Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante... (945.110)
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante... (945.110)
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (del 25 marzo 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003, d e c r e t a :
Dipartimento competente
Art. 1
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).
Commercio ambulante: Domanda
Art. 2
2 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza
Domanda e documentazione
Art. 3
3 La domanda per l’ottenimento della licenza dev’essere inoltrata al Servizio corredata da: a) b) c) d)
Contenuto della licenza
Art. 4
La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.
Obblighi del titolare
Art. 5
Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull’apparecchio.
Tassa sulla licenza: Calcolo
Art. 6
1 La tassa sulle licenze è stabilita come segue:
a.
b. fr. 200.--
2 Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche. 4
Norma abrogativa
Art. 7
Il Regolamento d’applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.
1
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009,
464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.
2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,
457.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,
457.
4
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU
2014, 457.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2003 , 141.