Regolamento della legge sulle acque sotterranee
                            1  Regolamento  della legge sulle acque sotterranee  (del 19 gennaio 1979)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento competente  (art. 2)  Art. 1  1  Competente  per  l’applicazione  della  Legge  sulle  acque  sotterranee  è  il  Dipartimento  del  territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda di concessione, contenuto  (art. 13)  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente  nella  domanda  di  concessione  espone  il  motivo,  lo  scopo  e  il  modo  di  prelievo dell’acqua, indica la quantità d’acqua che intende captare e i tempi di captazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda di concessione deve essere corredata da:  -  un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione;  -  una  prova  della  proprietà  o  documenti  attestanti  la  possibilità  di  realizzare  l’opera  nel  luogo  stabilito;  -  i  piani  della  costruzione,  in  scala  non  inferiore  a  1:100,  con  indicati  gli  elementi  essenziali  dell’opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.);  -  un  rapporto  tecnico  indicante  la  capacità  massima  dell’impianto,  lo  spessore  dell’acquifero,  la  profondità  del  foro,  la  qualità  dell’acqua,  la  composizione  geologica  del  sottosuolo  e  una  valutazione dell’estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.  Art. 2b  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda di autorizzazione, contenuto  (art. 21)  Art. 3  1  La  domanda  di  autorizzazione  deve  contenere  gli  stessi  elementi  della  domanda  di  concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione per i servizi
Art. 4
                            Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  (art. 29)  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse:  fr. 0,30 per litro al minuto d’acqua per uso agricolo;  fr. 0,50 per litro al minuto d’acqua per uso industriale o idrotermico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tassa è ridotta del:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 %  se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40 %  se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 %  se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’anno per 24 ore al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tasse  per  le  captazioni  provvisorie  saranno  calcolate  secondo  i  parametri  adottati  per  le  concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.
2
Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981,
129.
2
Art. 6
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore il 1° aprile 1979.  Pubblicato nel BU  1979  , 58.