Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
                            Statuto  dell’Ordine  degli  avvocati   del   Canton  Ticino  (del  17  maggio   2018)  I  Denominazione,  scopo,  sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  1  1  L'Ordine  degli  avvocati  del  Cantone    Ticino    è    una  corporazione  di  diritto  pubblico,  a  norma  dell'art.   3 della  legge  sull'avvocatura  del  13  febbraio  2012  (LAvv).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ordine  è   riconosciuto  dalla  Federazione   svizzera  degli  avvocati  (FSA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sede,  recapito  Art.  2  1  L'Ordine  ha  sede  a   Lugano,  presso  il   Tribunale  d'appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  suo   recapito  è   presso  il   segretariato  permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  3  L'Ordine  promuove  la  dignità  e   l'esercizio  corretto   della   professione,  tutela  gli interessi  della  corporazione  e   dei   suoi  membri,   veglia   all’osservanza  della  collegialità  fra  gli  avvocati,  presta  concorso  all’autorità  per  questioni   generali  e   particolari   dell’avvocatura  e   della   giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  4  1  L’Ordine  viene  coinvolto  dallo    Stato,  in  particolare  per  discutere    i  problemi  generali  dell’avvocatura  e  dell’amministrazione  della  giustizia,  per  preparare  atti    legislativi    nel  settore  avvocati  e    dei  praticanti,  per  garantire  l’intervento    di  un    avvocato  in  caso    di  necessità,  come  nell’assistenza  giudiziaria    e  nei  picchetti  penali  per  l’emanazione  di  norme  deontologiche  che  servano  all’interpretazione  delle  regole   professionali  previste   dalla  legge  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ordine  è   inoltre  competente  per  proporre    i  nominativi    degli  avvocati  nelle  diverse  commissioni  per  l’avvocatura,  esaminatrice  e   di    disciplina,  previste  dalla  legge.  II Adesione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membri  attivi  Art.  5  Possono  far  parte   dell'Ordine  gli  avvocati   iscritti  nel  registro  cantonale   degli  avvocati  e  all'albo  pubblico  degli  avvocati  degli  Stati  membri   dell'UE  o dell'AELS,  anche  se iscritti   in  un  altro  registro  cantonale,   purché   abbiano  un  indirizzo   professionale  nel   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membri  passivi  Art.  6  1  Possono  essere  eletti  membri  passivi    gli  avvocati  che  hanno  cessato  di  esercitare  la  professione  di avvocato.  Essi  devono  aver  esercitato  nel   Cantone  almeno  per  un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve   pervenire   al    Consiglio   dell’Ordine  il   quale   deciderà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  passivi  non   hanno  diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  pagano  la metà   della  tassa   annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membri  onorari  Art.  7  1  Il  Consiglio  dell’Ordine  può  proporre    all’Assemblea    la  nomina  di  membro  Onorario  di  quelle  persone    che    si  sono    contraddistinte  in  modo  particolare  per  la  tutela  degli  interessi  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   membro  Onorario  non  paga  nessuna  tassa  ma  ha  il   diritto  di esercitare  tutti  i  diritti  derivanti  dalla  qualità  di    membro   attivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  all’Ordine  Art.  8  1  La  domanda    di  ammissione    all’Ordine  va  presentata  per  iscritto  al  segretariato  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  comporta  l’adesione   senza  riserva  alcuna  allo  statuto  dell’Ordine  e   l’impegno  a rispettare  le  decisioni  dell’Assemblea  generale,  del   Consiglio  dell’Ordine,  oltre  che  l’obbligo  di    conformarsi   a tutte  le  regole  etiche,  deontologiche  e   legali  regolanti  la    professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  annuale  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  membri  attivi  e   passivi  devono  all’Ordine  una  tassa  annuale  proposta  dal  Consiglio  dell’Ordine  e   approvata  dall’Assemblea  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’adesione   intervenga  dopo  il 30  giugno  per  il   primo   anno  la tassa  è ridotta  della   metà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perdita  della   qualità  di  membro  Art.  10  L’avvocato  perde   la    qualità  di    membro:  –  paga  la    tassa  annuale  malgrado  richiamo   scritto;  –  radiato  dal   registro   cantonale   degli  avvocati;  –  radiato  dall’albo  UE  /  AELS;  –  escluso  dall’Ordine;  –  di    morte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi  di esclusione  Art.  11  1  Sono  motivi   di    esclusione:  –  grave  o    ripetuta  delle    regole  legali,  statutarie  deontologiche  e/o  etiche  che  la    professione  d’avvocato;  –  agire  che  crei  pregiudizio   tangibile   all’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esclusione  dei  membri  (attivi,  passivi  o   onorari)  viene   pronunciata  dal  Consiglio  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Patrimonio  sociale  Art.  12  1  Il  patrimonio     sociale  dell’Ordine  è  costituito  dalle  tasse  sociali,  da  eventuali  sponsorizzazioni,  cosi  come  da  donazioni  da  parte  di    terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  impegni    assunti  dall’Ordine  risponde    unicamente    il   patrimonio  sociale.  È    esclusa    ogni    e  qualsiasi  responsabilità  personale  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non    esiste    alcuna  responsabilità  personale  dei  membri  per  gli  impegni    finanziari  contratti  dall’Ordine.  III Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  13  Organi  dell'Ordine   sono:  –   generale;  –  dell’Ordine;  –  di    revisione.  