Regolamento concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore
                            Regolamento  concernente   l’adozione  di  misure   a favore   dei casi di  rigore  ai sensi  delle  ordinanze  COVID-19   casi di  rigore  1  (del  27  gennaio  2021)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge    di  applicazione  per  i  casi  di  rigore    della    legge  COVID-19    del  25    gennaio  2021  (di  seguito  legge),  2  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  Consiglio  di  Stato  Art.  1  I  seguenti  compiti   sono  di    competenza  del  Consiglio  di    Stato:  a)  il   contratto   con  la Segreteria  di    Stato  dell’economia  (SECO);  b)  un  gruppo  consultivo  per  i  compiti  di    cui   all’art.  7 della  legge;  3  c)  i  settori  beneficiari;  d)  le    percentuali   d’aiuto  e   i  contributi  massimi   ai sensi  dell’art.  6 e   6  bis  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Divisione  dell’economia  Art.  2  I  seguenti  compiti   sono  delegati  alla   Divisione  dell’economia:  a)  l’accordo  con  la    cooperativa  di    fideiussione  CFSud  per  la    gestione   amministrativa  delle  b)  tramite  direttiva  i  contenuti  minimi  e   la  forma  della   verifica,  che   l’impresa  di revisione  abilitazione  dell’ASR  (Autorità  federale  di sorveglianza   dei  revisori)   è tenuta  a   svolgere;  c)   il   gruppo  consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell’Ufficio   per  lo  sviluppo   economico  e   dell’Ufficio  dell’amministrazione   e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                controlling
                            Art.  3  I   seguenti    compiti  sono  delegati  all’Ufficio    per  lo  sviluppo  economico  e  all’Ufficio  dell’amministrazione  e   del  controlling:  a)  il   processo  di  valutazione  delle    misure  a  favore    dei  casi    di  rigore    e  istruire  il   relativo  b)   le    misure  a   favore  dei  casi  di    rigore;  c)  le    decisioni  concernenti   le    fideiussioni  alla  CFSud  per   la    loro  gestione  amministrativa;  d)  i  fondi  per  le    misure  a favore  dei  casi   di    rigore;  e)  una  banca  dati   delle  imprese  sostenute;  f)  il  rispetto  delle  limitazioni  di impiego   tramite  autocertificazioni  e   controlli  a campione;  g)   le sanzioni   previste  per  infrazioni   all’art.  12  cpv.  1   della   legge.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  e   condizioni  Art.  3a  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  criteri    da  rispettare  e    le  condizioni  di  sostegno  per  i   casi  di  rigore    finanziati    da  Confederazione  e   Cantone,  per  quanto  non  stabilito  a   livello  federale,    sono  regolati  dal  presente  regolamento.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  criteri  da    rispettare    e   le  condizioni  di  sostegno    per  i  casi  di  rigore  finanziati    interamente  dalla  Confederazione  sono  regolati  dalle  norme  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Settori  beneficiari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   cpv.  1   lett.  a   legge)  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato  dal   R    23.3.2022;  in    vigore  dal   25.3.2022   -  BU  2022,   70;  precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                155.
