Legge sulla conservazione del territorio agricolo
                            Legge  sulla conservazione del territorio agricolo  (del 19 dicembre 1989)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Capitolo I  Generalità  Principio e scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  presente  legge  definisce  le  misure  pianificatorie  del  Cantone  e  dei  Comuni  atte  a  favorire  la  Capitolo II  Misure del Cantone  Territorio agricolo cantonale  a) principio  Il  Cantone  delimita  nel  Piano  direttore  cantonale  le  superfici  per  l’avvicendamento  b) estensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  1  Capitolo III  Misure dei Comuni  Zona agricola comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Diminuzione del territorio agricolo e compensazione  Diminuzione del territorio agricolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo  Compensazione  a) principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  diminuzione  della  zona  agricola  ai  sensi  dell’art.  20  cpv.  2  Lst  deve  essere  b) reale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto  con aree di pari estensione e qualità agricola;  con altre aree idonee all’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà  c) pecuniaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  la  compensazione  reale  fosse  parzialmente  o  totalmente  impossibile,  dovrà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  è  stabilito  in  funzione  del  valore  di  reddito  agricolo  dei  fondi  indipendentemente  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  d) regresso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  quest’ultimo  caso  il  diritto  di  regresso  può  essere  esercitato  solo  fino  a  concorrenza  di  una
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e) legge applicabile  Per  la  determinazione  del  valore  di  reddito  agricolo  è  applicabile  la  legge  federale  sul  f) competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  forma  e  l’entità  della  compensazione  sono  fissati  dall’Autorità  competente  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   proventi   del   contributo   pecuniario   sostitutivo   alimentano   un   fondo   cantonale   destinato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Art.  modificato  dalla  L  21.6.2011;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2011,  542;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002, 210; BU 2003, 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Norma transitoria  :  La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal  Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11     La  modifica  dell’art.  11  del  15  maggio  2002  si  applica  alle  diminuzioni  dell’area  agricola  decise  dal  Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo V  Norme transitorie e finali  Comuni con zone agricole già conformi  alla legislazione federale  Dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  nei  Comuni  che  già  dispongono  delle  zone  Comuni senza zone agricole conformi  alla legislazione federale  a) principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Negli  altri  Comuni  non  sono  ammesse  modifiche  pianificatorie  che  compromettono  nelle zone residue o senza destinazione specifica;  nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro  tre  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  il  Dipartimento  ambiente  allestisce  e  b) zone di pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove  sia  richiesto  dalle  circostanze  il  Consiglio  di  Stato  può  pubblicare  zone  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  zone  di  pianificazione  entrano  in  vigore  con  la  loro  pubblicazione  e  restano  valide  fino
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14  Entrata in vigore  Questa  legge  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992  , 210 (18 maggio 1992)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  demandati  al  Tribunale  della  pianificazione  del  territorio  tutti  i  ricorsi  sulle  residenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990  , 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Cpv.  modificato  dalla  L  10.5.2006;  in  vigore  dal  14.7.2006  -  BU  2006,  233;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992, 208.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.