Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
                            Regolamento  della  legge   di  applicazione  della   legislazione  federale sugli stranieri e  la loro  integrazione  (RLALSI)  1  (del   23  giugno  2009)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la  legge  di  applicazione   della   legislazione   federale  sugli  stranieri   e la  loro  integrazione  dell’8  giugno   1998  (LALSI),  2  decreta:  TITOLO   I  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   popolazione  (art.  2   legge)  Art.  1  3  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,   Sezione  della   popolazione,  è incaricato  dell’esecuzione  della  legislazione  federale  e   cantonale  in    materia   di    cittadini  stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  della   migrazione  (art.   2,    3,    5   e 6   legge)  4  Art.  2  5  1  La  Sezione  della  popolazione,  Ufficio  della     migrazione  (in  seguito:  Ufficio),  è  competente  a:  a)  rinnovare,    modificare,    rifiutare  o  revocare  i  permessi,  le  autorizzazioni  e  le  (nulla   osta);  b)  e prolungare  i  visti;  c)  l’ammonimento;  d)  l’avviso;  e)  l’allontanamento  senza  formalità;  f)  le autorizzazioni  di    corta   durata  (ACD);  g)  i  preavvisi  relativi  alle   decisioni  federali  riguardanti  i divieti  di entrata;  h)  prorogare  e   sospendere   i  termini   di    partenza;  6  i)  le    necessarie   direttive  per  le    segnalazioni   d’ufficio  alle  autorità;  l)   con  la Segreteria   di    Stato   della  migrazione  per  il  corretto  funzionamento   del  sistema  migrazione  centrale  (SIMIC)  ed   emanare  le    relative   disposizioni  di    applicazione;  m)  le competenze   di    cui  all’accordo   sulla  libera   circolazione  delle  persone  del  21  giugno  (ALC),  al  protocollo    I   sulla    libera    circolazione  delle    persone  del  26  ottobre    2004,  al  II   sulla   libera   circolazione   delle   persone  del  27   maggio  2008,  al  protocollo   III  sulla  circolazione  delle   persone  del  4   marzo  2016,  alla  convenzione  istitutiva  dell’Associazione  di    libero  scambio   del  4 gennaio  1960,  alla   legislazione  federale  e cantonale   in    materia  cittadini  stranieri;  7  n)  l’erogazione  delle  garanzie    come    previsto  dall’ordinanza    concernente  l’entrata  e  il  del  visto  del  15  agosto   2018  (OEV);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  o)  le  procedure  ricorsuali  inerenti  l’ALC,  la  legge  federale  sugli    stranieri    e  la  loro  del   16   dicembre  2005  (LStrI)  e   le    relative  ordinanze;  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato  dal  R    19.5.2021;  in  vigore    dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  137;  BU   2019,  375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    20.10.2009;  in vigore   dal  1.11.2009  -  BU  2009,   461.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    20.10.2009;  in    vigore   dal  1.11.2009  -  BU  2009,   461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.   modificato  dal   R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017   -  BU  2017,   141;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            461;  BU  2016,   420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett.  modificata  dal  R    19.5.2021;  in vigore  dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164;  precedente  modifica:  BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                375.
                            p)  il   segretariato  della  Commissione  consultiva  del  mercato  del  lavoro;  q)  le attestazioni  inerenti  il soggiorno   della  persona  straniera;  r)    l’esecuzione    dell’espulsione  penale    (art.  66a,  66a  bis  CP  e  49a,  49a  bis  CPM)  ed  la    sua  effettiva  attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  accertamenti  del  caso,    l’Ufficio  si  avvale    in  particolare    della    collaborazione  della    Polizia  cantonale  e   delle  Polizie  comunali,  come  pure  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Polizia  Art.  3  10  1  La  Polizia  cantonale  è   competente  per:  a)  le  perquisizioni  personali  e  degli  alloggi  ai  sensi  della  legislazione    federale  sugli  e   la    loro  integrazione;  11  b)  c)    in  modo  forzato  lo  straniero,  su  ordine  dell’Ufficio,  in  caso  di  mancata  senza  sufficiente  giustificazione;  d)  e  mettere  al  sicuro  i  documenti  di  viaggio  ai  sensi  dell’art.  121    LStrI    e    ritirare  i  ai sensi  dell’art.   72  OASA  ;  12  e)  le    misure  di    allontanamento  e   respingimento  ai sensi  degli  art.  64-64f  LStrI;  13  f)  prima  dell’invio  della  domanda  all’Ufficio,  il   documento  d’identità    di  coloro  che  un  permesso   di lavoro  per   frontaliere  G    dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Polizie  comunali  possono   essere   incaricate  dall’Ufficio,  per  il   tramite  della   Polizia  cantonale,  a  svolgere  i  compiti  di    cui   al    cpv.  1   lett.  a)  e c).  TITOLO  II  Organi  consultivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  del  mercato   del  lavoro  (art.  4   legge)  Art.  4  1  La  Commissione    consultiva  del  mercato  del  lavoro  è  competente  per  preavvisare    il  rilascio,  il   rinnovo,    la  modifica,  il   rifiuto  di  permessi  di  lavoro  inoltrati    da    cittadini  provenienti    dalla  Croazia  come  pure  da  cittadini  extra  UE/AELS.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   composta  da  un  massimo   di 8   membri  e   rispettivi   supplenti  di    cui  2 in    rappresentanza  dello  Stato,  3   dei  rappresentanti  padronali   e 3   dei  sindacati.  