Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni... (6.4.10.1.2)
Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni... (6.4.10.1.2)
Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote
6.4.10.1.2 Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote (del 3 novembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5351 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto aggiuntivo 1° ottobre 2003 n. 5351 R agg. della Commissione della legislazione, Art. 1 Il Consiglio di Stato fa allestire ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote. A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’ autorità sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’ edificio e su ogni elemento che interessa il censimento. Art. 2 Chiunque in occasione del censimento di cui al presente decreto fornisce intenzionalmente informazioni false e, nonostante diffida, non soddisfa l’ obbligo di informare o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 5000.--. Sono applicabili le norme di procedura previste dalla Legge sulle contravvenzioni del 19 dicembre 1994. Art. 3 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2003 , 446.
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Entrata in vigore: 30 dicembre 2003.
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