Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
                            Regolamento  della   legge  di  applicazione  della   legislazione  federale sull’esercito  e  sull’amministrazione   militare  (RLALM)  (del  14  aprile  2021)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   di    applicazione  della   legislazione  federale  sull’esercito  e   sull’amministrazione  militare  del  17   dicembre  2020  (LALM),  decreta:  Capitolo  primo  Competenze  e   definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  del  militare  e della   protezione  della  popolazione  Art.  1  1  La  Sezione  del   militare  e   della   protezione  della  popolazione  (SMPP)  del  Dipartimento  delle  istituzioni    è    incaricata  dell’esecuzione    della  legislazione  federale    e    cantonale  in  materia  di  esercito  e   amministrazione   militare  e della   relativa   vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SMPP   è   l’autorità  militare   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla   SMPP  compete   il   potere  disciplinare.  Può   in    particolare  ordinare  un   ammonimento,  una  multa,  gli  arresti  nonché  la    commutazione   di una   multa   disciplinare  in    arresti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comandante  di  circondario  Art.  2  1  Il  Comandante  di  circondario   esercita  le competenze  che   gli  sono  attribuite  dal  diritto  federale  e   dal  presente  regolamento  in  materia  di  esercito  e   amministrazione    militare  e  dirige  il  Comando  di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comandante   di    circondario  rappresenta  il   Cantone   nei  rapporti  con  la popolazione,  i Comuni   e   le  autorità  militari  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  esazione  e condoni  e   Ufficio  dell’incasso  e   delle  pene  alternative  Art.  3  1  L’Ufficio  esazione  e    condoni    è    competente    per    l’incasso    delle  multe  emesse    dalla  SMPP.  Può  concedere  un  pagamento  rateale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   dell’incasso  e delle  pene  alternative,  per  il   tramite  della  polizia  cantonale,  è   competente  per  l’esecuzione  degli  arresti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  4  1  Sono  considerati  impianti   di    tiro  fuori  del  servizio   gli  impianti  di    tiro  destinati:  a)  esercizi  federali:  programmi  obbligatori  a 25m,  50m  e   300m;  tiro  di    campagna   a 25m,   50m  e   300m;  b)  esercizi  di    tiro  facoltativi:  allenamenti  delle  società,   gare  di tiro   ed   esercizi   preliminari  agli  esercizi  federali;  gare  di    tiro  delle  associazioni  e   delle  società  militari;  c)  di    tiro:  corsi  per  monitori  di    tiro;  corsi  per  monitori  dei  giovani  tiratori;  corsi  di    ripetizione  per   monitori  di    tiro  e   per  monitori   dei  giovani  tiratori;  corsi  per  giovani  tiratori;  corsi  di    tiro  per  ritardatari;  corsi  di    tiro  per  «rimasti».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  impianti  di    tiro  sportivo   si    intendono  impianti  non  disponibili  per  il tiro  fuori  del  servizio.  Capitolo   secondo  Società  di  tiro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  5  1  La  SMPP  le    società   di    tiro,   sentito  il   parere  della  Commissione   cantonale  di  tiro  (CCT)  e   dell’Ufficiale   federale  di tiro   (UFT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   società  di  tiro   riconosciute  devono  adempiere  i  requisiti  previsti   dalle   disposizioni  federali.   La
