Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
                            Regolamento  concernente   l’esercizio   della   professione   di psicologo   attivo  in ambito  sanitario   e   di  psicoterapeuta  (del   27  marzo  2013)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  la  legge    federale    sulle  professioni    psicologiche  del  18  marzo    2011  (LPPsi)    e    le  ordinanze;  –  gli  art.    54,  56    e   58  della  legge  sulla  promozione  della  salute  e  il   coordinamento  del  18  aprile   1989  (Legge  sanitaria),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  disciplina  l’esercizio  delle  attività  diagnostiche,  terapeutiche  e  riabilitative  non  mediche  nel  settore  delle  psicopatologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   in questione  è soggetta  ad  autorizzazione  e   riservata  allo  psicologo  in    ambito   sanitario   e  allo  psicoterapeuta,  sia  che  essa  venga  svolta  sotto   la    propria  responsabilità  professionale,  sia   che  le  prestazioni  vengano  offerte  quale  terapista  dipendente  e    sotto  la  supervisione  di  un    altro  operatore  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    attività  dei  terapisti  complementari  autorizzati  nella  misura  in    cui  non  utilizzano  metodi  scientificamente  riconosciuti  riservati   allo  psicologo  e   allo   psicoterapeuta   e   non  invadono  il  settore  di    competenza  degli  stessi.  Capitolo   secondo  Psicologo   attivo  in ambito  sanitario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’attività  Art.  2  Il   campo  d’attività  dello  psicologo    attivo  in  ambito    sanitario  comprende  l’esecuzione  di  interventi  diagnostici,  terapeutici  e  riabilitativi,  tramite  l’uso    di  tecniche  psicologiche  di  sua  competenza  (osservazione,    intervista,  strumentalità    testologica,    i   processi  di  funzionamento  mentale  e  le  loro  implicazioni  a  livello  affettivo,  intellettuale,  attitudinale,    comportamentale,  relazionale  e   di    gruppo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  3  Per  ottenere    l’autorizzazione  quale    psicologo  attivo  in  ambito    sanitario,  l’istante  deve  soddisfare  i  seguenti  requisiti:  a)  di    un  diploma  ai    sensi  degli   articoli   2   e   3   LPPsi;  b)  di  un    titolo  di  perfezionamento  federale  in  psicologia    dell’età  evolutiva,  psicologia  o   neuropsicologia,   oppure  aver  svolto  nella  funzione   di    psicologo   assistente  almeno  un  di  pratica    clinica    ai  sensi  dell’art.    4    dopo  il    conseguimento    del  diploma  e    sotto    la  di uno  psicologo  autorizzato  in  un’istituzione  che   opera  in ambito   sanitario  ed   è  dal  Dipartimento  della   sanità  e della   socialità   (di  seguito  Dipartimento);  1  c)  di buona  reputazione;  d)  i  requisiti  psichici  e   fisici  necessari  all’esercizio  della  professione.  Art.  4  1  La  pratica  clinica  di    cui   all’art.  3   lett.   b)  deve  soddisfare  i seguenti  requisiti:  a)  e   grado  d’impiego:  –  la  pratica  deve  corrispondere  ad    almeno  12  mesi  di  attività  a  tempo  pieno  (42  ore  settimanali);  –  il   praticante  deve   essere  impiegato   con  un  grado  d’attività  di    almeno  il   50%;  –  deve  trattarsi  di almeno  un  periodo   continuativo  di    6   mesi  nella   medesima  struttura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    27.10.2021;  in vigore   dal  29.10.2021  -  BU   2021,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  per  assenze  dovute  a  vacanze,  malattia,  servizio  militare    o   congedi  vengono    bonificati    al  massimo  2/12  del  tempo  di    pratica  certificato;  b)  clinica  (come   da  descrizione   negli  obiettivi):  –  deve  trattarsi  di attività  clinica  indiretta  (osservazione)   e   diretta  in presenza  del  supervisore  o  di altro   psicologo  autorizzato   presso  la    struttura;  –  l’attività   deve  comprendere  almeno  500  ore  di attività  clinica  autonoma  con   supervisione;  –  devono  essere  allestiti    almeno  5  