Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato
                            Regolamento  concernente  le    indennità  ai dipendenti dello Stato  (del  27  settembre  2011)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la legge   sull’ordinamento  degli   impiegati  dello   Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo   1995  (LORD)  e  la legge  sugli  stipendi  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei  docenti  del  23   gennaio  2017  (LStip),  1  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  2  Riservate   le  disposizioni  specifiche  che  dispongono  altrimenti,  il   presente  regolamento  si  applica:  a)  dell’ordine  giudiziario;  b)  dello  Stato  secondo  l’art.  1   LORD;  c)  ausiliario   secondo  l’art.  20  LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  e   competenze  Art.  2  1  I  dipendenti   programmano  e   svolgono   le    missioni   di servizio  secondo   criteri  di    razionalità  e  di  economicità.    In  caso  di  adempimento  di  compiti    particolari  (trasferte  particolari  o    in  zone  discoste,  accompagnamento  di  magistrati)  che  impongono  l’assunzione  di  spese  straordinarie,  il  dipendente  ha  diritto    alla  rifusione  delle  stesse,  ritenuto  il    preventivo  accordo    del  funzionario  dirigente.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  funzionari   dirigenti   assicurano  una  corretta  pianificazione  delle   missioni  e   delle  attività  oggetto  del  presente  regolamento  e  vegliano  ad  una  corretta  applicazione  dello  stesso  nelle    loro  unità  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Sezione    delle  risorse  umane  (per    gli  impiegati)    e   la  Sezione    amministrativa  del  DECS  (per  i  docenti),  garantiscono  la necessaria  consulenza  e   vigilanza  sulla  corretta  applicazione  delle  norme.  Eventuali  abusi  riscontrati  nell’ambito    delle  usuali  revisioni,  svolte    dal  Controllo  cantonale    delle  finanze,  saranno  segnalati  alle  istanze  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   indennità  previste   dal  presente  regolamento  sono  rimborsate  unicamente  previa  presentazione  dei  giustificativi  (pasti    esclusi)  e    non  sono  versate  allorquando  sono  già  rimborsate  da  altri    enti  oppure  quando  sono  state  sopportate  direttamente  dallo   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  giustificativi  devono  essere  conservati  per  un  periodo  di  10  anni    presso  i  servizi    preposti  all’introduzione  dei  dati  nel  sistema  informativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  il  Cancelliere  dello  Stato  il  Consiglio  di    Stato  può  definire  un  importo  forfetario   annuo   per  generi  di  spese  da  non  giustificare   singolarmente  ed  un  elenco  di    questi  generi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Capitolo   secondo  Indennità  e   rimborsi   spesa
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  viaggi   di    servizio  il  dipendente  deve  favorire  l’utilizzo   dei  mezzi  pubblici   di    trasporto  e  i  veicoli  di    servizio  presso  il   pool  dell’Ufficio  degli   automezzi   e   delle  macchine  dello   stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    viaggio  dal   domicilio   privato  alla  sede  di    servizio  e   viceversa  non  sono  rimborsate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  adempimento  di  compiti    particolari  (trasferte  ordinate  a  carattere  istituzionale    o  rappresentativo),  nei   giorni  di  chiusura  degli  uffici,   è   riconosciuta  la spesa  di  viaggio   dal  domicilio  privato  al    luogo  della  missione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il rimborso   delle  spese  di  viaggio,  relative  a   trasferte  con  partenze   e/o  arrivo   dal/al  domicilio  privato,  indipendentemente  dal    mezzo  di  trasporto  utilizzato  e    dal  giorno  della    settimana,  viene
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    19.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    19.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dal  R    6.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   introdotto  dal  R    19.12.2018;  in vigore  dal  1.1.2019  -  BU   2018,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            riconosciuta  unicamente   la distanza  chilometrica   che  oltrepassa  quella  relativa   al  normale  tragitto  per  recarsi  dal  domicilio  alla  sede  di    servizio  e   viceversa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A    titolo  eccezionale  i  possessori  di  abbonamenti  arcobaleno  acquistati  per  recarsi    dal  domicilio  privato  alla   sede  di  servizio,  che  sono  costretti  a   utilizzare  il   veicolo  privato  per  missioni   d’ufficio,  possono  esporre  le spese  relative  alla  trasferta  tra  il domicilio  privato   e il   luogo  di    missione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  il  calcolo  delle  distanze    con  il  veicolo    privato  fa  stato  l’indicatore    chilometrico    a   cura  di  via  Michelin  che  tiene  conto   del   percorso  più  breve.