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  del   rapporto   d’istruzione  annuale,  le    società  di tiro  sono   tenute  a svolgere  le    loro  assemblee  sociali  e   a   inviare  copia   del  verbale  d’assemblea   al    Presidente  della  CCT,  all’UFT   e al    Comandante  di  circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   SMPP   mette  a disposizione  un  modello   di    statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  di  soci  stranieri  Art.  6  1  La  SMPP   è   competente  per   concedere  e   revocare  l’autorizzazione  all’attività   di  tiro  di  soci  stranieri  di    una   società   di    tiro.  I  responsabili   della  società  di tiro  e la    polizia  cantonale,   Servizio  armi,  esplosivi  e sicurezza  privata,  formulano  un  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  viene  rilasciata  per  una  durata   massima   di cinque  anni  e   può  essere  rinnovata  su  richiesta  della  società  di  tiro.    In  caso  di  non  rinnovo,  l’autorizzazione  all’attività  di  tiro  decade  automaticamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   società  di    tiro  sono   tenute  ad  avvisare   entro  un  termine  di    14  giorni  il  Comandante  di circondario  di  ogni  cambiamento  dei  suoi  soci   stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  che  dichiara   lo  scioglimento,   nomina  una  commissione  di  liquidazione   di  almeno  tre  membri;  quest’ultima,  unitamente  ad  un  membro  della  commissione  cantonale  di  tiro  competente,  chiude  gli affari   sociali  e   cura  la    consegna  del  patrimonio  e degli  archivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SMPP,   in    collaborazione  con  l’UFT  e   la Federazione   Ticinese  delle  Società  di Tiro  (FTST),   vigila  sulla  procedura  di    scioglimento.  Capitolo   terzo  Comprensorio   di  tiro  e   amministrazione  degli   impianti  di  tiro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensorio  di  tiro  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  SMPP,  sentito  l’UFT,  stabilisce  i  comprensori  di    tiro  e le    giurisdizioni  delle  società  di  tiro;  essa  ordina  in    particolare  l’assegnazione  a   ogni   Comune  di    un  impianto  di tiro  e di    una  società  per  le    attività  di    tiro   fuori  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SMPP   definisce  il   Comune  e   la    società  di    tiro  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assegnazioni  vengono  pubblicate  nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comune  di  riferimento  Art.  9  1  Di  regola,   il   Comune  proprietario  dell’impianto  di    tiro  viene  designato  come  Comune  di  riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri   casi,   il   Comune  di    riferimento   è il Comune   sul  cui  territorio  è   ubicata  la    casa  del  tiratore,  rispettivamente  il   Comune   della  sede  della  società  di    tiro  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Comune  di  riferimento  e  la  società  di  riferimento    di  un    impianto  di  tiro  allestiscono  una  convenzione  che  regola   i  loro  rapporti.  La  convenzione   è   ratificata  dalla  SMPP.  La  SMPP  mette  a  disposizione  un  modello  di    convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Comune   di    riferimento  e i  Comuni   del  comprensorio   allestiscono  una  convenzione  che   regola  in  particolare  la  gestione  dell’impianto   di  tiro  e   la  ripartizione  degli  oneri  di  gestione  ordinaria  e   degli  investimenti.  La  convenzione   è ratificata  dalla   SMPP.   La  SMPP  mette  a disposizione  un   modello  di  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Comune  di  riferimento  è    responsabile  della    coordinazione,  e    se  proprietario  dell’impianto,  dell’esecuzione  di  tutti  i   lavori  correnti  e  straordinari    ordinati  per  l’impianto  di  tiro  di  propria  pertinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Società  di  riferimento  Art.  10  1  La  società  di    tiro  di    riferimento  è   il gestore   del  poligono  assegnato;  essa  è responsabile  per  le attività   che  vi    vengono  svolte  e   se  proprietaria  dell’impianto,   dell’esecuzione  di tutti   i  lavori  correnti  e   straordinari  ordinati  per   l’impianto   di tiro  di    propria  pertinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    società  di  tiro  di  riferimento,  raccolti    i  dati  di  tutte    le  società  assegnate  allo  stesso  poligono,  trasmette  al  Comune  di  riferimento,  al  Comandante  di  circondario  e  all’UFT,  il  formulario  per  il  computo  delle  spese  dei  poligoni  tiro,  compilato  conformemente  al  tariffario    per  le  attività  dei  poligoni  di    tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Società  convenzionate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11  1  Le  altre   società  attribuite  ad  un  impianto  di    tiro  nel  medesimo   comprensorio   dipendono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    società    di  riferimento  e  la  società  convenzionata  organizzano    le  loro    attività  con    una  convenzione  che  viene  ratificata  dalla  SMPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  dei  Comuni  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  mettono  a    disposizione  gratuitamente  gli  impianti  di  tiro  necessari  per  gli  esercizi  di  tiro   militare  fuori  del  servizio,  nonché  per  la  corrispondente  attività   società  di  tiro,  conformemente  alle  disposizioni  federali   e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    gestione  ordinaria,  manutenzione,   di    rinnovo,  di    ristrutturazione,  di risanamento   e dei  lavori  straordinari  e   urgenti    ordinati  dal  perito  federale  degli  impianti  di  tiro,  dall’UFT,  dai  membri  delle  CCT,  dalla  SMPP  o  da  ogni    altra  autorità  competente,    sono  a  carico  dei  Comuni  del  comprensorio  dell’impianto  di    tiro   interessato  in base  alla  ripartizione  degli  oneri  della   convenzione  di  cui  all’art.   9   cpv.   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il riconoscimento  e il   pagamento   dei  costi,  la    società  di    riferimento  presenta   tempestivamente  al  Comune  di riferimento  i  preventivi  e consuntivi   per  la    gestione  ordinaria,  rispettivamente   consulta  preventivamente  il   Comune  di    riferimento   sugli   investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  non  diversamente  previsto   nella  convenzione,  i  Comuni  del  comprensorio  sono  tenuti  a   versare  al  Comune  di    riferimento  un  contributo,  proporzionale  alla  popolazione,  a copertura  dei  costi  totali  dell’impianto  di tiro  al    quale  sono  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Computo  delle  spese  dei   poligoni  di tiro  Art.  13  1  Il  Comandante  di  circondario,    in  collaborazione  con  l’UFT  e  la  FTST,    mette    a  disposizione  dei  Comuni  e delle  società   di    tiro  un  formulario  per  il   computo  delle   spese  dei  poligoni  di  tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    SMPP,  in  collaborazione  con  il   Comandante  di  circondario,  l’UFT  e  la  FTST,    stabilisce  un  tariffario  cantonale   per  le    attività  dei  poligoni   di tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  le    commissioni  cantonali  di  tiro  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  presidenti   e   ai    membri   delle  commissioni   cantonali  di tiro  sono  riconosciuti  i seguenti  compensi:  a)   franchi  per  l’ispezione  e   il controllo   dei  tiri  obbligatori  e   dei  corsi   per  giovani  tiratori;  b)   franchi  per   i  rapporti   d’istruzione   con  l’UFT,  con  i  presidenti  delle  CCT,  con  i  rappresentanti  società  di  tiro  nonché  per  la  partecipazione  quale    istruttore  o   collaboratore  a  corsi    per  per  ritardatari   e per  rimasti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    altre  indennità  trova  applicazione  l’allegato   2 dell’ordinanza  del  DDPS  sugli  ufficiali  federali  di  tiro  e  sulle  commissioni    cantonali    di  tiro  dell’11  dicembre  2003.  Per  le  spese  di  viaggio,  previamente  concordate  con  la  SMPP,  si  applica    il    regolamento  concernente  le  indennità    ai  dipendenti  dello  Stato  del  27  settembre  2011.  Capitolo  quarto  Impianti   di tiro  e   attività  di tiro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procedura  per  l’edificazione  e   la modifica   di un   impianto  di    tiro  è   definita  dalla   legge  edilizia  cantonale  del  13  marzo  1991.  La  licenza  edilizia  può  essere  rilasciata  solo  se  il  perito  federale  degli  impianti  di tiro  oppure  l’ufficiale  federale  di    tiro  competente   ha  approvato  i piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    SMPP  e   la  Sezione  della  protezione  dell’aria,    dell’acqua  e   del  suolo  (SPAAS)  vigilano  sugli  aspetti  legati  ad  esercizio  e    impatto  ambientale  degli    impianti  di  tiro.  