Legge cantonale sull’affitto agricolo
                            Legge  cantonale sull’affitto agricolo (LCAA)  (del 16 maggio 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamata la Legge federale sull’affitto agricolo (LAA) del 4 ottobre 1985;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  visto il messaggio 20 gennaio 1987 n. 3134 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a   :  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  Le  disposizioni  sull’affitto  agricolo  si  applicano  indipendentemente  dalle  indicazioni  d’uso  previste nei Piani regolatori, come pure sugli alpi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  zone  edificabili  ai  sensi  della  legislazione  federale  sulla  pianificazione  del  territorio,  valgono  le  disposizioni federali particolari (LAA art. 7 cpv. 3 lett. a; art. 31 cpv. 2 lett d).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le disposizioni sull’affitto agricolo non sono applicabili a:  a)  fondi  adibiti  a  colture  speciali,  quali  la  viticoltura,  l’orticoltura  e  la  frutticoltura  intensive,  aventi  un’estensione inferiore a 10 ari;  b)  particelle non edificabili aventi un’estensione inferiore a 25 ari.  II. Diritto preferenziale d’affitto
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto preferenziale dei discendenti
1. Aventi diritto
Art. 2
                            1  In  caso  di  affitto  di  un’azienda  i  discendenti  del  locatore  possono  far  valere  un  diritto  preferenziale di affitto qualora intendono gestire personalmente l’azienda e ne sono idonei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto preferenziale d’affitto può essere opposto a un terzo solo se è menzionato nel registro fondiario  giusta l’art. 5 cpv. 2 LAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il diritto preferenziale di affitto decade qualora:  a)  il locatore affitta ad altro discendente l’azienda che la gestisce personalmente  b)  l’affitto al discendente non può essere ragionevolmente preteso dal locatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Esercizio
Art. 3
                            1  Il locatore deve notificare entro 30 giorni ai discendenti aventi diritto le condizioni e il contenuto  del contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avente diritto che intende assumere l’azienda deve far valere per iscritto il diritto preferenziale presso il  locatore entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della conclusione e contenuto del contratto, al  più tardi però entro 3 mesi da quando il terzo ha iniziato la gestione dell’azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Riconoscimento
Art. 4
                            1  Il diritto preferenziale è ammesso se il locatore non vi si oppone per iscritto, indicandone i  motivi, entro 30 giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  opposizione  da  parte  del  locatore  il  discendente  può  chiedere  entro  30  giorni  al  giudice  di  pronunciarsi sul subingresso nel contratto d’affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di concorso di più aventi diritto il locatore può designare colui che può subentrare nel contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora il locatore non designa chi può subentrare nel contratto spetta al giudice decidere.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Conseguenze
Art. 5
                            preavviso  di  almeno  3  mesi  entro  il  prossimo  termine  autunnale  (11  novembre)  qualora  è  già  entrato  nell’affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto preferenziale per gli alpi di proprietà
di enti di diritto pubblico
Art. 6
                            1  Per l’affitto degli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico, a parità di condizioni e nei limiti del  canone  massimo  precedentemente  approvato  è  istituto  un  diritto  preferenziale  di  affitto  con  le  seguenti  priorità:  a)  a  favore  dell’affittuario  precedente,  domiciliato  nella  regione  di  montagna  e  gestore  di  un’azienda  agricola con bestiame, che non abbia mancato gravemente ai propri doveri di conduzione; o in caso di  sua rinuncia a favore di un suo discendente, pure domiciliato nella regione di montagna e gestore di  un’azienda agricola con bestiame, che risulti idoneo alla conduzione dell’alpe;  b)  a favore di singoli proprietari di bestiame che gestiscano un’azienda che si trova nel Comune di sede  del proprietario dell’alpe o in Comuni viciniori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Come  regione  di  montagna  sono  intese  le  zone  di  montagna  e  la  zona  prealpina  collinare  secondo  il  catasto federale della produzione animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Messa a concorso
Art. 7
                            Gli  alpi  di  proprietà  degli  enti  di  diritto  pubblico  devono  essere  messi  a  pubblico  concorso,  indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell’anno della scadenza del  contratto; valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla LOP.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Comunicazione, ricorso
Art. 8
                            1  Il locatore comunica entro 15 giorni per iscritto agli interessati, l’esito della delibera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  aventi  diritto  che  hanno  concorso  possono  appellarsi  al  Consiglio  di  Stato  entro  30  giorni  dalla  comunicazione scritta del locatore sulla delibera, o da quando ne sono venuti a conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla LOP.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Conseguenze
Art. 9
                            1  affitto, il terzo subentrato in affitto deve lasciare all’avente diritto lo sfruttamento per il prossimo termine utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il locatore deve risarcire al terzo i danni causati dal subingresso in affitto dell’avente diritto.  III. Durata dell’affitto
                        
                        
                    
                    
                    
                Colture speciali
Art. 10
                            La durata iniziale dell’affitto per i vigneti e i frutteti intensivi di nuovo impianto non può essere  inferiore a 15 anni.  IV. Affitto complementare
                        
                        
                    
                    
                    
                Affitto complementare; opposizione
Art. 11
                            Contro l’affitto complementare di un’azienda o di una particella possono fare opposizione:  a)  le persone che hanno un interesse degno di protezione  b)  l’Unione contadini ticinesi.  V. Controllo del canone d’affitto agricolo
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
Art. 12
                            1  Il canone d’affitto per le aziende, come pure per gli alpi e le singole particelle di proprietà degli  enti di diritto pubblico deve essere autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  bando  di  concorso  delle  singole  particelle  di  cui  al  cpv.  1  deve  essere  indicato  il  canone  d’affitto  massimo approvato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione
Art. 13
                            Contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione può essere  fatta opposizione dall’Unione contadini ticinesi.  VI. Procedura e rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura civile
Art. 14
                            1  Le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice  civile competente (Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910) giusta agli articoli 389  e seguenti del CPC rispettivamente gli articoli 404 e seguenti per la protrazione del contratto d’affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)  l’autorizzazione del canone d’affitto  e)  autorizzazione  f)  decidere sui ricorsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato emana le norme esecutive della presente legge e designa il Dipartimento competente  per   la   sua   applicazione.   Esso   può   avvalersi   di   una   commissione   speciale   indipendente  dell’Amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Valgono inoltre le norme della legge di procedura delle cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 15
                            Per ogni decisione si preleva una tassa di giudizio. Essa non può essere inferiore a fr. 30.- né  superiore a fr. 300.-.  VII. Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
Art. 16
                            3)  Le infrazioni alla LAA e alle norme cantonali di applicazione sono perseguite dal Dipartimento  secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Con  l’entrata  in  vigore  della  presente  legge  le  procedure  pendenti  vengono  assoggettate  al  nuovo diritto.  IX. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Referendum
Art. 18
                            1  La presente legge, trascorsi i termini per l’esecuzione del diritto di referendum, è pubblicata nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  previa approvazione dell’autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Pubblicata nel BU  1988  , 255.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 221.213.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cpv. modificato dalla L 23.9.1991; in vigore dal 1.1.1992 - BU 1991, 419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Entrata in vigore: 1° settembre 1988 - BU 1988, 255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Approvazione federale: 30 giugno 1988.