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nel  caso    di  spostamenti  all’interno  di  un  comune  o  per  le  distanze  difficilmente  rilevabili  dall’indicatore  delle  distanze  chilometriche  fa  stato  il  conta  chilometri  del  veicolo;    in  tal  caso  sul  formulario  va  indicato  il   dettaglio  degli  spostamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Viaggi  di servizio  Art.  4  Secondo  i  seguenti  mezzi  di trasporto   utilizzati,  ai    dipendenti   sono  riconosciuti:  a)  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  giornaliere  FFS  in    1a  o   2a  classe  se  richiesto   dal  dipendente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   FFS  in    1a  o   2a  classe  se  richiesto  dal  dipendente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  FFS  personali  (abbonamenti   metà  prezzo,  abbonamenti  Arcobaleno)  qualora  nel  di validità  la spesa  è   compensata  dai  minori  costi  dell’acquisto   di    biglietti  singoli,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   per  altri  mezzi   di    trasporto   pubblici,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   aerei   in    classe  economica.  6  Tali  titoli   di    trasporto  sono   da   richiedere   alla  Sezione  delle  risorse  umane.  b)  di  servizio   dello  Stato  di    carburante.  c)   privato  –.55  al  km,  incluse  le  spese  di  carburante,  manutenzione,    riparazione  e  coperture  durante  i  viaggi  di    servizio   autorizzati  lo Stato  assicura  a   copertura  il casco   totale  il massimale  di fr. 50’000.–  per  veicolo  con  la    franchigia  di    fr.    500.  –   a   carico  del  dipendente.  7  d)  e   altre  spese  documentate,  le    spese  di    parcheggio  e di viaggio   sostenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pasti  e   pernottamenti  Art.  5  1  Per   i  pasti  principali  viene   riconosciuto   un  indennizzo  forfetario  per  i seguenti  importi:  nel  Cantone:  fr.  18.–  fuori   Cantone:   fr.  25.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  pernottamenti  viene  riconosciuto    il   rimborso  della  spesa  effettivamente  sostenuta  per  un  massimo  di  fr.  150.–  per  persona.    Per  importi    superiori  è   richiesto    il  preavviso  scritto    dei  Servizi  centrali  del  personale  che  ne  verificano  la congruità.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non     sono     riconosciute  le  indennità     dei  cpv.     1   e  2  qualora     dal  dipendente  possa  venir  ragionevolmente  preteso  il  rientro  al    luogo  di    domicilio  o   alla  sede  di servizio  per  il  consumo   dei  pasti  e  il   rientro  al    domicilio   per   il   pernottamento.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indennità  per  pernottamento   comprende   la    prima   colazione.  In    caso  di partecipazione  a   corsi  e/o,  manifestazioni  organizzate,  le  maggiori    spese  documentate  possono    essere  riconosciute,  se  preventivamente  autorizzate  dal  funzionario  dirigente.  In  altri  casi  occorre  il   preavviso  scritto  della  Sezione  delle  risorse   umane.  Capitolo   terzo  Indennità  speciali  Art.  6  Ai  dipendenti    del  Dipartimento    del  territorio,  che    lavorano  nella  costruzione  e    nella  manutenzione  delle  strade,   sono   riconosciute  le    seguenti  indennità:  a)  i  giorni  di    lavoro  effettivamente  prestati  dal  personale  degli   Uffici  della  direzione   lavori  delle  operative  fr. 6.60  al giorno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    6.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    6.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    6.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    6.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.   modificato  dal  R    6.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    6.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  i  giorni  completi  di  lavoro  effettivamente  prestati  sui  cantieri  dagli  altri  dipendenti  della  delle  costruzioni   (esclusi  quelli   degli   Uffici  della  direzione  lavori  delle  Aree   operative)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.60  al    giorno;  c)  le    ore   effettivamente  prestate   in    galleria   durante  i lavori   di scavo   e di    rivestimento  fr. 3.30  d)  le    ore  effettivamente  prestate   durante  i  lavori  di costruzione   in galleria  rivestita  e   durante   i  di  manutenzione  nei  vani   di  circolazione  e   di ventilazione   in  condizioni   disagiate  fr.  2.–  e)  le  ore   effettivamente  prestate  in  alta  montagna,  zona   III,  sopra   i  1500  metri   s/m  o   in  casi  in    zona   di montagna  in    condizioni   disagiate  fr.  1.10   all’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  festivo  Art.  7  1  Ai  dipendenti  che  per  esigenze  di servizio   e   su  esplicito  ordine  del  funzionario  dirigente  prestano  servizio  durante  la  chiusura    degli    uffici,    di  cui  all’articolo  73    LORD,    è   riconosciuta  una  indennità  di    fr.  5.–   per   ora  effettiva  intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  per  lavoro  festivo  non  è cumulabile   con  l’indennità  per  lavoro  notturno,  sia   regolare  che  irregolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  notturno  Art.  8  1  Ai  dipendenti  che  per  esigenze  di servizio   e   su  esplicito  ordine  del  funzionario  dirigente  prestano  regolarmente  servizio  durante  la notte  dalle  ore   20.00  alle  ore  06.00,  è riconosciuta  una  indennità  di    fr.  5.90  per  ora   effettiva  intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    servizio   notturno   a turni,  svolto  a   ritmo  regolare,  l’indennità  può  venir   alternativamente  convertita  in  tempo  libero,  nella    misura  di  una  ora  di  tempo  libero    supplementare  ogni  10  ore  di  lavoro  notturno  prestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Picchetto