TITOLO  III  Informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richieste  d’informazioni  (art.  5   legge)  Art.  5  L’Ufficio  può  chiedere  il parere   degli   uffici  regionali  di    collocamento  o   di    altri  uffici,  delle  organizzazioni  professionali  e   delle  commissioni  paritetiche  di  categoria  sulle  condizioni  economiche,  salariali  e   di    lavoro,  o   su  altre  questioni  inerenti  ai permessi   di    lavoro  assoggettati  ad  una  sua  decisione.  TITOLO   IV  Persone  straniere  che   esercitano  un’attività  lucrativa  o   senza  attività   lucrativa  in  Svizzera  15  Capitolo  primo  Procedure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  di  corta  durata  (ACD)  Art.  6  16  1  È  autorizzato  ad  esercitare  un’attività  temporanea    ogni    cittadino  straniero    titolare    di  un’ACD  fino  al raggiungimento  della   scadenza   attribuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    31.5.2017;   in vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dal  R    19.5.2021;   in vigore  dal  21.5.2021  - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Lett.  modificata  dal  R   19.5.2021;   in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,   164;  precedente  modifica:  BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                375.
                            13  Lett.  modificata  dal  R   6.11.2019;   in    vigore   dal  8.11.2019  -  BU  2019,   375;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                137.
                            14  Cpv.  modificato  dal  R    31.5.2017;   in    vigore   dal  2.6.2017   -  BU  2017,  141;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                137.
15
                            Titolo   modificato  dal  R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,   141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    31.5.2017;   in vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanze  di  massima  e   istanze   preventive  Art.  7  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  presentate   all’Ufficio:  a)   di massima  (senza  indicazione  del  nome  della  persona  straniera  o del  datore  di lavoro)  ad   ottenere  nuovi   permessi   per  esercitare   un’attività  lucrativa  dipendente;  b)    preventive    di  cambiamento    di  posto  o    di  Cantone  di  persone  straniere,  durante  la  del   permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accoglimento  dell’istanza  comporta  garanzie  per  l’ottenimento  del  permesso  limitatamente  per  motivi  legati  al    mercato  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domande  nominative  Art.  8  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio   le    domande  nominative  tendenti  al    rilascio,  alla  modifica  e/o  al    rinnovo  di    un  permesso  di lavoro  o   di    soggiorno  sono  presentate  sui  moduli  ufficiali,  datate,  firmate  e   trasmesse  in  forma  cartacea   via   posta  all’Ufficio.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  occasione  del  primo  rilascio  del    permesso,    l’Ufficio  convoca  il  richiedente    una  volta  ricevuta  l’istanza;  lo    straniero  è   tenuto   a   presentarsi  all’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  della  richiesta  di    rilascio  di un  permesso  di lavoro  per  frontaliere   G dipendente,  l’Ufficio  può  prescindere  dal  convocare  l’istante.  I  cittadini   stranieri  interessati  sono  tenuti  a presentarsi   al  competente  posto  di    Polizia  cantonale  prima  dell’invio  della  domanda  all’Ufficio,   per  il   controllo  del  proprio  documento  d’identità  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    può    esigere  in  ogni    momento    che  il   richiedente  si  presenti    personalmente  per  fornire  ulteriori  informazioni,  in  particolare  nell’ambito  della   procedura  di  rilascio,  di  rinnovo   o   di modifica  del  suo  permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dall’invio  della  domanda   per   posta  i  cittadini  stranieri  sono  autorizzati  a iniziare   l’attività  lucrativa  a  titolo  dipendente  o   indipendente  in    attesa  della   decisione  da   parte  dell’Ufficio,   subordinatamente  a  quanto  contemplato   dall’ALC   e   dalla   LStrI.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  caso  in cui  l’istanza  risulti  incompleta  oppure  se  la    stessa   non  viene  debitamente  completata  nei  termini  prescritti  dall’Ufficio,  il medesimo   può  respingere  la    domanda   per  mancata  collaborazione  da  parte  della  persona  straniera  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domande  nominative  di  assunzione    d’impiego  o  titolo  indipendente    in  Svizzera  sottoposte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            all’esame  preventivo   del  mercato  del  lavoro  Art.  9  1  Tutti  i   cittadini  stranieri  che  non  possono  prevalersi  della  libera  circolazione    delle  persone  ai  sensi  dell’ALC  e  dei  relativi  Protocolli    e  che  intendono  esercitare  un’attività  lucrativa  dipendente  o   indipendente  necessitano  di    un  permesso   dal  primo  giorno  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inizio  dell’attività  è   subordinato  all’intimazione  della  decisione     inerente  l’ottenimento     del  permesso  di    lavoro  o   subordinatamente  all’inizio  previsto  dal  contratto   di    lavoro.  Art.  10  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Capitolo   secondo  Frontalieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  di frontiera  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  L’elenco   dei  Comuni  della   zona   di frontiera  con   il   Ticino  è pubblicato  nel  Foglio  ufficiale.  Capitolo   terzo  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  fiscali  e   contributivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dal  R    31.5.2017;   in vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato   dal  R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017   -  BU  2017,  141;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                461.