Rimangono  riservate  le  competenze  espressamente  attribuite  all’Esercito,  alla   polizia  cantonale,  alle   CCT  e   all’UFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    irregolarità  nei  poligoni   di tiro,  la    SMPP,  su  segnalazione   dell’UFT  o   della  SPAAS,  può  imporre  un  divieto  di    tiro  oppure  assegnare   un  termine  ai    Comuni  o al    proprietario  dell’impianto  per  la  rimessa  a norma  o il risanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  di  tiro  sportivo  Art.  16  1  L’omogolazione   di    impianti  di    tiro  sportivo  compete  alla  SMPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SMPP  può  avvalersi,  a   spese  del  committente,   di    uno  specialista  oppure  dell’UFT   per  il  collaudo,  rispettivamente  per  le    perizie  necessarie   al collaudo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impianto   deve  in    particolare  rispettare  le direttive  e   le    prescrizioni   dell’USS  Assicurazioni   e   della  SUVA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio
                            1  scritta  al  Consiglio  di  Stato  per    l’ottenimento  di  un  sussidio  cantonale    per  la  costruzione,  l’ampliamento,  il   rinnovo  e  la  ristrutturazione  di  un  impianto    di  tiro  parzialmente  o    totalmente  a  disposizione  per  il  tiro   fuori   del   servizio.  La  domanda,  corredata   della   dovuta   documentazione,  deve  essere  inoltrata    prima  dell’inizio  dei  lavori  e   dopo  la  crescita  in  giudicato  della  licenzia    edilizia.  Il  Consiglio  di    Stato  decide  su preavviso  della  SMPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale    sussidio  è    concesso    al  massimo  nella    misura  del  25%  della  spesa  preventivata,    dedotti  eventuali  contributi  di    altri   enti.  Esso  è   versato  ad  avvenuto  collaudo  dell’opera  da   parte  dell’UFT,  su  presentazione  del  consuntivo  e   dopo    una  revisione  dei  conti    da    parte  dell’Ufficio  cantonale  di  consulenza  tecnica  e   dei  lavori  sussidiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SMPP   mette  a disposizione  i  formulari  necessari  per   le    richieste  di sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  di  tiro  Art.  18  1  La  SMPP  è   competente  per    concedere  e  revocare  l’autorizzazione  d’esercizio  per  le  attività  di  tiro  sportivo  e    di  tiro  fuori  dal  servizio.  In  questo  ultimo    caso,  l’autorizzazione  viene  rilasciata  ad  avvenuto  collaudo  da  parte  dell’UFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    SMPP  autorizza    il  tiro  con  armi    e  munizioni  non  d’ordinanza  unicamente  su  impianti  di  tiro  appositamente  collaudati  dall’UFT    e  assicurati    tramite    l’USS  Assicurazioni.  La    SMPP  chiede  se  necessario  il    preavviso  della  polizia  cantonale,  Servizio  armi,    esplosivi  e    sicurezza  privata.  Il  Comandante  di  circondario,    la  polizia    cantonale  e   l’UFT  indicano  dove  necessario    le  disposizioni  particolari  per   l’esercizio  di    tali  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    SMPP,    sentito  il   preavviso  dell’UFT,    può  concedere  l’autorizzazione  per  la  partecipazione  di  tiratori  stranieri  alle  manifestazioni  di    tiro.  Rimane   riservata  la    partecipazione  ad  una  manifestazione  di  tiro  sportivo   per   la quale   i  tiratori  stranieri  sono  già  ammessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   attività  di    tiro  fuori   del  servizio  sono  regolate  da  una  convenzione  tra  il Cantone   e la    FTST,  fatto  salvo  i  tiri  previsti  dalle  ordinanze  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il     Comandante  di   circondario,  sentito  preavviso  dell’UFT,     può  concedere  deroghe  alla  Convenzione  tra  il   Cantone  e   la    FTST  in    merito  a   orari  e   giorni  di    tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chiusura
