Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi
                            Legge  di applicazione alla legge federale sugli esplosivi  (del 10 novembre 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto della legge
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  legislazione  federale  in  materia  di  esplosivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio
Art. 3
                            1  Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può,  in  casi  eccezionali,  limitarlo,  vietarlo  o  autorizzarlo  in  altri  periodi  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Depositi di esplosivi
Art. 4
                            Il  Consiglio  di  Stato  può  obbligare  il  titolare  del  deposito  a  concedere  l’uso  ad  altri  commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 5
                            Per  ogni  autorizzazione  o  permesso  rilasciato  è  percepita  una  tassa  fino  ad  un  massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 6
                            1  I  delitti  previsti  dalla  LEspl  sono  perseguiti  dal  Ministero  pubblico;  esso  persegue  anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contravvenzioni  di  lieve  entità  alla  LEspl  e  alla  presente  legge  sono  punite  dal  Dipartimento  con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
Art. 7
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 8
                            È  abrogata  la  Legge  del  17  giugno  1981  di  applicazione  alla  legge  federale  del  25  marzo 1977 sugli esplosivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  2  Pubblicata nel BU  2010  , 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.