Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
                            Legge  cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione  contro le sostanze e i preparati pericolosi  (LaLPChim)  (del 21 gennaio 2008)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione contro  le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze  federali di esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 2
                            1  L’applicazione   della   legislazione   federale   sui   prodotti   chimici   e   delle   relative  disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso   adotta   il   relativo   regolamento   di   applicazione,   stabilendo   le   autorità   incaricate  dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  è  in  particolare  autorizzato  a  delegare  le  proprie  competenze  alle  unità  amministrative subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega
Art. 3
                            1  Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il  loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e  qualità  sulla  base  di  contratti  di  prestazione  limitati  nel  tempo  e  sottoposti  di  regola  a  pubblico  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione, sensibilizzazione e consulenza
Art. 4
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  assicura  la  necessaria  informazione  sui  pericoli  connessi  con  l’utilizzazione di sostanze e preparati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione e aggiornamento professionale
Art. 5
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  promuove  la  formazione  e  l’aggiornamento  professionale  nel  campo  della  protezione  contro  le  sostanze  e  i  preparati  pericolosi,  in  particolare  dei  funzionari  e  degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  organizza  la  formazione  e  l’aggiornamento  professionale  ad  esso  delegato  dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 6
                            1  Le   autorità   competenti   percepiscono   delle   tasse   per   l’esame   di   domande,   la  concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche  connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come  pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  per  l’esecuzione  di  perizie,  analisi,  misurazioni,  pubblicazioni  e  altre  prestazioni  di  questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di  fr. 20’000.-- per singola tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 7
                            1  Nella  misura  in  cui  il  regolamento  non  disciplina  a  sua  volta  la  procedura  applicabile,  contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.  Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione coattiva e sostitutiva
Art. 8
                            1  Ogni  autorità  competente  ad  ordinare  provvedimenti  può  imporne  coattivamente  l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  garanzia  del  recupero  delle  spese,  all’autorità  spetta  un’ipoteca  legale  a  carico  del  fondo  sul  quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito.  L’ipoteca  legale  è  di  rango  prevalente  a  ogni  altro  pegno  immobiliare  e  non  richiede  per  la  sua  validità l’iscrizione nel registro fondiario.  L’autorità  competente  può  esigere,  anche  preventivamente,  la  prestazione  di  altre  adeguate  garanzie.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  competenza  ad  ordinare  i  provvedimenti  è  attribuita  ad  altri  enti  pubblici  o  ad  organismi  privati  nel  Cantone,  e  questi  non  adottano  le  decisioni  loro  incombenti  o  non  sono  in  grado  di  provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i  provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  ricorsi  contro  le  decisioni  che  dispongono  l’esecuzione  sostitutiva  anticipata  non  hanno  effetto  sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura penale
Art. 9
                            1  I  delitti  puniti  dalla  legge  federale  (art.  49  LPChim)  sono  perseguiti  dall’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento,  giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  e  ottenuta  l’approvazione  della  Confederazione  4  ,  la  presente  legge,  unitamente  al  suo  allegato,  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicato nel BU  2008  , 333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.