                            2    Ingresso  modificato   dal  DE  12.5.2021;   in    vigore   dal   14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  DE  12.5.2021;  in    vigore  dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  DE  12.5.2021;  in    vigore  dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  DE  12.5.2021;  in    vigore  dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  DE   3.3.2021;  in    vigore  dal  5.3.2021   - BU  2021,   83.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  DE  12.5.2021;   in vigore  dal  14.5.2021  - BU  2021,  155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dal  DE  12.5.2021;   in vigore  dal  14.5.2021  - BU  2021,  155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  beneficiare  dell’aiuto  per   i  casi   di    rigore  ai    sensi  dell’art.  3 cpv.  1   lett.   a   della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  e   che  sono  attive  in uno  dei  seguenti  settori:  –   manifestazioni  e intrattenimento;  –   trasporti  terrestri  non  regolari;  –  di  alloggio,  limitatamente  al  turismo  degli  affari  e  alle  strutture  senza    servizi  di  –  di    convegni  e   fiere;  –  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  essere  considerate  casi   di rigore  ai    sensi  dell’art.  3   cpv.  1   lett.  a   della  legge,  le    imprese  devono  generare  almeno  il   66%  della  loro  cifra  d’affari  annuale  in    relazione  ai settori  elencati   al    cpv.  1   o   in  relazione  ai settori  oggetto  di    chiusura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  settori  di   un’impresa,     chiaramente  delimitati  mediante  una  contabilità  per  settore,  che  corrispondono  a   un  settore  chiuso  per  ordine  delle    autorità  a   partire  dal  1°  novembre  2020  per  almeno  40  giorni  e che  dimostrano,  in    12  mesi   consecutivi  tra  gennaio  2020  e   giugno  2021,  d’aver  perso  nei  settori  chiusi  almeno  il 40%  della  cifra  d’affari  rispetto   alla  media   degli   anni  2018   e   2019,  possono  beneficiare   dell’aiuto  ai sensi  dell’art.   3   lett.  a   della  legge  limitatamente  ai settori   chiusi,  a  condizione  che  l’impresa   non  sia   stata  in    grado   di    coprire  i costi  fissi  dei  settori  chiusi.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  per  ordine  dell’autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   cpv.  1   lett.  b   legge)  13  Art.  5  1  Non  è   considerata  chiusa  per  ordine  dell’autorità  l’impresa  che  prima  di  marzo  2020  generava  oltre  il   66%  della  cifra  d’affari  con  il   commercio  online  o    l’impresa    che    nel  periodo  di  chiusura  ordinata  è  stata  in  grado  di  coprire  i  costi  fissi  con  i  ricavi    provenienti  segnatamente  da  forme  alternative  di vendita  o   da  altri  ricavi,   al    netto  dei  costi  variabili  effettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   verifica  di cui   al    cpv.   1 è   attestata  dall’impresa   tramite   autocertificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Percentuali  d’aiuto  e cifre  massime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ordinanza  COVID-19  casi  di rigore,  OPCR  20)  14  Art.  6  1  Le  percentuali   e le    soglie  di    cui  agli  art.  6   e   6  bis  della  legge  sono  determinate  nell’allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    imprese    attive  contemporaneamente  in  più  settori  beneficiano  delle  rispettive    percentuali.  La  somma  degli   aiuti  per   i  singoli   settori  non   può  superare  il   contributo   massimo  previsto   dal  settore  beneficiario  con  il   limite  più  alto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  essere  considerati  singoli  settori  ai sensi  del  cpv.   2   essi  devono  generare  ciascuno  almeno  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20%  della   cifra  d’affari  complessiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Percentuali  aggiuntive  per   settori  specifici  sono  determinate   nell’allegato   2.  Le  imprese  dei  settori  elencati  nell’allegato  2  sono    tenute    a  comprovare,  tramite  un’autocertificazione  specifica,  la  necessità  di    un  contributo  supplementare.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fattore  di  riduzione  del  contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7  bis  cpv.   4 legge)  Art.  6a  17  Il  fattore  di  riduzione  del  contributo  riconosciuto    all’azienda    parzialmente  chiusa  è  calcolato  dividendo  i  giorni  di apertura  per  i  giorni   totali  del  periodo   della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppo  consultivo  Art.  7  Il   gruppo  consultivo  è   composto  al massimo  da  7   membri,  incluso   il   presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  sulla  procedura  Art.  8  Le  informazioni   sulla  procedura   relativa  ai    casi  di    rigore   sono  pubblicate  nel  sito  internet  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  DE  12.5.2021;  in    vigore  dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   DE   10.3.2021;   in    vigore   dal  12.3.2021  -  BU  2021,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   DE   12.5.2021;   in    vigore   dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  introdotto  dal  DE  3.3.2021;  in    vigore   dal  5.3.2021  -  BU  2021,   83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  DE  12.5.2021;   in    vigore   dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.3.2022;  in    vigore  dal  25.3.2022  - BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   DE   12.5.2021;   in    vigore   dal  14.5.2021  -  BU  2021,   155.