Regolamento del Museo cantonale d’arte
                            5.5.2.1  Regolamento  del Museo cantonale d’  arte  (del 22 marzo 1989)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti  il  Decreto  legislativo  concernente  la  creazione  del  M  useo  cantonale  d’  arte  a  Lugano  del  20  febbraio 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e l’  art. 3 cpv. 2  della l  egge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività del Museo cantonale d’arte (di  seguito Museo).  Art. 2  Il  Museo  ha  il  compito  di  promuovere  e  animare  la  vit  a  culturale  del  Cantone  nel  settore  delle arti figurative attraverso:  a)  l’acquisizione,  la  conservazione  e  l’esposizione  al  pubblico  di  opere  d’arte  con  particolare  attenzione al patrimonio artistico cantonale;  b)  l’organizzazione  di  manifestazioni  cultur  ali  (esposizioni  temporanee,  conferenze,  ecc.)  e  la  partecipazione a iniziative promosse da terzi;  c)  la catalogazione, la gestione e la sorveglianza delle op  ere d’arte della collezione can  tonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazi  oni e le persone che operano nel settore delle  arti figurative con scopi di interesse pubblico.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Il Museo è affidato alla responsabilità di un direttore  -  conservatore (di seguito direttore) ed  è attribuito al Dipartimento dell’educazione, della cul  tura e dello sport (di seguito Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sua  attività  è  esaminata,  in  modo  autonomo,  da  una  commissione  scientifica  designata  dal  Consiglio di Stato.  Art. 4  Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati al Museo.  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  co  mmissione  scientifica  vigila  sulle  attività  del  Museo  collaborando  con  il  direttore,  esprime il proprio parere sugli acquisti di opere d’arte, favorisce le relazioni con altri musei svizzeri e  sostiene  il  Museo  presso  le  autorità.  Essa  trasmette  il  verbale  delle  sue  riunioni  alla  Divisione  della  cultura  e  degli  studi  universitari  (di  seguito  DCSU)  e  redige  un  rapporto  annuale  all’indirizzo  del  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Essa si compone di 5 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di St  ato tra  esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione   delibera   a   maggioranza   assoluta   dei   suoi   membri.   Le   altre   modalità   di  funzionamento sono stabilite dalla commissione e approvate dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            4  Il diretto  re del Museo partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge  sul sostegno alla cultura del 16 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  le  acquisizioni  di  opere  d’arte  da  parte  del  Museo  avvengono  secondo  le  disponibilità  a  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            v. BU 1979, 65.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015  -  BU 2014, 563.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            -
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dal R 16.12.2014; in  vigore dal 1.1.2015  -  BU 2014, 563; precedenti modifiche: BU 2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                195; BU 2003, 378.
5
                            Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015  -  BU 2014, 563; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                194.
6
                            Cpv.  modificato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  378;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2002, 195.
                            2  Le  attività  espositive  e  di  mediazione  culturale  sono  finanziate  da  stanziamenti  decisi  in  sede  di  prevent  ivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le altre spese sono assunte dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, p  reavvisa l’accettazione di dona  zioni,  la  cui  decisione compete al Consiglio di Stato.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  La competenza decisionale in base al valore per l’acquisizione di opere d’arte destinate  alla collezione cantonale su proposta del direttore del Museo è attribuita:  a)  al direttore del Museo per le opere di un valore fino a fr. 10’000.  –  ;  b)  alla DCSU pe  r le opere di un valore superiore a fr. 10’000.  –  e fino a fr. 30’000.  –  ;  c)  al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.  –  e fino a fr. 100’000.  –  ;  d)  al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.  –  .  Art. 8  Il present  e regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore il 1° aprile 1989.  Pubblicato nel BU  1989  , 165.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modi  ficato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015  -  BU 2014, 563.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art. modificato  dal  R  16.12.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,  563;  precedente  modifica:  BU  2003,