Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione
                            1  Decreto esecutivo  relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei  serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi  o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione  (del 14 maggio 1974)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  la Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971, segnatamente gli  articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 24 e 26;  1  -  l’Ordinanza  generale  sulla  protezione  delle  acque  del  19  giugno  1972,  segnatamente  gli  articoli 9 e 10;  2  -  l’Ordinanza  contro  l’inquinamento  delle  acque  con  liquidi  nocivi  del  19  giugno  1972,  (OFLiq), segnatamente gli articoli 1, 5, 9, 10, 11, 12, 28, 31, 35, 36, 37 e 51;  3  su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;  4  d e c r e t a :  Art. 1  5  I Comuni sono tenuti ad allestire ed a tenere a giorno:  a)  il  catasto  comunale  dei  piccoli  serbatoi  e  dei  serbatoi  di  media  grandezza  che  servono  al  deposito  di  idrocarburi  o  altri  liquidi  nocivi  alle  acque  (in  seguito  detto  catasto)  redatto  secondo le disposizioni del Dipartimento della sanità e della socialità;  b)  il relativo piano di situazione comunale ove siano indicati i limiti delle zone di protezione S,  A, B e C.  Art. 2  1  I  piccoli  serbatoi  sono  contenitori  la  cui  capacità  utile  è  superiore  a  400  litri  e  raggiunge 2’000 litri al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I serbatoi di media grandezza sono contenitori la cui capacità utile supera 2’000 litri, fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000 litri al massimo.  Art. 3  Le  zone  di  protezione  S,  A,  B  e  C  sono  quelle  definite  agli  articoli  9,  10,  11  e  12  dell’OFLiq.  Art. 4  1  Il catasto è costituito dalla raccolta dei dati che definiscono le caratteristiche di ogni  singolo serbatoio e del piano di situazione comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati dei serbatoi sono quelli indicati agli articoli 28 e 31 dell’OFLiq.  Art. 5  Il  piano  di  situazione  è  costituito  da  una  mappa  del  territorio  comunale,  in  scala  da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1:500 a 1:2’000, sulla quale è riportata l’ubicazione di ogni singolo serbatoio e la delimitazione  delle zone di protezione S, A, B e C.  Art. 6  I  Comuni  sono  tenuti  ad  affidare  l’allestimento  del  catasto  e  del  relativo  piano  di  situazione  a  persona  competente,  il  cui  nominativo  deve  essere  comunicato  al  Dipartimento  entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ora O del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Ora O del 1° luglio 1998 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. 7  Il  Dipartimento  può  imporre  coattivamente  l’esecuzione  dei  provvedimenti  di  cui  all’art. 6 ed eseguirli a spese di chi vi sia tenuto.  Art. 8  I  tempi  per  la  raccolta  dei  dati  del  catasto  sono  stabiliti,  dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto, come segue:  a)  Comuni con meno di 100 case abitate, entro 6 mesi;  b)  Comuni con 100 fino a 300 case abitate, entro 8 mesi;  c)  Comuni con 300 fino a 600 case abitate, entro 10 mesi;  d)  Comuni con 600 fino a 900 case abitate, entro 12 mesi;  e)  Comuni con più di 900 case abitate, entro 14 mesi.  Art. 9  Nei termini previsti all’articolo precedente i Comuni forniscono al Dipartimento i dati  relativi  ai  serbatoi  ubicati  sul  proprio  territorio  valendosi  di  appositi  questionari  messi  a  disposizione dall’Autorità cantonale.  Art. 10  Il  Dipartimento  provvede  alla  registrazione  e  all’elaborazione  dei  dati  forniti  dai  Comuni.  Art. 11  1  Le  singole  disposizioni  concernenti  la  revisione  e  i  lavori  di  aggiornamento  dei  serbatoi  ed  i  relativi  termini  di  esecuzione  sono  emanati  dal  Dipartimento  sulla  scorta  degli  articoli 36 e 51 dell’Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  copia  delle  disposizioni  di  revisione  è  inviata  al  proprietario  dell’impianto  e  al  Municipio  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  copia  delle  disposizioni  dei  lavori  di  aggiornamento  è  inviata  al  proprietario,  al  Municipio  interessato e alla ditta che ha effettuato la revisione del serbatoio.  Art. 12  1  Il Dipartimento in collaborazione con i Municipi controlla a che le revisioni e i lavori  di aggiornamento dei serbatoi siano eseguiti a regola d’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  rapporto  sullo  stato  di  ogni  singolo  serbatoio  e  delle  sue  installazioni  annesse,  a  lavori  di  aggiornamento  ultimati,  sarà  redatto  su  appositi  formulari  messi  a  disposizione  dell’autorità  cantonale.  Art. 13  Con  il  presente  decreto  sono  abrogati  gli  articoli  6,  7,  9,  10,  11  e  12  del  Decreto  esecutivo  sulla  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  da  idrocarburi  o  altri  liquidi  nocivi  in  deposito del 23 febbraio 1971.  Art. 14  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi e degli atti esecutivi, dopo l’approvazione del Consiglio federale.  Approvato  il  12  agosto  1974  dal  Consiglio  federale  ai  sensi  dell’articolo  5  cpv.  4  della  Legge  federale 8 ottobre 1971 contro l’inquinamento delle acque  6  .  Pubblicato nel BU  1974  , 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).