rapporti  completi    relativi    a   casi    seguiti,  di  cui  almeno  2  completi  di    testistica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  c)  diagnostica   e   testistica:  –  almeno  80  ore    di  formazione  teorica  e  pratica  in  merito  ai  principali    test    (cognitivi,  neuropsicologici,  di  personalità  e/o  proiettivi    ecc.)  e   procedure    diagnostiche,  utilizzati  nel  settore  di  competenza  (adulti  e/o  età  evolutiva  -   adolescenza);  la  somministrazione  della  testistica  sovradescritta   deve   permettere  allo  psicologo  assistente   di    acquisire  le sufficienti  competenze  per  somministrare,  interpretare  e refertare  una  batteria  di test  psicodiagnostici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  teorica:  –  almeno  120  ore  di  formazione    teorica  certificata  (formazione  seminariale  e    formazione  interna);  e)  individuale:  –  almeno  50    ore    di  supervisione  individuale  relative  all’attività  svolta  e    ai  propri    vissuti  in  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’istituzione  non    disponesse  di  possibilità    di  supervisione  e  di  formazione  da    parte  di  psicologi  riconosciuti,  dette   attività  devono  essere  organizzate  all’esterno   della  stessa,   presso   uno  psicologo  autorizzato,    il   quale  le  ore  di  supervisione  e  certifica  con    la  sua    controfirma  l’attestato  dell’ente  dove  viene  svolta  la pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    datore  di  lavoro  e/o  il    responsabile    della  pratica  garantiscono    al  praticante  un’adeguata  esperienza  nell’esame  clinico,  nella    valutazione  e  nella  diagnosi,  nell’esame  testologico    ed  eventualmente  peritale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Posti  di  pratica  Art.  5  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  posto  di  pratica  clinica    deve  essere  riconosciuto  dal  Dipartimento,  che  ne    valuta  i  contenuti  proposti    con    riferimento    ai  requisiti  di  cui    all’art.  4,  ritenuto  che    il   posto    di  pratica    deve  disporre  di    uno  psicologo  autorizzato  al    libero  esercizio   in ambito   sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trattandosi  di  istituti  esteri    o    situati  fuori  Cantone  viene  valutata  su  dossier  l’equivalenza    della  pratica  ai    requisiti  di cui  al cpv.  1   e   all’articolo  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  psicologo  in  formazione  Art.  6  Per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  quale   psicologo  in    formazione   in    ambito  sanitario  è  sufficiente  l’adempimento  dei  requisiti  di cui  alle  lettere  a),  c)    e d)  dell’articolo   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  da  presentare  per   l’ottenimento  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  psicologo  in  ambito sanitario  Art.  7  La  domanda  di autorizzazione   per  l’esercizio  dell’attività  di    psicologo  in ambito  sanitario  deve  essere   corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  di  master,  licenza  o   diploma  in psicologia   ai  sensi  dell’art.  2   LPPsi  o   diploma  estero  riconosciuto  dalla    Commissione  federale    delle    professioni  psicologiche  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   cpv.  3   LPPsi;  b)  attestante  la  pratica  di  cui  all’art.  3    lett.  b)  secondo  l’apposito  modulo    proposto  di sanità  o   eventuale  titolo  di    perfezionamento  federale  ;  c)  del  casellario  giudiziale;  d)  per   operatori  sanitari  riferita  all’attività  professionale  in    Svizzera  e   all’estero;  e)  chi   ha  già   esercitato  in altri  Cantoni  della  Svizzera   o   all’estero  le rispettive   autorizzazioni  e  di  good  professional   standing  ;  f)  medico  di    idoneità  psico-fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  psicologo  in  formazione  Art.  8  La  domanda  di autorizzazione   per  l’esercizio  dell’attività  di    psicologo  in ambito  sanitario  in  formazione  deve  essere   corredata  dalla   documentazione  di    cui  all’art.  7 lett.   a),   c),  d)  e   f).