Concordato sull’ assistenza giudiziaria in materia civile
                            3.3.2.1.2: Concordato sull’ assistenza giudiziaria in materia civile - 15 aprile 1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.2  sull’ assistenza giudiziaria in materia civile  Adottato dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia il 26 aprile e 8-9  novembre 1974  Approvato dal Consiglio federale il 15 aprile 1975  Atti procedurali eseguiti a richiesta di un altro Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                Corrispondenza diretta
Art. 1
                            1  Le autorità dei Cantoni concordatari corrispondono direttamente tra loro. La richiesta può  essere stesa sia nella lingua del Cantone richiedente, sia in quella del Cantone richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  vi  è  incertezza  quanto  all’  autorità  competente,  gli  atti  giudiziari  e  le  rogatorie  sono  validamente  indirizzati a un’ autorità cantonale unica, indicata nell’ elenco allegato al presente concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ autorità investita, se accerta che l’ atto giudiziario o la rogatoria è di competenza di un’ altra autorità del  suo Cantone, glielo trasmette d’ ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto applicabile
Art. 2
Avviso
Art. 3
                            L’ autorità richiesta comunica all’ autorità richiedente e alle parti la data e il luogo di eventuali  audizioni o ispezioni oculari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione degli avvocati o mandatari
Art. 4
                            Gli avvocati o i mandatari autorizzati a praticare nel Cantone dell’ autorità richiedente possono  partecipare alle audizioni e alle ispezioni oculari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
Art. 5
                            1  L’ autorità richiesta non riscuote emolumenti. Si fa rimborsare i disborsi effettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le convenzioni intercantonali in materia di assistenza giudiziaria gratuita.  CAPITOLO II  Atti procedurali eseguiti in un altro Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazioni postali
Art. 6
                            Gli atti giudiziari possono essere notificati direttamente per posta ai destinatari risiedenti in un  altro Cantone concordatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Citazioni
Art. 7
                            1  I testimoni citati in un Cantone concordatario sono tenuti a comparirvi; la stessa cosa vale per i  periti che hanno accettato il mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I testimoni sono citati in una lingua loro familiare o nella lingua del luogo dove risiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi possono esigere congrua anticipazione delle spese di viaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I testimoni e I periti sottostanno alla legge del Cantone cui appartiene l’ autorità che li cita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti procedurali in un altro Cantone
                            Art.    8  Un’ autorità può tener udienza anche in un altro Cantone, procedervi o farvi procedere a  ispezioni oculari e audizioni. Essa avvisa previamente l’ autorità competente di questo Cantone, indicata  nell’ elenco allegato al presente concordato. Essa applica la procedura del proprio Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza esclusiva
Art. 9
                            L’ autorità del luogo d’ esecuzione dell’ atto è la sola competente e la sua legge è applicabile per  compiere altri atti istruttori, notificare un atto giudiziario per mezzo d’ usciere o ricorrere all’ assistenza della  forza  pubblica.  Tuttavia,  l’  ordine  di  accompagnamento  emesso  contro  un  testimonio  o  un  perito  è  esecutorio in tutti i Cantoni concordatari, senza riguardo all’ alinea precedente, purché la procedura del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO III  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione e denuncia
Art. 10
                            1  Ogni Cantone  può aderire  [1]   al concordato. Le dichiarazioni d’ adesione, come pure gli avvisi  concernenti  l’  elenco  delle  autorità  annesso  al  concordato,  sono  trasmessi  al  Dipartimento  federale  di  giustizia e polizia a destinazione del Consiglio federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Cantone  che  intende  denunciare  il  concordato  deve  farne  dichiarazione  al  Dipartimento  federale  di  giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto per la fine dell’ anno civile  successivo a quello in cui è stata notificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            1  Il concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubblicazione nella Raccolta  ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della  loro adesione nella Raccolta suddetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l’ elenco delle autorità cantonali e per i pertinenti  complementi e modificazioni.  Pubblicato nel BU  1990  , 174