                            a)  Principio  Art.  9  Il   tempo  di    picchetto  non  è   considerato   tempo  di    lavoro.  Esso   non  da  diritto   a recupero  in  tempo  libero.  In caso   d’intervento   durante  il   picchetto,  il   tempo  d’intervento  è   considerato   tempo  di  lavoro  a   tutti   gli effetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  A    domicilio  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  picchetto  a   domicilio  presuppone  il collegamento  costante  con  la    sede  di servizio  e   la  disponibilità  d’intervento    presso  la  sede  di  servizio    o  in  altro  luogo    comandato  entro  un  termine  prestabilito  dal  rispettivo  funzionario  dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    intervento  durante  il   tempo  di    picchetto  sono  riconosciute  le    spese  di    trasferta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  dipendenti  chiamati  ad   assicurare   servizio  di picchetto   per  esplicito   ordine  scritto  da   parte  del  rispettivo  funzionario   dirigente  sono  riconosciute   le seguenti  indennità:  a)  feriali:  fr.  1.70   per  ora  intera,  b)  festivi:   fr.  3.30  per  ora  intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    dipendente  può    essere  chiamato  a   restare  di  picchetto  al  proprio  domicilio  durante  i  giorni  di  congedo  ordinario   fino  ad  un  massimo  di  venti  giorni   all’anno.  Questo  limite   può  essere  superato  solo  con  il   suo  esplicito   consenso.  Sono  riservate  specifiche  disposizioni  settoriali  del  Consiglio  di  Stato.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Presso   la    sede  di  servizio  o   in  altro  luogo  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  picchetto  presso   la    sede  di servizio  o   in    altro  luogo   ordinato,   presuppone  la    prontezza  di  intervento  immediata   durante  il tempo  di riposo  fra  due  turni  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    picchetto  presso  la  sede  di  servizio  non  può  essere  effettuato  nei  giorni  di  congedo  ordinario.  L’alloggio  per   propria  scelta   presso  la sede  di  servizio,  così  come  il   pernottamento  fuori  domicilio  durante  corsi,  missioni   o   scuole  non  è considerato   tempo  di    picchetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i   membri  del  Corpo  di  polizia  l’indennità  è    riconosciuta  durante  i   corsi  di  formazione  a  programma  intenso  con  tempo  libero  regolare,    per  i   quali    è  escluso  il    recupero  delle    ore  supplementari  (corsi  di tipo  militare).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai  dipendenti  chiamati  ad   assicurare   servizio  di picchetto   per  esplicito   ordine  scritto  da   parte  del  rispettivo  funzionario   dirigente  sono  riconosciute   le seguenti  indennità:  a)  feriali:  fr.  3.30   per  ora   intera,  b)  festivi:   fr.  6.60  per  ora  intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    6.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  quarto  Procedura  ed  esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  e   pagamento  Art.  12  1  Le  distinte   per  il   pagamento  delle  indennità  provviste  della  validazione  del  funzionario  dirigente,  del  Direttore  del    Dipartimento,  del  Cancelliere  del  Tribunale  d’appello,  del    Procuratore  generale,  del   Presidente  del  Tribunale  cantonale  di    espropriazione,  del  Giudice  dei   provvedimenti  coercitivi,  del   Presidente  della  Pretura  penale,  del  Presidente  della  Pretura  di Lugano,  dei  Pretori  degli  altri  distretti,  del  Magistrato  dei  minorenni  e i  giustificativi  devono  essere   trasmessi   ai servizi  preposti  all’esecuzione.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   pagamento  avviene  a   ritmo  mensile  a   cura  dell’Ufficio  degli  stipendi  e   delle   assicurazioni  per  le  spese  di    trasferta   e   della  Sezione  delle  finanze  per   le    altre  indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  è   tenuto  a notificare  la    distinta  delle  spese  e   delle   indennità   entro  un   termine  massimo  di  sei  mesi  dal  momento  in cui   le    stesse  si    sono  verificate  pena  la    perdita  del  diritto  al    rimborso.  Capitolo  quinto  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  13  Il    pagamento    delle    indennità  per  eventi  verificatisi  prima  dell’entrata  in  vigore    del  presente  regolamento  avviene  secondo  le norme  vigenti  al    momento  di tali   eventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  14  Il   regolamento  concernente  le    indennità  ai dipendenti  dello  Stato   del  5   febbraio  1997  è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Il    presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi,  ed   entra  in vigore  con  effetto  immediato.  13  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  497.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Entrata  in    vigore:  30   settembre  2011  -  BU  2011,  497.