                            Art.  19  La  SMPP  può  decidere,  per  motivi   tecnici  di    sicurezza,  la    chiusura,  la    chiusura  parziale  o  la  soppressione  di un  impianto  di tiro;  può  intervenire   in  particolare  su  segnalazione  dell’UFT  o  della  SPAAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messa  fuori  servizio  Art.  20  1  In  caso  di    chiusura  definitiva  o   di soppressione  di un   impianto  di tiro,  la SMPP  ordina  la  messa  fuori  servizio  e   informa  il Comune   di    riferimento  e la    SPAAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente   ordina  i  necessari   provvedimenti  di  risanamento  e   stabilisce  le  modalità  di  esecuzione  con  il   Comune  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  lavori   di    risanamento   ordinati  dopo  la    messa  fuori  servizio   dalle  autorità  competenti   sono   a   carico  di  tutti  i  Comuni  del  comprensorio  interessato;  i  costi  vengono  ripartiti  in    base  alla  chiave  di    riparto  di  cui  all’art.   12  cpv.   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Poligoni  di  tiro  occasionali  Art.  21  1  L’esercizio   di    poligoni  di tiro  occasionali   è   autorizzato  dal  Comune,   sentito  il   preavviso  dell’UFT  e   informata  la SMPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   riservate  le    competenze  espressamente  attribuite  all’Esercito,  alla  SMPP,   alla  polizia  cantonale  e   all’UFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tiri  di  polizia  Art.  22  I   tiri  della  polizia  cantonale    e    delle  polizie    comunali  sono  autorizzati    dalla    Sezione  formazione  della  polizia  cantonale,  con  informazione  al    Comandante  di circondario  e   all’UFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incidenti  di  tiro  Art.  23  Tutti  gli  incidenti  di    tiro  vanno  segnalati  immediatamente  alla   polizia  cantonale,  all’UFT   e  al  Comandante  di circondario.  Capitolo  quinto  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Mobilitazione
                            1  preparazione  per  la  mobilitazione  secondo  quanto  previsto  dall’ordinanza    sulla  mobilitazione  per  determinati  servizi  d’appoggio  e   servizi  attivi  del  22  novembre  2017.   Il   Comandante  di    circondario  è  il  responsabile  della  mobilitazione   e   la persona  di    contatto   con  il   comando  operazioni  dell’Esercito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso    di  mobilitazione    per  il   servizio  attivo  il  Comando  di  circondario    attiva  entro  sei  ore  dalla  decisione  di chiamata  in    servizio  un  organo  d’informazione  per  i militari  chiamati   in    servizio  e   fornisce  informazioni  sul  luogo,  sul  momento  dell’entrata  in  servizio  e   sui  possibili  mezzi  di  trasporto  per  l’entrata  in    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  non  disposto  differentemente   da  parte  dei  Comuni  il responsabile   comunale  della  protezione  della  popolazione  agisce  anche  in veste   di    responsabile  comunale  per  la    mobilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  25  1  Le  contestazione   tra  i  Comuni   in relazione   al    presente   regolamento  sono  sottoposte  ad  un  tentativo   di    conciliazione   dinanzi  alla  Sezione  degli  enti  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    conciliazione   si applicano  le    vie   ordinarie   di    contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzio
                            Art.  26  Il    presente    regolamento  si  applica  per  analogia    ai  Comuni    che  hanno    formato  un  consorzio  per  la    gestione   di    un  impianto  di tiro.  Capitolo  sesto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  27  Gli  impianti  di    tiro  che   non   rispettano  le    condizioni  previste  dal  diritto   federale  e   cantonale,  devono  adeguarsi  entro  il   31  dicembre    2024.    In  caso  contrario,    la  SMPP  adotta  tutti  i  necessari  provvedimenti  al    ripristino   dell’ordine  legale  e   alla   soppressione  delle  irregolarità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  28  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  16  aprile  2021   -  BU  2021,  118.