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    19.5.2021;  in    vigore  dal   21.5.2021  - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal  R    19.5.2021;  in  vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164;   precendente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato   dal  R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017   -  BU  2017,  141;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                137.
22
                            Art.  abrogato  dal  R    31.5.2017;  in    vigore   dal  2.6.2017   - BU  2017,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    19.5.2021;   in vigore  dal  21.5.2021  - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  1  L’Ufficio  può  respingere    le  domande    di  nuovi  permessi,  di  cambiamenti  di  posto  e   di  contributivi  (AVS/AI/IPG,  assicurazione  infortuni,  previdenza  professionale)  relativi  ai  propri  dipendenti.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   può   richiedere  i  corrispondenti  documenti  giustificativi.  TITOLO  IV  bis  25  Integrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  linguistiche  Art.  12a  26  Per  soddisfare  il   presupposto   inerente   le competenze  linguistiche   di    cui  all’art.  58a  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  LStrI,  lo  straniero  deve   presentare  all’Ufficio  comprovante   la  sua   situazione,  come  ad  esempio  un  certificato  medico,  un  parere   del  medico  curante  o   una  decisione   dell’Ufficio  AI  attestante  capacità     cognitive  limitate,  disabilità  mentale  o  altri  problemi  simili  (senilità,  analfabetismo  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  (art.  8a  legge)  Art.  12b  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Segreteria  generale   del  Dipartimento  delle   istituzioni,  per  il   tramite  del  Servizio   per  l’integrazione  degli  stranieri  (SIS),  è   competente  per  determinare  e   preavvisare  i  contributi  per  i  progetti  che   rientrano  tra  gli obiettivi  strategici  del  Programma  d’integrazione   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo   per  i  progetti  del   Programma  d’integrazione  cantonale  può  essere   al massimo   del  50%  dei  costi  riconosciuti  a  preventivo.    Può  essere  ammesso    un  contributo    complessivo  di  altri  enti  pubblici  fino   al    75%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   richiedente  presenta  al SIS  un  progetto,   nonché  il  preventivo  dei  costi   e dei  ricavi.  Il   SIS  stabilisce  i  documenti  che  corredano  la    domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  definitivo  è stabilito   sulla  scorta  del  consuntivo  con  i documenti  comprovanti  la spesa.  Lo  stesso  non  può  superare  la    somma   determinata   a   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    richieste    di  contributo  devono    essere  presentate    preventivamente  e    per    iscritto,  secondo  le  direttive  stabilite  dal  SIS.  TITOLO  V  Notifiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comuni  (art.  3   e 5   legge)  Art.  13  28  Gli  uffici  del  controllo    abitanti  sono  tenuti  a  notificare,  entro  30    giorni,  all’Ufficio    della  migrazione:  a)  e   le rettifiche  di    identità,  in particolare  dei  nomi,  della  data   di    nascita,  del  sesso,  stato   civile   e   della   cittadinanza;  b)  di decesso   di    cittadini   stranieri   titolari  di    un  permesso  di    soggiorno;  c)  di nascita   di    figli  di persone  straniere,  se  necessitano   di    un  permesso;  d)   di indirizzo  all’interno  del  Cantone   o   dello  stesso  Comune  nonché   le partenze   per  altro  Cantone  rispettivamente  per  l’estero;  e)   previste  dal   regolamento  di applicazione   della  legge   federale  sull’armonizzazione  registri   e   concernenti  la banca  dati  movimento  della  popolazione;  f)  dei  lavoratori  frontalieri  che  pernottano  durante  la settimana.  TITOLO   VI  Emolumenti  e tasse   per   l’emissione  dei  permessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  9  Emolumenti  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  (art.  7   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cpv.  modificato  dal   R    19.5.2021;  in    vigore  dal   21.5.2021  - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Titolo   introdotto   dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021   - BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  introdotto  dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  -  BU  2021,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato   dal  R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017   -  BU  2017,  141;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                461.
