Decreto esecutivo riguardante le tasse per la consegna di permessi ed autorizzazioni e per l’effettuazione di controlli in materia di stupefacenti
                            1  Decreto esecutivo  riguardante le tasse per la consegna di permessi ed autorizzazioni  e per l’effettuazione di controlli in materia di stupefacenti  (del 28 febbraio 1978)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  -  l’art. 34 cpv. 3 della Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti;  -  l’art. 16 segg. della Legge cantonale 19 giugno 1978 d’applicazione della Legge federale 3  ottobre 1951 sugli stupefacenti;  per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,  1  d e c r e t a :  Tasse per permessi ed autorizzazioni  Art. 1  2  Per la consegna di permessi ed autorizzazioni in materia di stupefacenti si prelevano  le tasse seguenti:  a)  per il primo permesso a persone, fabbriche e ditte commerciali, da fr. 250.-- a fr. 1300.--;  per ogni rinnovo del permesso, fr. 250.--;  b)  per la prima autorizzazione a stabilimenti ospedalieri e ad istituti scientifici, fr. 150.--;  per ogni rinnovo dell’autorizzazione, fr. 80.--;  c)  per le autorizzazioni d’esercizio di servizi ambulatoriali o centri residenziali,  da fr. 500.-- a fr. 1500.--  Ai richiedenti sono in ogni caso addebitate le spese effettive per collaudi, visite e ispezioni.  Tasse per controlli  Art. 2  Per  l’esecuzione  dei  controlli  previsti  della  legislazione  federale  e  cantonale  sugli  stupefacenti non si prelevano tasse purché non si riscontrino irregolarità.  In  caso  contrario,  riservata  l’applicazione  delle  penalità  di  legge,  al  responsabile  vengono  addebitate le spese d’ispezione, d’analisi e di perizia.  Entrata in vigore  Art. 3  Questo  decreto,  dopo  l’approvazione  del  Consiglio  federale  e  la  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° ottobre 1978.  Pubblicato nel BU  1978  , 152 e 155 ed approvato il 2 giugno 1978 dal Consiglio federale.  Nota  esplicativa  :  la  legge  cantonale  menzionata  nell’ingresso  del  presente  decreto  è  stata  votata due volte dal Gran Consiglio: una prima volta il 20 dicembre 1977 ed una seconda volta il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  giugno  1978  sulla  proposta  dell’apposita  Commissione  di  redazione  alla  quale  era  stato  affidato  il  compito  di  rielaborare  il  testo  uscito  dalle  deliberazioni  20  dicembre  1977.  Sono  così  spiegate le incongruenze tra la data del DE (28.2.1978), la data della legge cantonale richiamata  (19.6.1978) e la data dell’approvazione federale (2.6.1978).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 723; precedente modifica:  BU 2005, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 723.