni del diritto di proprietà in applicazione del DLBN e del Regolamento danno luogo a  indennità quando comportano conseguenze analoghe a quelle di un’ espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  notificazione  delle  pretese  dev’  essere  fatta  conformemente  all’  art.  39  Legge  cantonale  di  espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Insegne
Art. 14
                            1  Le insegne e scritte destinate al pubblico soggiacciono alle disposizioni della legge speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  di  polizia  è  tenuto  a  sottoporre  preventivamente  alla  Commissione  le  domande  di  autorizzazione per l’ esposizione d’ insegne nei luoghi protetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione
a) competenze e compiti
Art. 15
                            Le competenze e i compiti della Commissione sono principalmente i seguenti:  a.    proposte per l’ allestimento dell’ elenco dei monumenti naturali e dei punti di vista;  b.    proposte per la delimitazione di siti e dei paesaggi pittoreschi da iscrivere nei piani regolatori comunali;  c.        collaborazione  alla  elaborazione  dei  piani  regolatori  cantonali  di  protezione  della  natura  e  del  paesaggio;  d.    consulenza ai Comuni nell’ allestimento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in materia  di protezione della natura e del paesaggio;  e.    preavviso sui regolamenti edilizi e piani regolatori comunali, curando in particolare che negli stessi  siano iscritte le norme per quanto concerne la protezione della natura e del paesaggio;  f.          preavviso  sulle  domande  di  autorizzazione  o  approvazione  giusta  gli  artt.  6  e  7  del  presente  Regolamento, trattando ove occorra con gli interessati per una soluzione conciliativa;  g.    vigilanza sull’ applicazione delle norme concernenti la protezione della natura e del paesaggio;  h.    studi e perizie, a richiesta dell’ autorità cantonale e dei Comuni, in materia di protezione della natura e  del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) composizione e organizzazione
Art. 16
                            è disciplinata dal Consiglio di Stato.  Capitolo II  Protezione della fauna e della flora indigena
                        
                        
                    
                    
                    
                Raccolta di piante selvatiche e cattura di animali
a) protezione generale della flora; permesso per la raccolta
Art. 17
                            1  Riservato quanto è detto nell’ art. 19, la raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono  allo stato selvatico è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo, dev’ essere chiesto il permesso all’  Ufficio protezione della natura del Dipartimento.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il permesso è concesso solo se la raccolta non nuoce alla conservazione della specie nella località e alla  caratteristica del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b)
Art. 18
                            ...  [5]
                        
                        
                    
                    
                    
                c) protezione speciale
Art. 19
                            A complemento delle piante e degli animali protetti dalla legislazione federale (artt. 23 e 24  OPN), uno speciale regolamento del Consiglio di Stato stabilisce l’ elenco delle piante e dei fiori che non  possono essere colti, dissotterrati, sradicati, trasportati e messi in vendita, come pure degli animali protetti  nel Cantone o in singole regioni (art. 7 DLBN).
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 20
                            La  vigilanza  sulla  protezione  della  flora  e  della  fauna  indigena  compete  al  personale  forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle  guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad apposito regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 21
                            1  Sono dichiarati sito pittoresco tutti i territori protetti a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 1979  dal decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell’ ambito della pianificazione del territorio del 17  marzo 1972.  [7]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per tutto il rimanente del territorio cantonale, comprese in particolare le zone insediative, il Dipartimento è  autorizzato  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  alla  salvaguardia  dei  beni  protetti  dalla  presente  legislazione. A tale scopo esso sottopone alla Commissione per preavviso tutte le domande di costruzione o  di impianti e tutti i progetti di massima e definitivi di opere pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dichiarazione di sito pittoresco di cui al cpv. 1 e la facoltà di cui al cpv. 2 decadono con l’ approvazione  da parte del Consiglio di Stato dei piani regolatori comunali elaborati o uniformati secondo la LF oppure con  l’ adozione di piani regolatori cantonali di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogative; entrata in vigore
Art. 22
                            1  Sono abrogati il Regolamento d’ applicazione del Decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla  protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 5 novembre 1963; il Regolamento d’ applicazione del  Decreto  legislativo  15  aprile  1946  per  la  protezione  della  flora  spontanea  del  4  giugno  1946  e  tutte  le  dichiarazioni di sito pittoresco emanate secondo il diritto anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in  vigore il 1° marzo 1974.  Pubblicata nel BU  74  , 83.