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  introdotto  dal  DE  12.5.2021;   in vigore  dal  14.5.2021  - BU  2021,  155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dal  R    23.3.2022;  in    vigore   dal  25.3.2022  -  BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  agevolata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ordinanza  COVID-19  casi  di rigore,  OPCR  20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  9  Le  imprese  con  una  cifra  d’affari  inferiore  a   5   milioni  di    franchi  che  sono  state   chiuse  per  ordine  dell’autorità  federale  o   cantonale  per  almeno  40  giorni  a   partire  dal  1°  novembre  2020  e che  dispongono  di  un  rendiconto  dell’imposta    sul  valore  aggiunto    relativo  all’anno  2018  e/o  2019,  beneficiano  di    una   procedura  agevolata,  che  prevede:  19  a)  del  rispetto    dei  requisiti    di  legge  mediante  la  compilazione  di  un  modulo  di autocertificazione;  b)  in    caso  di esito  positivo   del  processo  di    autocertificazione,  della  richiesta  di contributo  di    fideiussione  tramite  il   sito  internet   dedicato  entro  il   31   agosto  2021  o,    per  le    misure  ai    sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  dell’ordinanza    COVID-19  casi  di  rigore    del    25  novembre  2020,    entro  il   15  ottobre  Le   richieste  relative  alle  percentuali  aggiuntive   introdotte  nell’allegato   2   con   la    modifica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  dicembre   2021  vanno  inoltrate  entro   il 31  marzo  2022   secondo  le    indicazioni  fornite  dalla  dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ordinanza  COVID-19  casi  di rigore,  OPCR  20)  21  Art.  10  Le  imprese  con  una  cifra  d’affari  inferiore  a   5   milioni  di franchi   di cui  all’art.  4,    devono:  22  a)  il   rispetto  dei  requisiti  di  legge  mediante  la  compilazione  di  un  modulo  elettronico  di  b)  in    caso   di    esito  positivo  del  processo  di    autocertificazione,   a un’impresa   di revisione  abilitazione  dell’ASR  che  effettuerà   le    verifiche   secondo  le    direttive   emanate   dalla   Divisione  c)  la  richiesta  di  contributo    o   di  fideiussione    tramite  il   sito  internet  dedicato  entro  il   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  o, per  le misure   ai    sensi  dell’art  15  dell’ordinanza  COVID-19   casi  di    rigore  del  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  entro  il   15  ottobre  2021.  Le  richieste    relative    alle  percentuali    aggiuntive  nell’allegato  2   con  la    modifica  del  22  dicembre   2021  vanno  inoltrate  entro  il   31  marzo  secondo  le indicazioni  fornite  dalla   Divisione  dell’economia.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  per  imprese  con  cifra  d’affari  superiore  a 5   milioni  di franchi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ordinanza  COVID-19  casi  di rigore,  OPCR  20)  24  Art.  10a  25  Le  imprese  con  una  cifra  d’affari  superiore   a   5   milioni  di franchi  devono:  a)  il  rispetto  dei  requisiti     di  legge  mediante  la  compilazione  di  un  modulo  di  b)  in    caso   di    esito  positivo  del  processo  di    autocertificazione,   a un’impresa   di revisione  abilitazione  dell’ASR,   che   effettuerà  le  verifiche  previste  dall’ordinanza  federale  secondo  direttive  emanate  dalla  Divisione   dell’economia;  c)  la  richiesta  di  contributo    o   di  fideiussione    tramite  il   sito  internet  dedicato  entro  il   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  o,  per  le misure   ai    sensi  dell’art.   15  dell’ordinanza  COVID-19  casi  di    rigore,  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   ottobre  2021.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  ai    sensi  dell’ordinanza  COVID-19  casi  di rigore  2022  (OPCR  22)  Art.  10b  27  1  Il  rapporto  di cui   all’art.   7  ter  cpv.  1 lett.   c   della  legge,  allestito  dall’impresa  di revisione  con  abilitazione  dell’ASR,  deve  essere  conforme  alle  direttive     emanate  dalla  Divisione  dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’azienda  deve  indicare  quali   restrizioni   hanno  limitato  l’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azienda  deve  inoltrare  la    richiesta  entro  tre  mesi  dalla   fine  del  periodo   per  il   quale  è richiesto  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.3.2022;  in    vigore  dal  25.3.2022  - BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Frase  modificata  dal   DE   14.4.2021;   in    vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dal  R    22.12.2021;  in vigore  dal   24.12.2021  - BU   2021,   416;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021,  155  e   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.3.2022;  in    vigore  dal  25.3.2022  - BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Frase  modificata  dal   DE   14.4.2021;   in    vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dal  R    22.12.2021;  in vigore  dal   24.12.2021  - BU   2021,   416;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021,  155  e   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.3.2022;  in    vigore  dal  25.3.2022  - BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  introdotto  dal  DE  14.4.2021;  in    vigore  dal  16.4.2021  -  BU  2021,   123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  modificata  dal  R   18.8.2021;   in    vigore   dal  24.8.2021  -  BU  2021,   252;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                155.
