Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni
                            1  Regolamento  concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti  per i figli minorenni  (del 18 maggio 1988)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti  gli  art.  289  cpv.  2,  293  cpv.  2  del  CCS  1  e  l’art.  19  lett.  e)  della  legge  sull’assistenza  sociale  dell’8 marzo 1971, modificazione del 20 febbraio 1979,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 1
                            2  1  L’Ufficio  del  sostegno  sociale  e  dell’inserimento  (denominato  in  seguito  Ufficio)  è  competente  per  l’applicazione  degli  art.  289  cpv.  2,  293  cpv.  2  del  CCS  e  dell’art.  27  della  legge  sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, modificazione del 1 febbraio 2003.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli  minorenni  in  virtù  delle  decisioni  del  Giudice  o  di  una  convenzione,  approvata  dall’Autorità  competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            1  Il  richiedente  l’anticipo  deve  produrre  la  decisione  del  Giudice  o  la  convenzione  approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio verifica il mancato pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Decorrenza
Art. 3
                            L’anticipo  può  essere  concesso  soltanto  a  partire  dal  mese  in  cui  è  stato  richiesto  e  viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Importo
Art. 4
                            1  L’anticipo  corrisponde  all’importo  degli  alimenti  per  i  figli  minorenni  fissato  dalla  sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Versamento
Art. 5
                            L’anticipo  è  versato  al  genitore  richiedente  a  cui  è  attribuita  la  custodia  del  figlio  o  dei  figli minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare
Art. 6
                            Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento  degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza  o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
Art. 7
                            1  La  domanda  dell’anticipo  implica  la  concessione  del  diritto  agli  alimenti  allo  Stato  il  quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso
                            2  L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze  saranno riversate al genitore richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: 1996, 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            4  L’Ufficio  può  delegare  l’esecuzione  dell’incasso  ad  un  professionista  esterno  tramite  contratto  di  mandato.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Querela penale
Art. 8
                            9  L’Ufficio  può  querelare  l’obbligato  agli  alimenti  per  il  reato  di  trascuranza  dei  doveri  di  assistenza famigliare (art. 217 CPS).  Art. 9  ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità e limite temporale  11  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  La  prestazione  di  anticipo  può  essere  erogata  per  un  periodo  di  al  massimo  60  mesi  cumulativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In deroga al cpv. 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il  tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a  quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  verifica  del  tasso  di  recupero  di  cui  al  cpv.  2  avviene  da  parte  dell’Ufficio  dopo  54  mesi  di  percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  domanda  di  estensione  del  limite  temporale  deve  essere  inoltrata  alla  competente  autorità  entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e  sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del  diritto alla prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al cpv. 2, deve essere adempiuta  ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero  dei 12 mesi precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto o soppressione
Art. 11
                            1  L’anticipo  può  essere  rifiutato  o  soppresso  in  caso  di  mancata  presentazione  della  documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità.
                            3  È riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
Art. 12
                            Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i  figli  minorenni,  sono  a  carico  dello  Stato.  Lo  Stato  può  in  particolare  avvalersi  di  un  notaio  per  la  traduzione delle convenzioni o delle sentenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione e disposizioni transitorie  13  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questo  regolamento  abroga  e  sostituisce  il  regolamento  concernente  l’anticipo  e  l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  all’art.  10  cpv.  2  le  decisioni  di  anticipo  alimenti  emanate  prima  del  1°  gennaio  2005  restano in vigore sino alla loro scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie riferite alla modifica del ...
                            Art. 13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  all’estensione  del  limite  temporale  introdotto  dall’art.  10  cpv.  2  si  applica  a  coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari  di  anticipo  alimenti  giunti  al  termine  del  diritto  dei  60  mesi  di  prestazioni  tra  il  1°  dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’art. 10  cpv.   2,   saranno   informati,   in   questo   lasso   di   tempo,   dall’Ufficio   del   sostegno   sociale   e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                331; BU 2004, 463.
                            13    Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  dell’inserimento.  Essi,  entro  un  mese  dall’entrata  in  vigore  della  modifica  potranno  inoltrare  domanda di estensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore il 1° luglio 1988.  Art. 15  ...  16  Pubblicato nel BU  1988  , 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16     Art.  abrogato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  331;  precedenti  modifiche:  BU