29
                            Titolo   modificato  dal  R    31.5.2017;  in    vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,   141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Capitolo   modificato  dal  R    31.5.2017;   in    vigore   dal  2.6.2017   -  BU  2017,   141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  31  L’Ufficio  percepisce    per  la  propria  attività  i   rispettivi  emolumenti    massimi  sanciti  dall’Ordinanza  (OEmol-LStrI).  Capitolo   secondo  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  di  cancelleria  (art.  8 legge)  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    le  spese  e  i  lavori  di  cancelleria    (autorizzazione  per  il   rilascio  del  visto  d’entrata,  riconvalida  e/o   modifica  di un’assicurazione/autorizzazione   d’entrata   o   di  un  visto  per  assunzione  d’impiego,  dichiarazioni,   attestazioni,  informazioni,  ritorno  di  documenti  originali,  telefono,  telefax,  fotocopie,  spese  postali,  comunicazioni  in forma  elettronica  ecc.)   l’Ufficio  preleva  una  tassa  fino   a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  franchi   a   copertura   dei   costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  richiami  dei  documenti  non  prodotti   entro   i  termini  fissati,  l’emanazione  di    tasse  di    diffida  e   per  la  mancata    comparizione  all’appuntamento  fissato  per    la  carta  di  soggiorno    biometrica,  l’Ufficio  preleva  una  tassa  fino  a   500  franchi  a   copertura  dei  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’assegnazione  e   le decisioni  di  proroga  di un  termine  di  partenza  l’Ufficio  preleva   una  tassa  fino  a   500  franchi   a   copertura  dei  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cumulo  (art.  7   e 8   legge)  Art.  16  Le  tasse  sono   tra  loro  cumulabili.  TITOLO   VII  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  (art.  12  legge)  Art.  17  33  1  L’Ufficio  emette  le    sanzioni   relative  alle   infrazioni  di    cui   agli  art.  120  e 122  LStrI  e   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  della  legge  sull’asilo  del  26   giugno   1998  (LAsi).  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il computo  dell’avvenuta   infrazione   fa  stato  la data  del  timbro  postale   apposto  sull’invio  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  mancanza  del  timbro    postale  oppure  di  illeggibilità  del  medesimo,  per  il   computo  dell’avvenuta  infrazione  l’Ufficio  applicherà   una  tolleranza   di    cinque  giorni   dalla  data   di    ricezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    per  la  sorveglianza  del  mercato  del  lavoro  è  l’autorità  competente    per  l’esecuzione  dei  controlli  e   il  perseguimento    della  violazione  degli    obblighi  riguardanti  l’annuncio  dei  posti    vacanti  (art.  117a   LStrI).  35  TITOLO  VIII  Disposizioni   finali  ed  abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  18  Il   presente  regolamento  abroga:  -  della    legge  di  applicazione  alla  legislazione  federale  in  materia  di  persone  dell’8   giugno   1998  concernente   i  cittadini  CE-AELS  e   i cittadini  di    stati  terzi  beneficiari  sulla   libera   circolazione   delle  persone  del   2   luglio  2002  (RLaLPS-CE/AELS);  -  della  legge  di  applicazione    alla  legislazione  federale  in  materia  di  persone  dell’8  giugno   1998  concernente   i  cittadini   extra  CE/AELS  del  2   luglio   2002  (RLaLPS-  CE/AELS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  ed  entra  immediatamente  in vigore.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2019;   in vigore  dal  8.11.2019  - BU  2019,  375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.   modificato  dal  R    19.5.2021;  in    vigore  dal   21.5.2021  - BU  2021,  164;   precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                141.
                            33  Art.  modificato  dal  R    31.5.2017;   in vigore  dal  2.6.2017  -  BU  2017,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato   dal  R   19.5.2021;  in    vigore  dal  21.5.2021  -  BU  2021,   164;   precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                375.
35
                            Cpv.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in vigore   dal  8.11.2019  -  BU  2019,   375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Entrata  in    vigore:  26   giugno  2009  -  BU  2009,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2009  ,  288.