Decreto esecutivo concernente il canone d’acqua
                            Decreto  esecutivo  concernente  il   canone  d’acqua  (del  16  ottobre  2019)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    modifica  della  legge  federale  sull’utilizzazione  delle  forze  idriche   del  22  dicembre  1916  (LUFI)  adottata  il   22  marzo   2019  ed  in    vigore   dal  1° gennaio   2020  (RU  2019  3099-3101);  considerato  l’art.  22   della   legge  sull’utilizzazione   delle   acque   del  7 ottobre  2002  (LUA),  decreta:  Art.  1  Il   canone   annuo  per  l’utilizzazione  delle  acque  pubbliche  di  superficie  a fini  idroelettrici  è  fissato  in    110   franchi  per   chilowatt  lordo  dal  1° gennaio  2020   al    31  dicembre  2024.  Art.  2  Gli  impianti    idroelettrici    con  una  potenza  lorda  media  sino  a  1    MW  sono  esenti  dal  pagamento  del   canone   annuo;  per  gli  impianti  idroelettrici  con  una   potenza  lorda   media  compresa  tra
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e   2   MW  è   applicato   un  aumento  lineare   fino  all’aliquota   fissata  all’art.  1.  Art.  3  Sono  riservate  possibili  decisioni  derogatorie  in casi  speciali,   avuto   riguardo   in    particolare  ad  eventuali  diritti  acquisiti  dei   concessionari.  Art.  4  Il   Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia  è   incaricato  di    applicare  il presente  decreto.  Art.  5  È    abrogato  il  decreto  esecutivo  concernente  l’adeguamento  del  canone    d’acqua  del  23  novembre  2010.  Art.  6  Il   presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in  vigore  il   1°  gennaio  2020.  Pubblicato  nel   BU  2019  ,  362.