Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
                            Legge  cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate  alimentari e sugli oggetti d’uso  (del 30 settembre 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  le  modalità  di  applicazione  della  legislazione  federale  sul  controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il   Consiglio   di   Stato   è   competente   per   emanare   direttamente   le   disposizioni  d'esecuzione  demandate  dal  diritto  federale  ai  Cantoni,  con  facoltà  di  delega  delle  proprie  competenze alle unità amministrative a lui subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di ricorso
Art. 3
                            Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato,  quale  autorità  di  ricorso,  vi  è  la  possibilità  di  ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
Art. 4
                            Con  la  sua  entrata  in  vigore  la  presente  legge  abroga  la  legge  per  l'esecuzione  della  legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 5
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l'esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.  1  Pubblicato nel BU  1996  , 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.