Decreto legislativo che istituisce un sussidio annuale a favore delle organizzazioni sindacali ticinesi
                            10.1.1.4  Decreto legislativo  che istituisce un sussidio annuale a favore delle organizzazioni  sindacali ticinesi  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 9 dicembre 1970 n. 1697 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a  :  Art. 1  È fissato un sussidio annuo di fr. 15’000.  --  a  favore  della  Camera  del  lavoro,  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’000.  --  a favore dell’  Organizzazione cristiano sociale, di fr. 2’500.  --  a  favore  dei  Sindacati  ticinesi liberi e di fr. 1’500.  --  a favore dei S  indacati  indipendenti ticinesi.  Art. 2  La spesa è a carico del Dipartimento delle Opere Sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            .  Art. 3  È abrogato il decreto le  gislativo del 29 dicembre 1944.  Art. 4  Il  presente  decreto,  di  carattere  non  obbligatorio  generale,  entra  in  vigore  con  la  pubblicazi  one nel Bollettino ufficiale dell  e leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1971  , 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore  dal 15.3.2002  -  BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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