Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente
                            Regolamento  generale  della  legge  cantonale di  applicazione  della  legge  federale   sulla   protezione  dell’ambiente  (RLaLPAmb)  (del  17  maggio   2005)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge  cantonale  di applicazione  della   legge  federale  sulla  protezione   dell’ambiente  (LaLPAmb)  del  24   marzo  2004,  in    particolare  l’art.   4,  decreta:  Titolo  I  Autorità  cantonali  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  1  Il   Consiglio  di Stato  esercita  in  generale  la  sorveglianza  superiore  sull’applicazione  della  legislazione  federale  e   delle  relative   disposizioni  cantonali  e   adotta  i  piani  dei  provvedimenti  previsti  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  2  Il   Dipartimento  del  territorio  (in seguito  Dipartimento):  a)  i  compiti    e  adotta    le  decisioni  affidatigli  dai    regolamenti    di  applicazione  e  quelli    non  attribuiti  al    Consiglio  di Stato,  ad  altre  unità   amministrative   o   ad  altri  enti   pubblici  a   privati;  b)  del  coordinamento  dell’attuazione    dei  compiti  affidati  in  materia  di  protezione  a   tutte   le unità  amministrative   subordinate  al Consiglio  di Stato,  agli  altri  enti  pubblici  ai privati;  c)   le    proposte  per   le    decisioni   di competenza   del  Consiglio  di    Stato;  d)  dei   compiti   di informazione  e   consulenza  giusta  l’art.   8   LaLPAmb;  e)  competente  ad  esercitare    il   diritto  di  ricorso    spettante  al  Cantone    giusta  l’art.  56  f)  competente   ad  accollare  i  costi  delle  misure  di sicurezza  ai    sensi  dell’art.  59  LPAmb;  g)  la  sorveglianza  ed  è  competente  ad  ordinare  i  provvedimenti    di  cui  all’art.  26  cpv.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  dell’ambiente  Art.  2a  1  La  Divisione  dell’ambiente  è  competente  per  il  perseguimento     e   il   giudizio     delle  contravvenzioni  di    cui  all’art.   27  cpv.   2   LaLPAmb.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   protezione  dell’aria,  dell’acqua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e   del  suolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Sezione   della   protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo  (in  seguito  SPAAS):  a)  della   protezione   dell’ambiente   ai sensi  dell’art.  42  LPAmb;  b)  il   Dipartimento  nello    svolgimento  dei  compiti  e   delle  competenze    decisionali  ad  esso  c)   emanare  direttive   nell’ambito  della   protezione  dell’ambiente;  d)  per  le decisioni  e   i  provvedimenti   in    materia  di    siti   inquinati,  fatta  eccezione  degli  di    risanamento  e   delle  relative   decisioni  di    ripartizione  delle  spese.  Titolo  II  Rapporto  cantonale  sulla  protezione  dell’ambiente  e   piani   dei  provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  introdotto   dal  R    15.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2009,   558.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota   marginale  modificata  dal  R    8.10.2014;  in vigore   dal  10.10.2014  -  BU   2014,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.   modificato  dal  R 8.10.2014;   in    vigore   dal  10.10.2014  -  BU  2014,   470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                558.