                            27  Art.  introdotto  dal  R    23.3.2022;  in    vigore   dal  25.3.2022  -  BU  2022,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il   presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato   nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi   ed  entra  in  vigore  immediatamente.  28  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  49.  Allegato  1  29  (art.  6)  Percentuale  della  cifra  d’affari  considerata  per  il   sostegno  e   importo   massimo  Contributi  a   fondo  perso  Fideiussione  Settore  %  della  cifra  d’affari  media  annua  2018/2019  Limite   massimo  del  contributo  in  franchi  %  della  cifra  d’affari  media  annua  2018/2019  Limite   massimo  della  fideiussione  in  franchi  Ristorazione  e   bar  10  450'000  15  650'  000  Discoteche  e sale  da  ballo  10  450'000  15  650'  000  Negozi  (compresi  baracconisti),  mercati  all’aperto  (tranne  alimentare)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  320'000  11  520'  000  Attività  sportive  e   per  il   benessere,  di  intrattenimento  e   di    divertimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  450'000  15  650'  000  Organizzazione  di convegni  e fiere  13  550'000  18  750'  000  Agenzie  di    viaggio  10  450'000  15  650'  000  Trasporti  terrestri   non   regolari  20  750'000  25  1'000'000  Servizi  di    alloggio   (turismo   degli  affari  e  strutture  senza  ristorazione)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  550'  000  18  750'  000  Lavanderie  10  450'000  15  650'  000  Fornitori  I  (servizi  di    catering,  fornitura  e   noleggio  di  infrastrutture  /  materiale  /  macchinari,  produzione  di    bevande,  altre   attività  professionali)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  450'000  15  650'  000  Fornitori  II  (commercio  interaziendale)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  320'000  11  520'  000  Ristoranti  e bar  che   raggiungono  i  40  giorni  di chiusura  ordinata  dal  1°  novembre  2020  solo   a   partire  dal   19  aprile  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  250'000  10  500'  000  Commercio  al    dettaglio  di    autoveicoli  e  motocicli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  50'000  5  250'  000  Allegato  2  30  (art.  6)  Percentuale  aggiuntiva  Contributi  a fondo  perso  Settore  %  supplementare  rispetto   all’allegato   1  Nuovo  limite  massimo  in  franchi  Ristorazione  e   bar  senza  chiusura  stagionale,  discoteche  e   sale  da  ballo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  550'000  Attività  sportive  e   per  il   benessere,  di  intrattenimento  e   di    divertimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  550’000  Discoteche  e sale  da  ballo  2  650’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Entrata  in    vigore:  29   gennaio  2021  -  BU  2021,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Allegato  modificato   dal  DE  12.5.2021;  in  vigore  dal  14.5.2021   -  BU  2021,  155;   precedenti   modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2021,  87  e   123.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Allegato  modificato  dal  R    22.12.2021;  in    vigore   dal  24.12.2021  -  BU  2021,   416;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2021,  155.