Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
                            Regolamento  della legge cantonale di applicazione della legge federale  sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni  (RLCLArm)  (del 23 giugno 2009)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli  accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Autorità competenti
                            1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata  1  Art. 1  2  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia  cantonale,  Servizi  generali,  Servizio  armi,  esplosivi  e  sicurezza  privata  (di  seguito  Servizio),  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione  delle  normative cantonali e federali sulle armi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Servizio  stabilisce  inoltre  i  requisiti  cui  devono  adempiere  i  richiedenti,  le  modalità  d’uso  e  le  condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Commissione d’esame
Art. 2
                            1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni  nomina  una  Commissione  d’esame,  composta  di  un  rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente  per  l’esame  delle  nozioni  di  cui  dispongono  le  persone  richiedenti  le  patenti  e  le  autorizzazioni  federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate  dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Delega per l’esame porto d’armi
Art. 3
                            3  Il  Servizio  può  delegare  l’esecuzione  dell’esame  per  l’ottenimento  del  permesso  di  porto d’armi a enti privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Patente per collezionista
1. Domanda
Art. 4
                            4  La  domanda  per  l’ottenimento  della  patente  deve  essere  presentata  al  Servizio  mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Esonero dall’esame
1
                            Nota  marginale  modificata  dal  R  7.12.2017;  in  vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,  441;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2014, 458.
                            2    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            3    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
4
                            Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
Art. 5
                            5  Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della  loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett.  a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Idoneità dei locali e dei mobili
Art. 6
                            Sono  ritenuti  idonei  i  locali  e  i  mobili  che  presentano  caratteristiche  di  sicurezza  analoghe  a  quelle  stabilite  dalle  normative  federali  sulle  esigenze  minime  relative  ai  locali  per  il  commercio delle armi.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Tasse
Art. 7
                            1  La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Norma abrogativa
Art. 8
                            Il  Regolamento  del  17  ottobre  2000  della  legge  cantonale  di  applicazione  alla  legge  federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Entrata in vigore
Art. 9
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.  Pubblicato nel BU  2009  , 287.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,