Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione
                            1  Regolamento  dei  corsi  di lingua  italiana   e   delle  attività  di integrazione  (del   2 dicembre  2020)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   72  della  legge  della   scuola  del  1°  febbraio  1990,  decreta:  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  Il   presente   regolamento  disciplina   le modalità  organizzative  dei  corsi  di  lingua  italiana  e  delle  attività   d’integrazione  in    conformità   ai principi  indicati  dall’art.  72   della   legge   della   scuola  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e    dello  sport  (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   deleghe  alle  sezioni  dell’insegnamento   si    riferiscono:  a)  alla  Sezione  delle  scuole  comunali  per   le    scuole  dell’infanzia   e   le    scuole  elementari;  b)  alla  Sezione  dell’insegnamento  medio   per  le    scuole   medie;  c)  alla  Sezione  della  formazione  industriale,    agraria,    artigianale  e    artistica,  alla  Sezione  della  formazione  commerciale  e   dei  servizi   e   alla  Sezione  della  formazione   sanitaria  e   sociale  per  le  rispettive  scuole  professionali   di    base;  d)  alla  Sezione  dell’insegnamento  medio   superiore  per  le    scuole  medie  superiori;  e)  alla  Sezione  della  pedagogia  speciale  per  le    scuole   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  generali  Art.  3  1  I  corsi  di  italiano  e    le  attività  di  integrazione  sono  organizzati    nell’intento  di  favorire  un’adeguata  padronanza  della  lingua  italiana   e   l’integrazione  di allievi   di altra   lingua   (di seguito  allievi  alloglotti)  nel  nostro  contesto  sociale    e    culturale;  essi,  in  un’ottica  collaborativa,  completano  le  iniziative  promosse  da  tutti   i  docenti  e dall’istituto  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  i  corsi  e le attività  hanno  lo scopo  di aiutare  gli  allievi  alloglotti  ad  acquisire  capacità  linguistiche  sufficienti,  tali  da  permettere  loro  di  seguire  i  piani  di  studio    e   di  conoscere  l’ambiente  sociale  e   culturale  in cui  sono  inseriti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  settoriali  Art.  4  1  Per    ogni    ordine  e    grado  di  scuola    il  Dipartimento  definisce  gli  obiettivi  specifici  e  le  modalità  d’attuazione  dei  corsi  e   delle   attività  in    rapporto   all’età  e   alla  situazione   scolastica  degli  allievi  alloglotti,  alle   proprie  particolarità,  ai piani  di    studio  e   alle   risorse  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   questo  scopo  esso  emana  delle   direttive  o   delle  linee  guida.  Capitolo  secondo  Destinatari  e   modalità  dei  corsi  ed   attività
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinatari
                            Art.  5  Sono  ammessi    ai  corsi    e    alle  attività,    previo  accertamento  delle  necessità,  gli  allievi  alloglotti  residenti  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  6  1  I  corsi  e le    attività  sono  limitati  nel  tempo,  per   una  durata  di due  anni   scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            2  In  casi  particolari  e  documentati,  nelle  scuole  dell’obbligo    le  rispettive  sezioni  dell’insegnamento  possono  estendere  la  durata  dei  corsi  e    delle  attività  in  deroga  a    quanto    stabilito  dal  cpv.  1.  L’estensione  è    subordinata    alla  valutazione  dei  bisogni  linguistici  e    d’integrazione  evidenziati  al  termine  del  biennio  e   alla  definizione  di  un  progetto  pedagogico  da   parte  della   direzione  di  istituto,  nelle  scuole  comunali  in    accordo  con  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adattamento  del  curricolo  scolastico  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza    della    situazione  scolastica  e  personale  di  ciascun  allievo,  il  curricolo  scolastico  degli    allievi    alloglotti  può  anche  contemplare    esoneri  temporanei  da    singole  discipline  o  essere  temporaneamente  personalizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    relativa  decisione  spetta  alla    direzione    di  Istituto,  su  preavviso  dell’ispettorato  per  le  scuole  comunali  e   del  consiglio  di classe  per  le scuole  medie.  Capitolo  terzo  Fabbisogno  e   dotazione  annuale
                        
                        
                    
                    
                    
                Fabbisogno