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    27.10.2021;  in vigore   dal  29.10.2021  -  BU   2021,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    27.10.2021;  in vigore   dal  29.10.2021  -  BU   2021,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    21.10.2015;  in vigore   dal  23.10.2015  -  BU   2015,  484.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  consultiva  prevista  all’art.   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  deve   essere   affissa  nello  studio  affinché   gli  utenti  possano   prenderne   visione.  Capitolo   terzo  Psicoterapeuta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’attività  Art.  10  L’attività  dello  psicoterapeuta  consiste  nell’applicazione  di  un  trattamento  scientificamente  riconosciuto  a   persone  che  necessitano  di    aiuto,  relativamente  ai    loro   problemi,  ai  loro  conflitti    e    disturbi  psichici,  nell’ambito  di  una    relazione  metodicamente  elaborata,  alfine  di  risolvere  o di    diminuire   questi  problemi,   conflitti  e   disturbi   psichici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  -  principio  Art.  11  1  L’autorizzazione  quale  psicoterapeuta  attivo  nel  settore    privato    sotto  la  propria  responsabilità  è   retta  dagli  articoli  22  e   seguenti  LPPsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  quale   psicoterapeuta  attivo  nel  settore  pubblico  sotto  la  propria   responsabilità   e  quale  psicoterapeuta  dipendente  è   retta,  per   analogia  e   riservato  l’art.  13,  dagli  articoli  22  - 26  LPPsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  da  presentare  per   l’ottenimento  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  12  La  domanda   di    autorizzazione  per  l’esercizio  dell’attività  di    psicoterapeuta  deve  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)   federale  di    perfezionamento  oppure  titolo  considerato  equivalente  acquisito  in    un  ciclo   di  accreditato  provvisoriamente  oppure  titolo  estero  di  perfezionamento    in  riconosciuto  dalla  Commissione  federale  delle   professioni  psicologiche;  b)  del  casellario  giudiziale;  c)  per   operatori  sanitari  riferita  all’attività  professionale  in    Svizzera  e   all’estero;  e)  chi   ha  già   esercitato  in altri  Cantoni  della  Svizzera   o   all’estero  le rispettive   autorizzazioni  e  di  good  professional   standing  ;  f)  medico  di    idoneità  psico-fisica;  g)  attestante  la padronanza  dell’italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Conoscenze   linguistiche  Art.  13  1  Il  rilascio  dell’autorizzazione    quale  psicoterapeuta  nel  settore    privato  sotto  la  propria  responsabilità  presuppone  competenze  linguistiche    di  italiano  del  livello  C1    secondo    il   Quadro  comune  europeo  di    riferimento   per   le    lingue,  che  vanno  documentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riconosciuti  i  certificati  rilasciati  dai  seguenti  istituti:  –  Dante  Alighieri,  PLIDA   C1  –   per  Stranieri  di    Perugia,  CELI   4  –   per  Stranieri  di    Siena,   CILS,   livello  tre  –  Italiana  di    Lingua,   DALI  C1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  candidati  di  lingua  madre  o  che  possono  attestare  una  frequenza  scolastica  nelle  scuole  dell’obbligo  o   in  una  scuola  media  superiore  di  più  anni   e   di  almeno  600  ore  per  l’italiano,   oppure  un’attività  di    tipo  sanitario  di    almeno  due  anni  in    un  Cantone  o   Stato  di    lingua  italiana,   sono  esonerati  dal  presentare  la    documentazione   di cui  al    cpv.  2.  Art.  14  1  Per     ottenere  l’autorizzazione  quale  psicoterapeuta  in   formazione,  l’istante     deve  soddisfare  i  seguenti  requisiti:  a)  di  un   diploma  ai sensi  degli  articoli  2   e   3   LPPsi  se ha  iniziato  la propria  formazione  il   1°  aprile   2013;  b)  iscritto  ad  un  percorso     di   perfezionamento  in  psicoterapia  provvisoriamente  o  accreditato.  