Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
                            Legge  sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale  (dell’8 novembre 2005)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  l’assegnazione  e  l’uso  dei  posteggi  dello  Stato  in  proprietà  o  in  locazione  per  le  esigenze  degli  impiegati  dello  Stato  e  dei  docenti  (in  seguito  denominati dipendenti) e dei magistrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi  e da terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            1  Le  richieste  d’autorizzazione  per  l’uso  di  un  posteggio  devono  essere  presentate  in  forma  scritta  al  Dipartimento,  che  è  competente  per  l’assegnazione,  la  gestione  e  la  definizione  delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni e contratti
Art. 3
                            L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo  o tramite autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni d’uso
a) In generale
Art. 4
                            1  Il  singolo  atto  d’autorizzazione  o  il  contratto  possono  prevedere  condizioni  d’uso  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere  ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari,  l’autorità  competente  può  estendere  l’accesso  all’area  per  24  ore  o  per  l’intero  arco  della  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o  tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Veicoli elettrici
Art. 5
                            I  posti  auto  riservati  esclusivamente  alla  ricarica  dei  veicoli  elettrici  potranno  essere  occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine  di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato  a 5 ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca e decadenza dell’autorizzazione
Art. 6
                            1  L’autorizzazione  può  essere  modificata  o  revocata  in  ogni  momento,  per  motivi  d’interesse pubblico, senza indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è  inoltre  revocabile  senza  indennità  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  legali  o  delle  condizioni a cui è sottoposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  decade  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  d’impiego  con  lo  Stato  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rescissione del contratto
Art. 7
                            1  Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di  un mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  motivi  d’interesse  pubblico  o  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  legali  o  contrattuali,  il
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento
Art. 8
                            L’autorizzazione  o  il  contratto  possono  essere  trasferiti  a  terzi  solo  con  il  previo  consenso dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di assegnazione dei posteggi
Art. 9
                            1  Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I posteggi sono riservati prioritariamente:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Può  essere  riservato  un  numero  limitato  di  posteggi  per  interventi  urgenti  di  servizio  e  per  gli  utenti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado  di occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 10
                            1  Per   i   posteggi   assegnati   secondo   l’art.   9   cpv.   4   è   dovuta   una   tassa   d’uso,  indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  dipendenti,  i  magistrati  e  gli  studenti,  la  tassa  mensile  è  fissata  entro  un  minimo  ed  un  massimo secondo le seguenti categorie:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un  posteggio  nelle  sedi  scolastiche  è  assegnato  a  rotazione,  la  tassa  viene  calcolata  proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzioni
Art. 11
                            È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di computo
Art. 12
                            1  Le   tasse   sono   determinate   secondo   prudenziali   criteri   commerciali   tenendo   in  considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adeguamento delle tasse periodiche
Art. 13
                            1  L’autorizzazione  o  il  contratto  possono  prevedere  che  le  tasse  periodiche  siano  adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indicizzazione compete al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di pagamento
Art. 14
                            1  Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono  incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  particolari  esigenze  amministrative  o  contabili,  altre  modalità  d’incasso  possono  essere  decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 15
                            1  Lo  Stato  declina  ogni  responsabilità  per  danni  causati  ai  veicoli  che  si  trovano  nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impossibilità  causata  da  terzi  di  occupare  il  posteggio  assegnato  non  dà  diritto  a  pretese  nei  confronti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 16
                            1  I   casi   di   occupazione   abusiva   di   un   posteggio   vengono   segnalati   all’autorità  competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 17
                            1  Contro  le  decisioni  dell’autorità  competente  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 18
                            Con  l’entrata  in  vigore  della  presente  Legge  tutti  i  contratti  stipulati  secondo  il  regime  previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od  autorizzazioni   retti   dalla   presente   Legge;   non   v’è   diritto   acquisito   al   mantenimento   della  precedente tassa d’uso.  III (BU  2006  , 28)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.  3  Pubblicata nel BU  2006  , 25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.