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fabbisogno  dei    docenti  di  lingua  e    integrazione  viene  stabilito  all’inizio    di  ogni    anno  scolastico  dal    Dipartimento  in  unità  didattiche  (di  seguito  UD),  sulla  base  dei  parametri    di  cui  agli  articoli  9   e   10  e   delle  risorse  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D  efinito il fabbisogno, l’assegnazione delle UD annuali ai singoli istituti cantonali e comunali (dotazione  a  nnuale) spetta poi alle sezioni dell’insegnamento; nel settore delle scuole comunali essa viene decisa  d  all’ispettorato, sentita la Commissione circondariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    arrivi   di    nuovi  allievi  dopo  l’inizio  dell’anno  scolastico,   la    dotazione  annuale  è aumentata,  previo  accordo  della   sezione   d’insegnamento,   in ragione  di    36  UD  per  ogni  allievo  giunto  entro  il   31  marzo;  dopo   tale  data  l’aumento  è   proporzionale   al    numero  di settimane  che  restano  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parametri  per  le scuole  dell’obbligo  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio   il   rapporto  tra  allievi  beneficiari  e numero  di UD   annuali  assegnate  è   di 36   UD  per  ogni  allievo,  ma  al minimo:  scuola  dell’infanzia  36  UD  per  gruppi  fino  a   2 allievi  scuola  elementare  36  UD  per  1 allievo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  UD  per  il   gruppo  dei  primi  2-4  allievi  scuola  media  72  UD  per  1 allievo   (sia   al primo  che   al secondo  anno)  per  il   gruppo  dei  primi  5 allievi  al    secondo  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  UD  per  il   gruppo  dei  primi  2-4  allievi  al primo   anno  per  il   gruppo  dei  primi  6-10  allievi  al    secondo  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216  UD  per  il   gruppo  dei  primi  11  e più  allievi  al    secondo  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  a quanto  previsto  al cpv.  1,    per  lo    svolgimento   dei  compiti   di cui  all’art.  14  lett.  b-d,  è   riconosciuta  una  dotazione  annuale   supplementare  di    36  UD  per  gruppi  fino   a 10  allievi  e   di    72   UD  per  gruppi  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  e   più  allievi  giunti  entro  il   31  marzo;  dopo  tale  data  il   riconoscimento  è proporzionale  al    numero  di  settimane  che   restano   alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parametri  per  le scuole  postobbligatorie  Art.  10  Per  le    scuole   post-obbligatorie  il Dipartimento  definisce  caso   per  caso  le    UD  previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzo  della   dotazione  annuale  Art.  11  Le  UD   possono  essere   utilizzate  sia  durante  l’anno  scolastico  che   nei  periodi  di    vacanza,  secondo  le    necessità  e le    modalità  proprie  ad  ogni   ordine   e   grado   scolastico.  Capitolo   quarto  Fatturazione  dei  costi  e convenzione  per   le    scuole   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fatturazione  dei  costi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  12  Il   Cantone  fattura  al  Comune    40  franchi  per  ogni  UD  assegnata  giusta  l’art.  8  cpv.  2  prestata  dal  docente   di    lingua  e   integrazione  cantonale;  l’importo  totale   viene  dedotto  dal  contributo  cantonale  annuale  per  sezione  di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzione
                            Art.  13  1  Negli  istituti   scolastici  con  almeno  26  sezioni  il   Comune,  tramite   convenzione  pluriennale  con  il  Cantone,  può  assumere  direttamente  la    competenza   di    organizzare  i corsi  e le    attività  attraverso  l’assunzione  in    proprio  dei  docenti  di lingua  e   integrazione,  che   svolgeranno  i  compiti   di    cui  agli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  e 15,  in    base  al    fabbisogno  definito  e   calcolato  secondo   gli  art.  8   e 9,    secondo  i requisiti,  il  rapporto  d’impiego  e   la retribuzione  di    cui   agli   art.  16  e   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   di  Istituti  scolastici  con  un  numero  di  sezioni   inferiore  alle  26  sezioni,  i Comuni   possono  fare  una  richiesta  alla  Sezione  delle  scuole  comunali   per  assumere  in    proprio  dei  docenti  di    lingua  e  integrazione  secondo   le    modalità  previste  al    cpv.  1;    la    decisione  finale  spetta   al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  convenzione,  in  deroga    a   quanto  previsto  all’art.  12,  i  Comuni  fatturano    al  Cantone    35  franchi  per  ogni  UD  assegnata  giusta  l’art.  8   cpv.  2  prestata  dal  docente  di  lingua  e   integrazione  comunale;  l’importo  totale  viene  aggiunto  al  contributo  cantonale  annuale  per  sezione    di  scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   stipulazione  della  convenzione  di  cui   ai  cpv.  1-3  è   di  competenza  del  Dipartimento  per  la  parte  cantonale  e   del  Municipio  per  la    parte  comunale.  2  Capito  quinto  Docenti  di  lingua  e   integrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  14  I  compiti  del  docente  di lingua   e   integrazione  sono  i seguenti:  a)  l’insegnamento  dell’italiano  secondo  le    UD  attribuite;  b)  l’accompagnamento   degli  allievi  alloglotti   appena   giunti  nell’istituto   nel  percorso  di  progressivo  inserimento  nella  nuova  realtà  scolastica;  c)  la partecipazione  alle  attività  collegiali  nell’istituto   (collaborazione  con  gli  altri  docenti,  colloqui,  programmazione,  informazione),   la    sensibilizzazione  dei   docenti   (presentazione  di    materiali,  temi  da  trattare,  progetti  d’istituto,  dotazione  di  mezzi)    e    la  collaborazione    con    la  direzione  e    con  l’ispettorato  nell’ambito   delle   iniziative  di educazione  interculturale;  d)  i  contatti  con  le  famiglie  degli  allievi    alloglotti    e  con  enti    e   servizi    preposti  all’assistenza  degli  immigrati;  e)  la partecipazione  a   giornate  di studio   e   ad  attività  di formazione   continua;  f)  la