Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina
                            Decreto legislativo  concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte  e delle imposte delle aziende relative ai lavori per  la trasversale alpina  (del 14 marzo 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Riparto delle imposte alla fonte  In  deroga  ai  disposti  della  Legge  tributaria,  il  riparto  intercomunale  delle  imposte  alla  stagionali e dimoranti:  il  75%  al  comune  di  dimora.  Il  restante  25%  ai  comuni  sulla  cui  giurisdizione  avvengono  i  lavori,  secondo  una  chiave  di  riparto  che  tiene  conto  della  lunghezza  del  tracciato,  con  una  ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo  una zona edificabile;  frontalieri:  ai  comuni  sulla  cui  giurisdizione  avvengono  i  lavori,  secondo  una  chiave  di  riparto  che  tiene  conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo  una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.  Riparto delle imposte delle aziende  A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Norma finale  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  , 141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.