Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna
                            1  Legge  concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni  nelle regioni di montagna  1  (del 29 marzo 1972)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  -  la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 marzo 1970  2  con le relative modifiche;  -  l’ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna  del 17 aprile 1991  3  ;  -  il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il  Cantone  sostiene  mediante  l’assegnazione  di  sussidi  il  miglioramento  delle  condizioni  d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misura del sussidio
Art. 2
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sussidi  federali  e  cantonali  possono  ammontare  al  massimo  al  50%  delle  spese  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  cantonale  copre  al  massimo  la  differenza  tra  il  sussidio  federale  e  il  50%  delle  spese  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si  trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un  onere palesemente eccessivo  6  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  sussidio  cantonale  può  essere  diminuito  se  un  importo  ridotto  è  sufficiente  a  garantire  il  finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per l’ottenimento e il
rimborso del sussidio
                            7  Art. 3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concessione  del  sussidio  cantonale  è  subordinata  all’adempimento  delle  condizioni  stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione  federale per la restituzione del sussidio federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di rimborso
Art. 4
                            Il  Dipartimento  competente  è  autorizzato  a  chiedere  l’iscrizione  nel  registro  fondiario,  a  titolo  di  limitazione  di  diritto  pubblico,  dell’obbligo  di  rimborso  e  a  rilasciare  l’autorizzazione  di  trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
2
RS 844
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                RS 844.1
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
7
Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
2
Art. 5
                            I  crediti  occorrenti  per  soddisfare  agli  obblighi  spettanti  al  Cantone  in  virtù  di  questo  decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a) sussidia mento  9  Art. 6  10  1  Il  Consiglio  di  Stato  decide  sulle  domande  di  sussidio  cantonale  sino  a  fr.  200’000.-,  sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) vigilanza e procedura
                            Art. 6a  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  vigila  sull’applicazione  del  presente  decreto  legislativo  e  designa  il  Dipartimento  e  gli  Uffici  competenti  all’esecuzione  della  legge  federale  e  del  presente  decreto  ed  emana il regolamento d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  decreto  e  dal  relativo  regolamento,  alla  procedura  di  sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art. 6b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  e  delle  sue  istanze  subordinate  è  dato  ricorso  al  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 7
                            1  Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1951 è abrogato e sostituito dal presente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  sussidi  concessi  in  base  al  decreto  legislativo  del  10  marzo  1953  dovranno  essere  rimborsati  quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è  pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1°  gennaio 1972.  Norma transitoria  15  Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.  Pubblicata nel BU  1972  , 98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
10
                            Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980,
                        
                        
                    
                    
                    
                11.
                            11    Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.