Sono    possibili  eccezioni    per  istanti  domiciliati  in  Svizzera  che  l’intera    formazione  all’estero,  ma  intendono  rientrare    in  Svizzera  a    formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  c)  alle  dipendenze  di  uno    psicoterapeuta  o  di  un  medico  psichiatra    autorizzati  con  professionale  di    almeno   cinque  anni  oppure   di    un’istituzione  sociosanitaria   sotto   la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    21.10.2015;  in vigore   dal  23.10.2015  -  BU   2015,  484.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            responsabilità  di    uno  psicoterapeuta  o   un  medico  psichiatra  autorizzati   con   esperienza  di    almeno  cinque  anni;  d)  di buona  reputazione;  e)  i  requisiti  psichici  e   fisici  necessari  all’esercizio  della  professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   datore  di    lavoro   dello   psicoterapeuta  in    formazione  si    assume  la    responsabilità  professionale  e  contrattuale  dei  trattamenti   nei  confronti  del  paziente.  Capitolo  quarto  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  obblighi  professionali  sono  quelli   elencati  all’articolo  27   LPPsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  llo  psicologo  e  allo     psicoterapeuta  è  vietato  prescrivere,  dispensare  o   somministrare  medicamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impiego   dei  titoli   è disciplinato   dalla  LPPsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Prima  dell’inizio  del  trattamento  e o   delle  consultazioni,   lo    psicologo  attivo  in    ambito  sanitario e lo  p  sicoterapeuta sono tenuti ad informare gli utenti circa le tariffe e gli onorari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Controllo   medico  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  dell’inizio  di  un  trattamento  psicoterapeutico,  lo  psicoterapeuta    è  tenuto    ad  invitare  il   paziente  a   sottoporsi  ad  una  visita  presso  un  medico  con    libero  esercizio  nel  Cantone,  alfine  di:  a)   componenti   eziologiche  di natura  organica   o   ad   evoluzione  psico-organica;  b)   interventi  specifici   nel  caso  di    sintomatologie   di    tipo  psicosomatico;  c)  con  trattamenti  di tipo  farmacologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   disposizioni  del  cpv.  1   di    questo  articolo  non  sono  applicabili  se  il  paziente  è   inviato  direttamente  allo  psicoterapeuta  da  un  medico  con  libero   esercizio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di sospetto   di complicazioni,  lo psicoterapeuta  e   lo    psicologo  sono   tenuti,  in ogni  momento,  ad  invitare  il   paziente  a   sottoporsi  a   una  visita  presso  un  medico  con   libero  esercizio   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  17  1  La  vigilanza  sullo  psicoterapeuta  attivo  nel   settore  privato  sotto   la    propria  responsabilità  è  retta  dagli  articoli  22  e   seguenti   LPPsi;   competenti  sono  le    autorità  di vigilanza  previste  dalla  legge  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri  casi   la    vigilanza   è   retta  dagli  articoli  26  e   59  legge  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  istituisce  una  Commissione  consultiva  di 10   membri,  incaricata   di:  a)  il   proprio  avviso  su  tutte    le  domande  di  autorizzazione  di  esercizio  della  professione  di  attivo  in ambito  sanitario   se  il   posto  di    pratica   non   è   riconosciuto  e sulle   domande  di  di psicologo  in formazione   se  il posto  di    pratica  non  è   riconosciuto,  in particolare  sia  dal  punto  di  vista  qualitativo    sia    da  quello  quantitativo    la  formazione  degli  Per  l’autorizzazione  di  esercizio    della  professione    di  psicologo    attivo  in  ambito  se  il posto  di pratica   è   riconosciuto,  l’autorizzazione   all’attività  dipendente  e il   nulla  per  i  prestatori  di servizi  per  un  massimo  90  giorni/anno  civile   è   