                            Rapporto  cantonale   sulla   protezione  dell’ambiente  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Rapporto  cantonale  sulla  protezione   dell’ambiente  (in  seguito:   Rapporto  cantonale)  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  LaLPAmb):  a)  i  dati  sullo  stato  e   sull’evoluzione    del  carico  inquinante  e  informa  sui  problemi    della  dell’ambiente  nel  Cantone;  b)  in  modo    coordinato    ed  integrato,  gli  obiettivi    e   le  a   medio  e  lungo    termine  della  di  protezione  dell’ambiente  nei  vari  settori,    promuovendo  i   principi    dello  sviluppo  e   dell’uso  parsimonioso   delle   risorse;  c)   sui  provvedimenti   adottati,   sui   loro  risultati  e   sui  provvedimenti   previsti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Rapporto  cantonale  è coordinato  con  le    altre   politiche  settoriali  del  Cantone   e con  i relativi  strumenti  pianificatori  e   finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piani  dei  provvedimenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuto  Art.  5  1  I  piani  dei  provvedimenti  hanno  i  contenuti  stabiliti   dalla  legislazione   federale  e   precisati  dai  regolamenti  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è   incaricato   del  controllo  dell’attuazione  dei  provvedimenti  previsti   dai  piani  e   ne   rende  conto  periodicamente  nell’ambito    dell’aggiornamento  del  Rapporto  cantonale  e   dell’esecuzione  dei  compiti  di    informazione  di    cui  all’art.  2   cpv.   2   lett.  d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  piani  dei  provvedimenti  sono  vincolanti  per  autorità  cantonali,  comunali   ed   altri  enti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  di  elaborazione   e   di  adozione  Art.  6  1  I  piani  dei  provvedimenti   sono  elaborati  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relativi  progetti  sono  notificati  ai  Comuni,  agli  altri   enti  pubblici  e alle   organizzazioni  interessate,  i  quali  possono   formulare  le loro  osservazioni   e   proposte  entro  il   termine  stabilito  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   esamina  le    osservazioni   e   le    proposte  e   adotta  i piani   dei  provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  piani   dei  provvedimenti  sono  regolarmente  adattati   all’evoluzione  della  situazione  e   dello  stato  della  tecnica.  Per  la    modifica  sono  applicabili  le    norme  valide   per  l’adozione,   fatta   eccezione  per  le modifiche  di  importanza    marginale  e  per  i  casi  di  particolare  e    comprovata  urgenza.    In  quest’ultimo  caso    la  procedura  di    cui  ai    cpv.  2   e 3   deve  comunque   essere  avviata  sollecitamente  dopo  la    modifica.  Titolo  III  Disposizioni  sulla  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  7  1  Nella  misura    in  cui  la  legislazione  federale  sulla  protezione  dell’ambiente    e    le  relative  disposizioni  cantonali  vengono  applicate  nell’ambito   di    una  procedura  di    autorizzazione,  approvazione  o  concessione  regolata  da  altre  leggi,    valgono,  salvo  diversa  disposizione  dei  regolamenti  di  applicazione,  le  norme    sulla  procedura  e  sulla  competenza  stabilita  da    dette  leggi;  l’autorità  decisionale  tiene  conto  degli  avvisi  formulati  dalle   autorità  designate  dai  regolamenti  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  decisionale   veglia  a   garantire   il  diritto  degli  interessati  di    essere   sentiti,  assegnando   loro   un  congruo  termine,  non  inferiore   a   15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  a   seguito  di  segnalazioni  Art.  8  1  In  caso  di    segnalazioni  da  parte  di    terzi,  i  Comuni  provvedono   ad   assumere  le informazioni  preliminari  presso  gli   interessati  e  predispongono,  se  del  caso,     le   opportune  procedure  di  conciliazione.  Essi  possono     far  dipendere  l’entrata  in  materia  sulla  segnalazione  dalla  sua  presentazione  in forma   scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   volta  esperiti  gli accertamenti  di  cui   ai  capoversi   precedenti,  i  Comuni   adottano  le decisioni  di  loro  competenza  o,  negli  altri  casi,  trasmettono    i  dati  e  le  informazioni  raccolti  alla    SPAAS  per  le  decisioni  di    competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  per  sussidi,  indennità  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            costi  di  risanamento  Art.  9  Le  autorità  competenti  a  concedere  sussidi  e  indennità  e  a  coprire  costi  di  risanamento  sono  quelle   stabilite  dall’art.  23  LaLPAmb,  riservata  la    competenza  del  Dipartimento  per  importi  fino  a  fr.  100'000.--  e   della  SPAAS  per  importi  fino  a   fr.  30'000.--.  Titolo  IV  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  e  i   servizi    specializzati    prelevano  una  tassa  per  le  proprie  prestazioni  e  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare    delle  singole    tasse  e  spese  è  stabilito  nel  tariffario    per  le  prestazioni  in  materia  ambientale  emanato   dalla   Divisione  dell’ambiente   del  Dipartimento  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  5  Titolo  V  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  comunali  Art.  11  I   Comuni  provvedono    ad  adattare  i   regolamenti  comunali    conformemente  all’art.  28  LaLPAmb  entro  due  anni   dall’entrata   in    vigore   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Il   presente  regolamento   è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e degli  atti   esecutivi  ed  entra  in  vigore  6  unitamente  ai  suoi  allegati    contemporaneamente    alla  Legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  (LaLPAmb)  del   24  marzo  2004.  Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pubblicato  nel   BU  2005  ,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    18.12.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   452.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   abrogato   dal  R    18.12.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   452.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  1° gennaio  2006   -  BU  2005,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Allegato  abrogato  dal  R    18.12.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  452  ; precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  423;  BU   2011,  369;  BU  2012,  525;  BU  2014,   481.