partecipazione   almeno  ad  una  riunione  annuale  di    tutti  i  docenti  di    lingua  e   integrazione  attivi  nelle  scuole  ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  15  I  docenti  e   i  diversi  servizi    scolastici    collaborano  con    i  docenti    di  lingua  e  integrazione  nell’attuazione  dei  programmi  di    accoglienza  e   inclusione  degli  allievi  alloglotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concorso  e requisiti  Art.  16  1  Annualmente  la  Divisione  della  scuola   e   la  Divisione  della   formazione   professionale,   in  collaborazione  con  la  Sezione   amministrativa   del  Dipartimento,  aprono  il   concorso  per  la  nomina  e  l’incarico  dei   docenti  di lingua  e   integrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  requisiti  sono  i  seguenti:  a)  per  le  scuole  comunali    è  richiesto  il   bachelor  in  insegnamento  per  il   livello    prescolastico    o  elementare,  rispettivamente  la  patente  per    l’insegnamento    nella    scuola  dell’infanzia  o    nella  scuola  elementare,  nonché  una  certificazione  di  studi  avanzati  nell’ambito   del  plurilinguismo  e  dell’integrazione;  b)  per le scuole cantonali sono richieste le abilitazioni all’insegnamento nella scuola media o nelle scuole  p  rofessionali (abilitazione per l’insegnamento a titolo principale corrispondente a 1800 ore (60 ECTS))
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dal  R    24.2.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  - BU  2021,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dal  R    24.2.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  - BU  2021,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            e  una  certificazione  di  studi  avanzati  nell’ambito  del  plurilinguismo  e  dell’integrazione,  oppure  in  a  lternativa i titoli di cui alla lett. a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  difetto  della  certificazione  di    studi  avanzati   di    cui  al capoverso   precedente,  il   docente  di lingua  e  integrazione  assunto  è tenuto  a   conseguirla  entro  5   anni  dalla  prima  assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  d’impiego  e   retribuzione  Art.  17  1  Il  rapporto   d’impiego  dei  docenti  di lingua   e   integrazione  è disciplinato  come  segue:  a)  attività   a   tempo  parziale  o   completo,  con  orario  flessibile  a seconda  delle  esigenze;  b)  assunzione  e   dipendenza  amministrativa  dal  Cantone,   salvo  per  i  docenti  di    lingua   e integrazione  assunti  dai   Comuni   nel  quadro   delle  convenzioni  pluriennali  con  il   Cantone  di cui   all’art.   13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    di  lingua  e   integrazione  hanno  lo  statuto    di  docenti  ai  sensi  della    legge    sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del    15  marzo    1995  e  sono  retribuiti  in  base    alle  classi  di  stipendio  dei  docenti   di    scuola  elementare.  Capitolo  sesto  Lingua   e   cultura  d’origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  di  lingua  e cultura   d’origine  Art.  18  1  Il  Dipartimento  collabora  con  le autorità  straniere  e   le comunità   di stranieri  riconosciute  che  organizzano  dei  corsi  di  lingua  e    cultura  d’origine  nel  Cantone    per  gli  allievi  delle  scuole  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   sostegno  dei  corsi  riconosciuti   Cantone  e   Comuni  mettono  a disposizione  gratuitamente  i  locali  scolastici  e   le infrastrutture  di    base;  i  corsi  sono  coperti  dall’assicurazione  sulla  responsabilità  civile   e  sugli  infortuni  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  corsi   riconosciuti   dal  Dipartimento  sono  considerati  parte  integrante  dell’attività  scolastica;   i  risultati  ottenuti  sono  certificati   e   figurano   nel  dossier   dell’allievo.  Capitolo  settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione
                            Art.  19  1  È  istituita  la    Commissione  allievi   alloglotti  con  i  seguenti  compiti:  a)  seguire  l’evoluzione  dei    fenomeni  d’immigrazione  in  relazione  alle  loro    conseguenze  di  natura  scolastica;  b)  proporre  ai  servizi  cantonali  l’elaborazione  di  dati    intesi  a  valutare  la  pertinenza  e    l’efficacia  dell’opera  di integrazione  svolta  nelle  scuole;  c)  suggerire  verifiche  e misure  pedagogiche  e   organizzative  atte  a   fornire  una  risposta   sempre  più  adeguata  ai problemi   dell’integrazione;  d)  promuovere   contatti  con   enti  e   servizi   operanti  in    Ticino  e   fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   composizione  della  Commissione  e   le    modalità  di collaborazione   con  i servizi   e i  settori  scolastici  sono  definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
                            Art.  20  Il   Dipartimento  al  Consiglio  di  Stato    un  rapporto  di  valutazione  del  presente  regolamento  entro  due  anni  dalla  sua  entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  21  Il   regolamento  sui  corsi   di lingua  italiana  e le    attività   di integrazione   del  31   maggio  1994  è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  22  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  agosto  2021.  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  380.