sufficiente   il preavviso  di  membri  della   Commissione,  a   meno  che  questi   chiedano  che   l’istanza  venga  sottoposta  al  mentre  le altre   autorizzazioni  vengono  rilasciate  direttamente   dall’Ufficio  di    sanità;  6  b)   circa  il   riconoscimento  dei  posti  di pratica  e relativi  diplomi,   attestati   e   certificati,  da  psicologi  in    conformità  all’art.  5   di    questo   regolamento;  c)  delimitazioni  e modifiche  del  campo  di    attività  degli  psicologi  attivi   in    ambito   sanitario  psicoterapeuti   come  pure  pronunciarsi   sui   metodi  di    trattamento  psicoterapeutico;  d)  pareri  su  tutte  le  questioni  attinenti  all’esercizio  della    professione  di  psicologo    attivo  in  sanitario  e   psicoterapeuta;  e)   annualmente   i  dati  relativi  alle  assunzioni   di    psicologi  e   psicoterapeuti   in formazione,  particolare  riferimento  alle  proporzioni    di  assegnazione  degli    stage  in  base    ai  percorsi  di provenienza.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lett.  modificata  dal  R    11.7.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  294;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                484.
                            7    Lett.   introdotta   dal  R    21.10.2015;  in    vigore  dal  23.10.2015  - BU  2015,  484.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  parte  della  Commissione:  –  –   cantonale  –   psicologi  e tre  psicoterapeuti  proposti  dalle   Associazioni  professionali  –   psicoterapeuta  –   psicologo  –   medico   specialista  FMH  in psichiatria  e   psicoterapia  La  Commissione  è   presieduta  dal  Capo   Ufficio  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  può   far  capo  a   periti  ed  esperti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   mandato  della  Commissione  è   di quattro  anni   e   termina   con  il   mese  di    dicembre  dell’anno  delle  elezioni  del  Consiglio  di    Stato.  Capitolo  quinto  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Agli   psicoterapeuti   si    applicano  le    disposizioni  transitorie   di    cui  all’art  49   LPPsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   psicologo  in formazione  il   cui   periodo   di pratica  clinica   è parzialmente  coinciso   con  l’emergenza  COVID-19  (marzo  -  maggio   2020)  gode  delle   seguenti  deroghe  ai    requisiti  previsti  dall’art.  4   cpv.  1  lett.  b:  –   clinica  deve   comprendere  almeno   400  ore   di    attività   clinica  autonoma  con   supervisione;  responsabile  della   pratica  deve  tuttavia  attestare  che   il   praticante   è   ciononostante  idoneo  a  un’attività  autonoma  quale  psicologo   attivo  in    ambito  sanitario;  –  essere   allestiti  almeno  4   rapporti   completi  relativi  ai casi  seguiti   e una  riflessione  sul  «esperienza  personale  e   clinica  nel  periodo  COVID-19»,  controfirmata  dal  responsabile  pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    autorizzazioni  all’esercizio  della    professione  di  psicologo  così  come  quelle  di  psicoterapeuta  attivo  nel  settore  pubblico   o   non  sotto  la propria   responsabilità  rilasciate   prima   dell’entrata  in vigore  del  presente  regolamento   mantengono  la    loro   validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sino    al  riconoscimento    dei  posti  di  pratica  di  cui  all’art.  5,  la  valutazione  del  periodo  di  pratica  prevista  per  gli  psicologi  avviene  su  dossier  secondo   i  requisiti  posti  dall’art.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  20  Il   regolamento   concernente  l’esercizio  della  professione  di psicologo   e   di    psicoterapeuta  del  4   settembre  1979   è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  21  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° aprile  2013.  Pubblicato  nel   BU  2013  ,  140.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.    reintrodotto  dal  R    24.6.2020;  in  vigore  dal  26.6.2020  -   BU  2020,  215;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  294.