IV  Assemblea  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Assemblea  è l'organo  superiore  dell'Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Adotta  lo    statuto,  propone  le norme  deontologiche,  nomina  gli  organi  statutari,  il  Presidente  e   il  vice  Presidente,  fissa  la  tassa  annuale,  delibera    sul    rapporto  morale,  su  quello  finanziario    e    sulla  gestione,  dà  scarico  ai    membri  del  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  generale   ordinaria  Art.  15  L'Assemblea  generale  ordinaria  è convocata  almeno  una  volta   all'anno  entro  il  30  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  generale   straordinaria  Art.  16  L'assemblea    straordinaria    è  convocata  quando  il  Consiglio  dell’Ordine  lo  ritenga  opportuno,  oppure  su  richiesta  di almeno  un  quinto  dei  membri  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  17  Le  convocazioni  sono   inviate   a tutti  i  membri   con  l’Ordine  del  giorno  e   devono  pervenire  almeno  20  giorni  prima   dell’Assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
                            Art.  18  L'assemblea    delibera  validamente  sugli    oggetti    all'Ordine  del  giorno  a  maggioranza  semplice,  qualunque  sia   il  numero   dei  presenti,  salvo   per  le    elezioni   degli  organi  statutari  per  le    quali  fa  stato,  al    primo  scrutinio,  la maggioranza  assoluta  dei  presenti.  V   Consiglio  dell’Ordine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e organizzazione  Art.  19  1  Il  Consiglio  dell’Ordine  è   l'organo   esecutivo   dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E’  composto  da  7 avvocati   membri  di cui  un   Presidente,  un  vice  Presidente,  ed  un  tesoriere,  eletti  dall’Assemblea  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il resto  si    organizza  in modo  autonomo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Carica
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  membri  del  Consiglio  rimangono  in    carica  due  anni   e sono  al    massimo  rieleggibili   per  due  periodi  di mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  può  essere  nominato  oltre  questo  limite,   per  un  ulteriore   periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    vacanza  per  dimissioni   o   altro  il   subentrante  rimane  in    carica   sino  al termine  del  periodo  corrente.  Il   subentrante  è nominato   dai  membri  del  Consiglio  rimasti  in carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  21  1  Il  Consiglio  ha  tutte  le competenze  non  attribuite  dalla   legge  o   dal  presente  statuto  ad  altri  organi   o   autorità.  Esso   dirige  amministra  e rappresenta  l’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E   competente  per  decidere  le    spese  straordinarie   fino   a 20'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  può  escludere  dall'Ordine,    o  richiamare,  membri  oggetto    di  violazioni  a  regole  professionali  o   deontologiche   incompatibili  con  gli  scopi  della  corporazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   procedura   è quella   della   LPAmm.  Le   decisioni  sono  definitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazioni  e deliberazioni  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  è  convocato  dal  Presidente  e  delibera  a    maggioranza    semplice,  purché  siano  presenti   almeno  quattro  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   deliberare  anche  per  corrispondenza  o   per  teleconferenza,  a   condizione   che   nessun  membro  si  opponga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tesoriere
                            Art.  23  Il   tesoriere  è   membro  del  Consiglio   ed  ha  quale  compito   la    supervisione   sulla  situazione  finanziaria  dell’Ordine  degli    avvocati,    convoca  i   revisori    e  tiene  aggiornato  il    Consiglio  sulla  situazione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza
                            Art.  24  L'Ordine  è   rappresentato  dalla   firma  collettiva  a   due  del  Presidente,  del  vice  Presidente  o  del   tesoriere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segretario  generale  Art.  25  Il   Consiglio   dell’Ordine  è   coadiuvato  da  un   segretario  generale,  che  assiste  il   Presidente  e  i  membri  del  Consiglio    nell’organizzazione  e   nell’esecuzione  dei  loro    compiti,  e   supervisiona    il  segretariato,  secondo  un  mansionario  redatto  dal  Consiglio  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  revisione  Art.  26  1  La  Commissione   di    revisione   è composta  di    tre  membri,  esclusi  i membri   del  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esamina  e   controlla  la gestione  annuale  e   propone  all'assemblea  la delibera  sugli  argomenti   di    sua  competenza.  VI  Norme  generali   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            Art.  27  1  Per   ogni  seduta  i membri   di Consiglio   e delle  Commissioni  speciali   percepiscono,   oltre  al  rimborso  delle  spese   vive   e   di    trasferta,   un'indennità  di presenza  analoga  all'indennità  semplice  corrisposta  ai    giudici  supplenti   del  Tribunale   d’appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  fissa  annualmente   l'indennità  forfettaria  per  i  membri  del  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  28  Per  quanto  non   previsto  dai  presenti  statuti   valgono  le    norme  degli  art.  60   e   seg.  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  finale  Art.  29  Il   presente  statuto,  adottato  dall'assemblea   del   17  maggio  2018  entra  immediatamente  in  vigore  1  ,  abrogando   quello  dell’8   giugno   2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  11  marzo  2022  - BU  2022,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2022  ,  62.